MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Atti di Indirizzo del 6 agosto 1997: Direttiva n.487

VISTO il "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" emanato in data 21 luglio e pubblicato sulla G.U. il 29 luglio luglio 1997;
VISTO il documento "L'orientamento nelle scuole e nelle università", approvato dalla Commissione interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 168/89;
CONSIDERATO che l'orientamento costituisce nella dimensione culturale ed economica dell'Unione europea una fondamentale componente strutturale del processo formativo di ogni persona lungo tutto l'arco della vita, a partire dalla scuola dell'infanzia e che contribuisce in modo significativo allo sviluppo delle politiche attive del lavoro;
RITENUTO necessario, sulla base di tali considerazioni, promuovere l'integrazione dei soggetti e delle risorse per per realizzare interventi efficaci sul territorio.

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULL'ORIENTAMENTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

ART. 1 Finalità

L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia.
Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e a partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.

ART. 2 Azioni delle scuole

Ai fini di cui all'art. 1, nell'esercizio della loro autonomia, le scuole di ogni ordine e grado prevedono nel programma di istituito attività di orientamento che i consigli di classe inseriscono organicamente nei curricoli di studio, valorizzando il ruolo della didattica orientativa e della continuità educativa.
Nella progettazione e nella realizzazione delle predette attività - che sono affidate alla responsabilità educativa e didattica dei docenti- si indicano come particolarmente significative le seguenti azioni:

  • la realizzazione delle iniziative di orientamento all'interno delle attività curricolari;
  • la formazione iniziale e in servizio dei docenti sul temi dell'orientamento con riferimento all'organizzazione scolastica, alle abilità relazionali nel rapporto educativo, alla didattica orientativa e all'impiego delle tecnologiche didattiche;
  • l'attribuzione di precise funzioni relative agli interventi da svolgere, con l'individuazione dei soggetti e delle loro responsabilità;
  • la raccolta e la diffusione delle informazioni alle famiglie e agli studenti, anche a sostegno delle loro autonome iniziative;
  • lo sviluppo di iniziative studio-lavoro, di esperienze nel campo sociale, della cultura e del volontariato lo sviluppo di iniziative di preparazione e di verifica della scelta degli studi universitari, con particolare riferimento alle preiscrizioni di cui all'art. 4;
  • lo svolgimento delle attività complementari di cui all'art. 1 comma 2 del DPR n. 567/96, con la valorizzazione delle proposte eventualmente formulate dai comitati studenteschi;
  • la verifica dei risultati ottenuti con le attività di orientamento realizzate attraverso la preventiva identificazione degli strumenti, dei mezzi e dei metodi di intervento da adottare.

Tali azioni vanno progettate sulla base della conoscenza delle caratteristiche delle studentesse e degli studenti, delle loro motivazioni, degli ambienti sociali in cui le scuole operano, ferma restando la tutela della riservatezza dei dati personali; esse vanno integrate con gli interventi mirati a prevenire la dispersione scolastica e a favorire il successo formativo.

Per rendere più efficaci gli interventi di orientamento, gli organi collegiali possono adottare articolazioni organizzative, quali dipartimenti disciplinari, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro; i dirigenti scolastici promuovono lo sviluppo di rapporti interistituzionali con le università, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

ART. 3 Orientamento alla scuola secondaria superiore

Per tutta la durata della scuola secondaria devono essere realizzate attività di orientamento, integrate con gli insegnamenti disciplinari e specifiche azioni, in funzione del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, quali:

  1. curare la raccolta dei documenti di valutazione e del fascicolo personale dell'alunno di cui alla c.m. 339 del 16 novembre 1992 in modo funzionale all'orientamento;


  2. favorire la comunicazione con le famiglie e gli studenti per far conoscere loro i diversi indirizzi della scuola secondaria di secondo grado, riguardo a:
    • i profili culturali e professionali;
    • le principali caratteristiche dei piani di studio dell'indirizzo di studio care si intende scegliere e del tipo di impegno richiesto;
    • le offerte formative e le dotazioni delle strutture scolastiche;

  3. stabilire una comunicazione efficace tra i docenti della scuola media e della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento all'individuazione di elementi di continuità tra i due gradi di scuola secondaria. Tali azioni devono essere intensificate soprattutto nei mesi antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla scuola secondaria superiore.

ART. 4 Orientamento post secondario

Nell'ultimo ciclo della scuola secondaria superiore gli istituti realizzano specifiche attività per sostenere il processo di scelta degli studenti in funzione degli studi universitari, della qualificazione professionale o del lavoro.

Orientamento universitario

Per sostenere l'orientamento universitario degli studenti - in applicazione dell'art. 3 del "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento", adottato in data 21 luglio 1997 - le scuole, d'intesa con le università e nell'ambito delle iniziative di cui ai successivi artt. 5 e 6, assunte a livello regionale e provinciale, attuano le seguenti azioni:

a) studenti iscritti al penultimo anno della scuola secondaria superiore E' necessario che gli istituiti scolastici, con il sostegno dei provveditorati agli studi e in collaborazione con le università, realizzino a partire dal prossimo anno scolastico 1997/98, anche attraverso l'utilizzazione dell'orario pomeridiano, attività di preparazione alla scelta rivolte agli studenti del penultimo anno della scuola secondaria superiore, quali:

  • incontri e tavole rotonde sulla necessità e sulle modalità di costruzione di un progetto personale e sulle possibilità offerte per proseguire gli studi o per trovare un lavoro;

  • utilizzazione di test, soprattutto per sviluppare la consapevolezza delle capacità e degli interessi personali;

  • attività didattiche mirate alla scoperta di possibili ambiti di interesse e delle "vocazioni" personali da parte degli studenti;

  • diffusione di informazioni - in accordo con le università, enti locali e organismi rappresentativi del mondo del lavoro, dell'economia e delle professioni - su :
    • la tipologia degli studi universitari;
    • la formazione professionale post-diploma e il mercato del lavoro;
    • le concrete opportunità per il diritto allo studio;
    • le borse di studio e i programmi di mobilità degli studenti all'estero;

b) studenti iscritti all' ultimo anno della scuola secondaria superiore Occorre che gli istituti scolastici e le facoltà universitarie - a partire dall'anno scolastico e accademico 1998/99 - dopo il momento della scelta e delle preiscrizioni, realizzino attività funzionali alla verifica della scelta effettuata dagli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, quali:

  • la diffusione mirata di informazioni sulle caratteristiche dei corsi di laurea universitari, delle attività lavorative e delle strutture della formazione professionale post-diploma, in modo che gli studenti abbiano consapevolezza di ciò che hanno scelto e delle capacità necessarie per partecipare attivamente e con successo allo studio e al lavoro;
  • la realizzazione di visite guidate presso università, imprese, enti locali ed organizzazioni pubbliche e private, per accrescere la conoscenza diretta dell' ambiente scelto;
  • l' approfondimento di temi disciplinari, attraverso le attività didattiche, per la verifica degli interessi e delle motivazioni delle scelte effettuate;
  • la realizzazione di incontri tra gruppi di studenti che hanno effettuato la stessa scelta o di colloqui individuali con docenti delle scuole secondarie superiori o delle università particolarmente preparati, per favorire la traduzione delle scelte nel progetti e nelle azioni necessarie per realizzarli.

Le attività di cui sopra sono ovviamente collegate alla presentazione delle domande di preiscrizione che, ai sensi dell' art.3 del citato Regolamento sugli accessi, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997; in fase di prima applicazione, il termine e' fissato al 30 novembre 1998 per l' anno accademico 1999/2000.
Devono inoltre essere sollecitate e favorite tutte quelle iniziative che, di concerto con le università, possano incoraggiare e agevolare la verifica della scelta durante l'ultimo anno di corso, anche a partire dall'anno scolastico - 1997/98 per l'anno accademico 1998/99.
Con successiva ordinanza - da emanarsi a norma dell'art. 3 del citato regolamento sono definite le modalità di presentazione delle domande di preiscrizione alle università.

Orientamento alla formazione professionale ed al lavoro
Per sostenere l'orientamento degli studenti alla formazione professionale e al lavoro le scuole secondarie superiori inseriscono nel programma di istituto azioni mirate a:

  • la conoscenza dei settori produttivi e delle scuole professionali;
  • l'illustrazione delle offerte di qualificazione e professionale e delle opportunità di lavoro; l'acquisizione di ulteriori livelli di qualificazione professionale e di specializzazione, attraverso corsi post qualifica e post diploma;
  • l'acquisizione di competenze e di capacità imprenditoriali per lo sviluppo del lavoro autonomo;
  • l'organizzazione dei tirocini di orientamento previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18.

Per realizzare tali azioni, le scuole si collegano con le regioni, gli enti locali e i soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 5 Le azioni a livello nazionale

Sulla base delle indicazioni formulate dall'osservatorio per la dispersione scolastica, previsto dalla legge 8 agosto 1994, n. 496, dal comitato dei Ministri per le politiche formative connesse alle politiche del lavoro istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 18/11/96, dalla Commissione MURST-MPI, di cui all'art. 4 della legge n. 168/89, nonchè degli obiettivi delle intese stipulate a livello nazionale, gli uffici centrali di questo ministero promuovono e sostengono l'attuazione di:

  • quadri normativi concertati con i soggetti istituzionali interessati;
  • piani di formazione e di ricerca destinati al personale scolastico, da realizzarsi preferibilmente in modo congiunto con gli operatori degli altri sistemi formativi;
  • progetti pilota per la promozione di innovazioni riguardanti la funzione orientativa delle discipline;
  • campagne informative per l'orientamento universitario, attraverso intese con il NURSE, con particolare riferimento alle preiscrizioni;
  • scambi di esperienze tra le scuole, anche in via telematica e in ambito comunitario; programmi - anche cofinanziati dall'Ue - per favorire l'alternanza studio-lavoro, anche attraverso tirocini di orientamento;
  • programmi di monitoraggio e valutazione.

ART. 6 Le azioni a livello regionale

I sovrintendenti scolastici, con la consulenza delle segreterie regionali degli ispettori tecnici e di intesa con i provveditori agli studi, organizzano periodiche conferenze di servizio con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, degli enti locali, delle università e degli enti di ricerca, del mondo del lavoro e della produzione, degli IRRSAE, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali, con lo scopo di:

  • organizzare l'informazione sui servizi di orientamento presenti nel territorio, anche attraverso l'utilizzazione di reti telematiche e radiotelevisive;
  • assumere iniziative per favorire e sostenere lo sviluppo di reti regionali dei servizi per l'orientamento attraverso la stipula di intese e accordi tra le scuole ed i diversi soggetti interessati allo svolgimento di attività di orientamento; promuovere azioni di ricerca e di formazione sull'orientamento;
  • concertare obiettivi generali e identificare strumenti e risorse per il monitoraggio e la valutazione dei relativi esiti.

Per quanto riguarda l'orientamento universitario, i sovrintendenti scolastici si collegano con gli organismi di rappresetanza e coordinamento del sistema universitario a livello regionale allo scopo di facilitare gli interventi di cui all'art. 4, con particolare riferimento alle preiscrizioni alle università.

ART. 7 Le azioni a livello provinciale

I provveditori agli studi promuovono piani e programmi di intervento in tema di orientamento, sulla base delle iniziative concertate a livello regionale - con la consulenza dell'osservatorio per la dispersione scolastica, degli altri organismi già operanti a livello provinciale - e delle eventuali proposte formulate dalle consulte provinciali degli studenti.

A tale scopo, essi:

attivano gli osservatori di area di cui alla circolare ministeriale n.257 del 9.8.1994, in modo che le scuole collaborino con i consigli scolastici distrettuali alla formulazione dei programmi relativi ai servizi territoriali di orientamento e alla definizione degli interventi di sostegno;

  • facilitano la diffusione di informazioni sull'orientamento attraverso gli sportelli informativi per gli studenti di cui all'art. 6, comma 3, del DPR n. 567/96;
  • favoriscono l'inserimento dell'orientamento come tema rilevante nei piani provinciali di aggiornamento e di formazione del personale docente e dirigente;
  • stipulano intese con le università e con gli enti locali per l'orientamento universitario, alla formazione professionale al lavoro.

ART. 8 Strumenti per l'integrazione delle azioni

L'azione del soggetti istituzionali competenti in materia di orientamento scolastico, universitario e professionale va concertata e progressivamente integrata attraverso l'adozione di idonei strumenti, che definiscano obiettivi comuni, risorse impiegate, tempi di realizzazione, modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati, quali:

A) nella fase di programmazione:

  • le conferenze del servizi;
  • gli accordi di programma;
  • la programmazione negoziata;
  • l'intesa di programma;

B) nella fase di gestione:

  • gli accordi organizzativi;
  • le convenzioni;
  • le associazioni, anche in forma consortile.

ART. 9 Risorse

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente direttiva possono essere utilizzate le seguenti risorse:

Finanziarie

  • fondi sui capitoli 10I 9 e 1121 (direttiva n. 70 del 29.1.1997);
  • fondi sui capitoli 1146, 1147, 1148 (direttiva n. 600 del 23.9.1996);
  • fondi per lo svolgimento delle iniziative complementari ed integrative di cui al D.P.R. n. 567/96;
  • fondi comunitari previsti nell'ambito del programmi dell'Ue con particolare riferimento al programma operativo plurifondo; fondi eventualmente messi a disposizione dalle regioni, dagli enti locali e da altri soggetti interessati;

Professionali

  • personale dirigente e docente in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado;
  • personale dirigente e docente utilizzato al sensi degli art. 2 e 6 o.m. n.749 del 16.12.1996;
  • personale docente utilizzato secondo le modalità indicate nel contratto collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. trasmesso con la circolare ministeriale 24 aprile 1997 n. 280, con particolare riferimento all'art.2.

Tecnologiche

Le azioni sull'orientamento possono avvalersi dei servizi offerti dalla Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, dalla progressiva realizzazione del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche e del servizi di questo Ministero, nonchè dal progetto Campus coordinato dalla Conferenza del rettori delle università italiane in collaborazione con l'ENEA e dai programmi radiotelevisivi.

IL MINISTRO
f.to L. Berlinguer