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Ordinanza Ministeriale n. 247

Prot. n. 28094/BL


Roma, 26 maggio 1998


 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 329 del 27 maggio 1997;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 330 del 27 maggio 1997, come confermata dall’ordinanza ministeriale n.65 del 20 febbraio 1998;

VISTAl’Ordinanza del Ministro dell’Interno delegato al coordinamento della protezione civile -n.2787 del 21.5.1998,recante disposizioni sui primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito alcuni Comuni delle province di Salerno, Avellino e Caserta;

VISTO in particolare l’art.21, comma 2, della predetta ordinanza;

RILEVATA la necessità di emanare disposizioni per disciplinare, in particolare, il termine delle lezioni e lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni sopra indicati;

ORDINA

Art. 1 - Scrutini ed esami.

1. Le istituzioni scolastiche ubicate nei Comuni di Quindici (AV), S.Felice a Cancello (CE), Braciliano, Sarno e Siano (SA), contemplati nell’’articolo 1 dell’0rdinanza n. 2787/98 indicata in premessa, possono adottare ogni soluzione organizzativa finalizzata a recuperare il mancato svolgimento delle attività didattiche, tra cui la flessibilità dell’orario delle lezioni, l’articolazione delle classi o sezioni e l’adattamento del calendario scolastico, nonchè ogni opportuna iniziativa per garantire lo svolgimento degli scrutini nelle scuole di ogni ordine e grado e degli esami di licenza elementare e media, di idoneità, di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte.

Art. 2 -Termine delle lezioni.

1. Nei Comuni di cui al precedente articolo, l’anno scolastico è valido sulla base delle attività effettivamente svolte o da svolgersi, anche se di durata complessivamente inferiore ai 200 giorni.

Art. 3 - Esami di maturità.

1. Le commissioni giudicatrici degli esami di maturità operanti nei comuni di Sarno e di Siano verificano, nella seduta preliminare, l’effettivo stato di svolgimento, alla data di chiusura delle lezioni, dei programmi di studio di ogni materia di esame nelle singole classi, sulla base della apposita relazione che i Consigli di classe sono tenuti a presentare ai sensi dell’articolo 40 dell’Ordinanza ministeriale n.330 del 27 maggio 1997, confermata, per il corrente anno scolastico, dall’ordinanza ministeriale n. 65 del 20 febbraio 1998.

2. Nel corso di tale seduta, le Commissioni, sulla base dei programmi accertati come effettivamente svolti, predispongono prove alternative, in un numero ritenuto sufficiente, sia per la prima che per la seconda prova scritta, tenendo presente che, per quella di italiano, i quattro temi proposti atterranno, rispettivamente, ad argomenti di attualità, di letteratura, di storia e, infine, ad un argomento relativo allo specifico ordine di studio.

3. Nei giorni previsti per lo svolgimento delle prove scritte, all’atto dell’apertura delle buste inviate dal Ministero, contenenti le tracce delle prove d’esame, le commissioni valutano la corrispondenza delle prove medesime con il livello di svolgimento dei programmi, come accertato nel precedente comma 1. Ove il contenuto di qualcuna delle tracce proposte facesse riferimento, anche parziale, ad argomenti non svolti nelle singole classi, le Commissioni provvedono a sostituirla con quella, corrispondente, da loro predisposta, estraendola a sorte.

4. Le Commissioni, parimenti, tengono conto dei programmi effettivamente svolti nelle singole classi anche in sede di colloquio.

5. La medesima procedura viene osservata per le prove suppletive.

6. Resta confermata ogni altra disposizione vigente sugli esami di maturità e sulle materie ad essi connesse.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

 

IL MINISTRO


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