REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
IL FORUM NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, modificato con decreto legge 12 giugno 2001, n.134 convertito dalla legge 3 agosto 2001, n.317, in particolare gli artt. 49, 50 e 75, per quanto concerne l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n.347 recante il regolamento di organizzazione dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica l0 ottobre 1996, n.567 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento relativo alla disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
Visto il decreto Ministeriale 79 dell'11/7/2002 istitutivo del Forum Nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative;
adotta il seguente regolamento:
TITOLO I
Composizione
ART.1
1. Il Forum Nazionale delle Associazioni studentesche maggiormente rappresentative (di seguito denominato Forum) è costituito da un massimo di tre rappresentanti di ciascuna delle associazioni che ne fanno parte.
2. Partecipa alle riunioni il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito denominato Ministro) o un suo delegato.
3. Il Forum ha sede presso il Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie (di seguito denominata Direzione generale per lo status dello studente).
4. Il Forum si avvale della Direzione generale per lo status dello studente, che assicura il supporto organizzativo e di segreteria necessario per le attività previste dal D.M. n.79 dell'11.7.02
TITOLO II
Competenze e finalità
ART.2
1. Il Forum ha i seguenti compiti:
a) favorire il dialogo e il confronto fra il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (di seguito denominato Ministero) e le realtà associative degli studenti;
b) rappresentare le esigenze e formulare le proposte della componente studenti alle quali il Ministero si impegna a fornire, anche per iscritto, adeguate risposte entro 30 giorni;
c) esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro intende sottoporgli;
d) esprimere, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti attinenti all'istruzione;
essere sede di consultazione fra il Ministero e le associazioni studentesche sulle problematiche scolastiche.
TITOLO III
Funzionamento e discussione
ART.3
1. All'inizio di ogni seduta ci si accerta che questa sia validamente costituita essendo presenti almeno i due terzi delle Associazioni componenti.
2. Nel caso di mancanza del numero legale il Forum si riunirà in seconda convocazione. In tal caso la seduta risulta valida con la presenza della maggioranza delle associazioni.
ART.4
1. All'inizio di ciascuna riunione il Forum designa, a rotazione tra le associazioni, secondo l'ordine alfabetico, un moderatore che resta in carica per la seduta in corso.
2. Il moderatore ha il dovere procedurale di far osservare il presente regolamento, di garantire il diritto di parola a tutti i partecipanti ai lavori del Forum, di assicurare il regolare svolgimento della seduta.
ART.5
1. All'inizio di ciascun anno scolastico si stabilisce il calendario generale delle riunioni ordinarie: una ogni due mesi nel corso dell'anno scolastico.
2. Su richiesta del Ministro o di almeno due Associazioni possono essere indette riunioni straordinarie, con almeno dieci giorni di preavviso.
3. Le convocazioni, inviate a tutte le associazioni, saranno a cura della Direzione generale per lo status dello studente. Dovranno contenere l'indicazione della data, dell'ora, della sede della riunione e del relativo ordine del giorno.
4. Il Ministero inserisce nell'ordine del giorno della riunione del Forum le questioni sulle quali intenda consultare le associazioni studentesche o che intenda sottoporre alla loro attenzione.
5. Potranno altresì richiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno le associazioni componenti, nella misura di una sola proposta sottoscritta da almeno due associazioni per ogni seduta. Tale proposta dovrà pervenire alla Direzione generale per lo status dello studente almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Qualora vi sia una urgente necessità di convocazione del Forum da parte del Ministero o una richiesta sottoscritta da tutte le associazioni componenti lo stesso, si agirà in deroga ai termini temporali stabiliti nei precedenti comma.
ART.6
1. Al termine della discussione di ogni punto all'ordine del giorno, il Forum non si esprime attraverso una deliberazione finale, ma riportando nel verbale tutte le posizioni emerse e le relative rappresentatività.
2. E' prevista la votazione soltanto per questioni tecnico-procedurali. Il quorum richiesto per l'approvazione delle relative deliberazioni è di due terzi dei componenti del Forum.
3. Il Forum si rapporta con gli enti esterni, attraverso audizioni, richieste con deliberazioni a norma del precedente comma 2, a cui hanno diritto di partecipare tutte le Associazioni componenti il Forum
4. Il Forum, ove richiesto, potrà esprimere, a maggioranza di due terzi, uno o più referenti all'interno delle Commissioni di studio del Ministero. Costoro dovranno rappresentare tutte le posizioni emerse all'interno del Forum ed in quella sede potranno votare solo nei limiti della delega loro conferita all'unanimità dal Forum.
ART.7
1. Il Forum, nel rispetto delle proprie esigenze di funzionalità e su proposta di una o più Associazioni, potrà invitare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni di comprovata competenza, con deliberazione votata a maggioranza dei componenti.
2. Il Forum, previa deliberazione a maggioranza dei componenti, anche a richiesta degli interessati, potrà invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, in qualità di osservatori, studenti delle scuole secondarie, anche come portavoce di realtà studentesche.
3. Potranno essere anche invitati, previa deliberazione all'unanimità dei componenti, anche a richiesta degli interessati, ex studenti portavoce di realtà studentesche.
4. Le deliberazione di cui ai comma precedenti potranno essere assunte anche dalla Commissione di cui all'art.10 comma 4.
5. La richiesta di partecipazione dovrà essere motivata e dovrà contenere ben definite le questioni che dovranno formare l'oggetto del confronto. Le suddette richieste dovranno pervenire alla Direzione generale per lo status dello studente almeno 40 giorni prima della data fissata per la riunione del Forum stesso.
ART.8
1. La Direzione generale per lo status dello studente assicura la redazione del processo verbale. La redazione avviene riportando in sintesi lo svolgimento dei lavori e delle discussioni, i nomi degli intervenuti, le conclusioni, le posizioni emerse. I partecipanti che volessero riportare a verbale integralmente il proprio intervento lo consegneranno in forma scritta al verbalizzante.
2. L'approvazione del verbale avviene all'inizio della seduta successiva con la maggioranza qualificata dei due terzi. Sono ammesse integrazioni al verbale. A tal fine la Direzione generale per lo status dello studente invia la bozza del verbale ai partecipanti per eventuali osservazioni. Copia del verbale rimane comunque a disposizione dei componenti presso la Direzione medesima, che ne curerà la pubblicizzazione.
TITOLO IV
Commissioni
Art.9
1. Con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti, il Forum potrà istituire, nel proprio seno, Commissioni composte da un rappresentante per ciascuna associazione, affinché esaminino ed approfondiscano le questioni loro delegate dal Forum stesso.
2. Le Commissioni, i cui lavori saranno moderati ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, riporteranno, in prima istanza, i risultati dell'attività svolta al Forum riunito in seduta plenaria, esponendo tutte le posizioni emerse, anche attraverso la nomina di uno e più relatori.
TITOLO V
Disposizioni finali
ART.10
1. Eventuali proposte di modifica del presente regolamento debbono essere presentate per iscritto alla Direzione generale per lo status dello studente e ne deve pervenire copia a tutte le Associazioni componenti il Forum.
2. La relative discussioni e votazioni non possono avvenire prima di trenta giorni dalla data di presentazione.
3. Le modifiche sono approvate con la maggioranza qualificata di tre quarti delle associazioni componenti il Forum.
4. Qualunque questione circa l'interpretazione del presente regolamento è demandata ad una apposita Commissione per il regolamento, la quale potrà avvalersi della consulenza degli uffici del Ministero.
ART.11
1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
Roma, 18 febbraio 2003
|