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Circolare Ministeriale n. 218 Prot. n. 27431/BL Roma, 6 maggio 1998 OGGETTO:Trasmissione OM.n.217 del 6 maggio 1998 - criteri di procedura di mobilità intercompartimentale L'ordinanza che si allega, inviata ai prescritti controlli e redatta secondo i criteri contenuti nel C.C.D.N. stipulato il 20 aprile, disciplina la presentazione della domanda di trasferimento nei ruoli dell'INPS - VII qualifica funzionale, da parte del personale docente appartenente a classi di concorso in esubero per le quali nell'attuale ordinamento (tab.A annessa al D.M. 24 novembre 1994) è previsto il diploma di laurea come titolo di accesso. La domanda di trasferimento in argomento dovrà essere inviata da parte degli interessati entro il 5 giugno prossimo al Provveditore agli studi della provincia di servizio, il quale nei successivi 30 giorni formulerà una graduatoria da utilizzare per la stipula del contratto di lavoro con l'INPS a far data da 1^settembre del corrente anno. Si fa riserva di comunicare eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare a seguito dell'attività di controllo. Il Capo di Gabinetto Paradisi L'Ordinanza il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e il Presidente dell'istituto nazionale della previdenza sociale VISTO il C.C.D.N. concernente i criteri di procedure di mobilità intercompartimentale volontaria del personale scolastico sottoscritto il giorno 11 marzo 1998 in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione tra la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale ed i rappresentanti delle OO.SS.
CONSIDERATO che l’Istituto della Previdenza Sociale ha comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica e a questo Ministero le vacanze di 1.511 posti disponibili per la VII qualifica funzionale per la mobilità intercompartimentale;
RITENUTO necessario avviare le procedure di detta mobilità prima che si concludano le operazioni di mobilità interna del comparto scuola, a norma del C.C.D.N., sottoscritto il 20.1.1998;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali,
ORDINA
ART. 1
Le vacanze di posti disponibili, per la mobilità segnalate dall’INPS, sono indicate nell’elenco allegato (allegato A) che individua la distribuzione dei posti riferita alle sedi di servizio in ambito provinciale e regionale. ART. 2
Il personale interessato al trasferimento presso una delle sedi dell’INPS presenta, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di emanazione della presente Ordinanza, domanda in carta semplice al Provveditore agli Studi della provincia presso cui presta servizio.
ART. 3
Possono presentare domanda di mobilità intercompartimentale esclusivamente i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, rispetto alla dotazione organica provinciale e che siano in possesso di laurea ovvero appartengano a classi di concorso per le quali nell’attuale ordinamento scolastico è previsto il diploma di laurea come titolo di studio di accesso.
ART. 4
Nella domanda gli aspiranti alla mobilità intercompartimentale, oltre alle sedi di servizio richieste, segnate in stretto ordine di preferenza, devono indicare:
a) l’appartenenza a classe di concorso in esubero;
b) la complessiva anzianità di servizio;
c) le esigenze di famiglia;
d) i titoli culturali posseduti.
Per le dichiarazioni di cui ai punti b) c) d) si dovrà tener conto delle singole voci previste nelle tabelle di valutazione per i trasferimenti a domanda di cui al C.C.D.N. vigente in materia di mobilità interna (allegato b).
ART. 5
Il Provveditore agli studi, accertata l’appartenenza del docente a classe di concorso in esubero entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, formulerà un’unica graduatoria in base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi già stabiliti nelle tabelle dei trasferimenti a domanda allegate al C.C.D.N. vigente in materia di mobilità interna, ovvero, se la domanda è presentata per sede diversa, la trasmetterà attestando il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 e munita dell’esatto punteggio al Provveditore agli Studi della provincia richiesta.
Saranno riconosciute le precedenze previste dalla normativa vigente in materia di mobilità interna; a parità di punteggio si darà precedenza secondo l’età anagrafica.
Il docente appartenente alla stessa provincia ha precedenza nell’ordine rispetto a:
a) docenti appartenenti a province della stessa regione;
b) docenti appartenenti a province di altra regione.
ART. 6
6.1 Con apposito decreto il Provveditore agli Studi, individua, sulla base della graduatoria, il docente destinatario del contratto da stipularsi con l’INPS avente effetto dal 1° settembre dell’anno in cui si svolge la procedura di mobilità;
6.2 Il docente è collocato nei ruoli dell’INPS alla VII qualifica funzionale, conservando l’anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all’atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS;
6.3 Il docente che ha fruito della procedura di mobilità intercompartimentale è tenuto a frequentare i corsi di formazione organizzati dall’INPS.
ART. 7
7.1 Avverso le graduatorie formulate dal Provveditore, è ammesso reclamo al Provveditore stesso entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, trascorso tale termine, la graduatoria è definitiva;
7.2 Avverso il decreto provveditoriale di individuazione del docente destinatario delle procedure di mobilità intercompartimentale, in quanto atto definitivo, sono esperibili, esclusivamente ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso giurisdizionale.
La presente Ordinanza sarà soggetta ai controlli di legge. Il Ministro Indietro |
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