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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE

Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione

Art. 1

Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione

1. Al fine di accrescere i livelli di istruzione e di formazione dei giovani per renderli corrispondenti a quelli degli altri paesi dell’Unione europea, l’istruzione obbligatoria è elevata da otto a dieci anni; sarà ulteriormente elevata fino al compimento del diciottesimo anno di età mediante programmazione da definire nell’ambito del provvedimento di riordino dei cicli scolastici.

2. Il completamento dell’istruzione obbligatoria prevista dall’articolo 109 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 si realizza, in attesa del riordino dei cicli di istruzione, nei primi due anni dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. La frequenza dei predetti anni è gratuita.

3. Negli ultimi tre anni dell’istruzione obbligatoria sono organizzate attività di orientamento da realizzarsi anche mediante iniziative comuni tra scuole medie e scuole secondarie superiori avvalendosi delle modalità organizzative della didattica di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. La promozione al terzo anno della scuola secondaria superiore costituisce assolvimento dell’obbligo d’istruzione. E’ comunque prosciolto dell’obbligo chi, al compimento del diciassettesimo anno di età, dimostra di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull’obbligo di istruzione.

5. Nel primo anno scolastico di applicazione dell’elevamento dell’obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell’anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall’obbligo scolastico già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad avviare immediatamente dopo l’entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all’articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le procedure e gli interventi per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, introducendo tra l’altro elementi di flessibilità per assicurare la continuità del percorso dell’obbligo e potenziarne le caratteristiche di orientamento e disciplinando le modalità per la prosecuzione degli studi anche mediante progetti formativi individualizzati. Tali progetti, fermo restando lo svolgimento negli istituti secondari delle materie fondamentali comuni, possono essere realizzati, sulla base di specifica programmazione degli istituti, mediante attività o iniziative formative da svolgere anche presso altri istituti, enti o agenzie in attuazione di una specifica disciplina da definire mediante un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e progetti è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l’anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l’anno 1999.

7. Gli interventi di cui al comma 6 sono adottati entro il 31 dicembre 1998 al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 della presente legge nell’anno scolastico successivo alla predetta data.

8. Al fine di consentire alle scuole la realizzazione di quanto previsto al comma 6 e in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l’autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 novembre 1997 che potrà all’uopo essere modificato e integrato.

 

Art. 2

Norme finanziarie e finali

1. All’onere derivante dalla presente legge valutato in lire 5.000 milioni per l’anno 1998, in lire 67.591 milioni per l’anno 1999, in lire 281.158 milioni a decorrere dall’anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo definitivo trasmesso alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri

il 21 maggio 1998 alle ore 18.15



Emendamento all'articolo 1 del Disegno di legge A.C. 4917

Art. 1

I commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti commi:


6. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione del riordino dei cicli scolastici, l'obbligo ha durata novennale. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i ministri competenti, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. In attesa dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potrà all'uopo essere modificato e integrato.

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