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header  Mobilità personale della scuola

GABINETTO

Circolare n. 107
Prot. n. 48958/BL

Roma, 5 aprile 2000

Si trasmette, pur nelle more della registrazione da parte dell'Ufficio Centrale per il Bilancio presso questo Ministero, copia dell'ipotesi di accordo siglata in data 4 aprile 2000 recante l'interpretazione autentica delle disposizioni del Contratto n. 2/00/BL del 27 gennaio 2000 sulla mobilità relativamente alle succursali coinvolte nei piani di dimensionamento.
Si prega di dare la massima immediata diffusione possibile al testo della presente circolare e dell'accluso accordo sia tra le istituzioni scolastiche dei rispettivi territori sia tra il personale interessato.
Contestualmente alla diffusione della presente, il testo del citato accordo viene inserito anche nella rete INTRANET e nel sito INTERNET di questo Ministero.

Il Vice Capo di Gabinetto
(f.to Pietrella)

Interpretazione autentica del contratto integrativo nazionale del comparto scuola n. 2/00/BL sottoscritto il 27 gennaio 2000

concernente

le succursali coinvolte nei piani di dimensionamento

Su richiesta delle parti l'anno 2000, il giorno 4 del mese di aprile, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,

tra la delegazione di parte pubblica,

costituita ai sensi del D.M. n. 40933/BL del 2 agosto 1999 e quella di parte sindacale, composta ai sensi dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 26 maggio 1999, di cui all'allegato 1 al presente contratto,

premesso che

a seguito del dimensionamento operato in talune realtà, succursali e/o corsi facenti parte di istituzioni scolastiche sono confluite presso altre istituzioni funzionanti nello stesso comune;

premesso, altresì, che

la disposizione contenuta nell'art. 24 comma 3 del Contratto sottoscritto il 27.1.2000 - relativa alla circostanza che le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate come parte integrante dell'istituto da cui dipendono - comporta, ovviamente, una unicità della graduatoria interna d'istituto;

le parti concordano che

conseguentemente - ai fini dell'applicazione dell'art. 26 del contratto - nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell'istituto che ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in base alla predetta graduatoria unica.

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