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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

L'anno 1998, il giorno 29, il mese di maggio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

E

i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato al presente contratto

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

il presente contratto sostituisce il C.C.D.N. siglato in data 10/4/1997

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ai docenti di cui agli art. 43 e 44 della legge n.270/82. Per il personale delle Accademie e dei Conservatori si provvede con distinto accordo decentrato ai sensi dell'art.30 del C.C.N.L..

2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 1998/'99 secondo le disposizioni contenute nell'art.48 e nell'art.55 del C.C.N.L. del comparto scuola - è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in sovrannumero anche in relazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati all'art.40 della legge n.449/97. A tal fine è valorizzata, tra l'altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante; in quest'ultimo caso il Provveditore agli Studi, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l'anno scolastico 1998/'99.

4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part time, i criteri generali ed i principi di cui al precedente comma 2 sono fissati per consentire uniformità di adempimenti da parte dei Provveditorati agli Studi in occasione della contrattazione decentrata provinciale relativa alle utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.TA di cui ai citati artt. 48 e 55 del C.C.N.L..

5. La contrattazione decentrata provinciale definirà a sua volta criteri e modalità per la determinazione delle disponibilità. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del CCNL, sarà predisposto dal Provveditore agli Studi il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal CCNL, integrati dalla presente contrattazione.

6. Le tabelle di valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni sono formulate secondo gli stessi criteri stabiliti per i trasferimenti d'ufficio dal C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 20 gennaio 1998.Le tabelle di valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie sono stabilite nello stesso C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola. In allegato al presente contratto sono comunque riportate tutte le tabelle di valutazione dei titoli per le utilizzazioni e per le assegnazioni provvisorie del personale docente e A.T.A; al personale educativo vanno riferite le relative tabelle del personale docente.

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE

Art. 2

Docenti destinatari delle utilizzazioni


1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s.1998/'99 sono:


  1. i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità;
  2. i docenti trasferiti quali soprannumerari nell'ultimo quinquennio, che chiedano di essere utilizzati nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, in altre scuole o plessi del comune di precedente titolarità o, in subordine, in sedi più vicine ad essa, e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità (per l'anno scolastico 1998/'99 il quinquennio è da considerarsi a partire dall'a.s. 1993/'94;
  3. i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento d'ufficio effettuate ai sensi dell'art.51 del C.C.D.N. della mobilità della scuola sottoscritto in data 20/1/1998, risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P.;
  4. i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
  5. i docenti immessi in ruolo senza sede;
  6. i docenti senza sede per altro titolo (trasferiti per compensazione, riammessi in servizio, etc);
  7. i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità
  8. i docenti di scuola elementare, forniti dei prescritti titoli, ove richiesti, che producono domanda per essere utilizzati in un circolo diverso da quello di titolarità sui posti di sostegno, sui posti per l'insegnamento della lingua straniera come specialisti, su quelli per l'insegnamento agli alunni nomadi e sui posti di scuola reggimentale;
  9. i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo;
  10. i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale.

2. In conformità alle finalità indicate dall'art. 1 comma 2 del presente contratto, che rendono necessaria la realizzazione dell'anagrafe professionale provinciale del personale docente ed educativo in tempi ravvicinati, i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti, a partire dal personale titolare di classi di concorso, di posti e di ruoli che sono in esubero nella provincia.

3. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda in altra classe di concorso o posti che presentano disponibilità nella provincia nei limiti dell'esubero.

4. Il personale in soprannumero viene utilizzato, anche d'ufficio, in altra classe di concorso o posto, sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza, ovvero per il quale è inserito nell'anagrafe professionale provinciale.

4bis. I docenti che si trovano nelle situazioni considerate ai precedenti commi 3 e 4 sono prioritariamente utilizzati, qualora si verifichino disponibilità di posti, per insegnamenti appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso raggruppamento disciplinare della classe di titolarità, sulla base di aree di insegnamenti, da definire con successivo decreto ministeriale.

5. Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo corrispondente.

6. Tutte le operazioni a domanda precedono quelle d'ufficio.

7. Sono destinatari delle utilizzazioni, inoltre, i docenti che prestano servizio presso le istituzioni penitenziarie. Tenuto conto della peculiarità dei corsi d'istruzione secondaria di primo e secondo grado funzionanti presso le istituzioni penitenziarie, i docenti già utilizzati nei predetti corsi hanno priorità nella conferma sul posto occupato nell'a.s. 1997/'98. Le stesse disposizioni si applicano ai docenti che prestano servizio in corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere.

8. Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.

9. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall'amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d'ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito al termine dei corsi intensivi si procede anche d'ufficio.

10. Al fine di garantire la qualificazione del servizio scolastico, le utilizzazioni del personale appartenente a classe di concorso oggetto di accorpamenti disposti a seguito dell'emanazione del D.M. 39/98, saranno effettuate secondo criteri che consentano l'attribuzione ai docenti interessati, nell'ambito della classe di concorso di titolarità, degli insegnamenti per i quali siano in possesso di adeguata competenza professionale. Al medesimo fine è consentita la possibilità, per il personale di cui trattasi, di produrre domanda di utilizzazione in classe di concorso diversa da quella di titolarità e per la quale lo stesso sia in possesso di titolo di studio richiesto per l'accesso. Il personale inserito nelle graduatorie per il passaggio ad altra classe di concorso, ovvero che abbia conseguito il passaggio in attuazione della procedura prevista dall'art. 482 del D.L.vo 297/94, può a domanda essere utilizzato, in caso di soprannumerarietà, rispettivamente nella classe di concorso per la quale aspira al passaggio ovvero nella classe di concorso di provenienza con precedenza rispetto alle utilizzazioni del restante personale proveniente da altra classe di concorso.

11. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi 3 e 4 del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.

12. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.

13. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

  • per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
  • per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
  • per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.

Può essere inoltre previsto il loro utilizzo nello svolgimento d'esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni.

14. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale, con apposita circolare verranno stabiliti i termini entro i quali devono essere presentate le domande di utilizzazione.

 

Art. 3

Determinazione delle disponibilità

1. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello provinciale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità, su cui effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni socio-economiche culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro, oltre ai posti d'insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica ed ai posti lasciati disponibili dai docenti collocati nei ruoli dell'I.N.P.S. con la mobilità intercompartimentale (O.M. 217 del 6/5/1998), sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, i posti di lingua straniera nella scuola elementare, i piani di attuazione delle attività relative alle figure professionali (previste dall'art. 5 della L. 426/88 e dalla L. 104/92), i piani per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione didattica e della sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, i piani per la realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi, compresa la promozione degli interventi di educazione permanente con riferimento all'istituzione dei centri territoriali, nonché di supporto psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno.

2. La contrattazione decentrata provinciale, laddove la situazione dell'esubero lo consenta, stabilirà, nel rispetto dei principi generali del presente C.C.D.N., i criteri per istituire, nel piano delle disponibilità, posti finalizzati a garantire:

    - la continuità delle iniziative progettuali e delle attività già in atto;

    - la promozione della istituzione di posti di operatore tecnologico nelle istituzioni scolastiche che partecipano al programma di sviluppo delle tecnologie didattiche finalizzato al miglioramento della professionalità dei docenti, e dell'efficacia del processo di insegnamento/apprendimento;

    - la promozione dell'utilizzo dei docenti di educazione tecnica e fisica, nell'ambito di innovazioni strutturali e organizzativo-didattiche relative ai corsi di istruzione e formazione per l'età adulta.

3. Criteri per i singoli ordini di scuola:

A. Scuola Materna - Premesso che la dotazione organica è stata definita in base a quanto previsto dal D.M. sulla determinazione degli organici del personale della scuola, l'eventuale ulteriore dotazione da attribuire alle sezioni di scuola materna comprese nello stesso circolo didattico e a quelle funzionanti in istituti comprensivi è determinata secondo i criteri definiti nella contrattazione decentrata provinciale, tenendo conto dei progetti deliberati dai competenti organi collegiali del circolo e delle conseguenti esigenze di personale.
I suddetti criteri ed il relativo ordine di priorità saranno stabiliti in sede di contrattazione sulla base degli obbiettivi generali sottoindicati:

  1. attuazione degli orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il D.M. 3/6/1991;
  2. diffusione dei progetti di innovazione didattica e di sperimentazione;
  3. prosecuzione e/o attivazione di programmi di prevenzione della dispersione scolastica;
  4. supporto psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi;
  5. adeguata considerazione del numero delle scuole materne di ciascun circolo, della distanza tra le stesse, delle caratteristiche orografiche del territorio;
  6. promozione di interventi compensativi nelle zone caratterizzate da disagio economico e socio-culturale e dalla presenza diffusa di bambini extracomunitari;
  7. accrescimento della durata del tempo scuola con riferimento alle sezioni funzionanti con solo turno antimeridiano anche in relazione alle esigenze del territorio.

B. Scuola Elementare - Con la piena attuazione dell'organico funzionale di circolo, realizzato per l'anno scolastico '98/'99 nella fase della mobilità del personale docente, tutte le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare l'insegnamento curriculare e l'offerta formativa, trovano piena rispondenza nell'organico di diritto, pertanto non si procede all'adeguamento dello stesso. Eventuali risorse aggiuntive potranno derivare dall'applicazione della legge n. 440/97 sull'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Nell'eventualità che in ambito provinciale, dopo il movimento, si verifichino esuberi in alcuni circoli, in presenza di carenze di personale docente in altri, per la differenza fra il numero dei posti dell'organico funzionale di circolo - comprensivo dei posti individuati per la lingua straniera - e quello dei titolari, viene demandata alla contrattazione decentrata provinciale la gestione delle operazioni di utilizzazione, secondo i criteri stabiliti dal presente contratto tenendo conto della tabella allegata (si richiama quanto riportato all'art.40 comma 9 del C.C.N.D. sulla mobilità) e con particolare riguardo all'osservanza dei principi indicati dall'art.40 della L.449/97. Il personale docente dell'organico funzionale di circolo viene assegnato ai plessi ed alle attività dal Dirigente Scolastico secondo le disposizioni di cui all'art.21 del C.C.D.N. sulla mobilità. In merito all'assegnazione dei docenti ai plessi e alle attività da parte del Dirigente Scolastico, il criterio della continuità didattica, richiamato dal comma 5 del predetto art. 21 del C.C.D.N., deve essere inteso in coerenza con la progettazione didattico-organizzativa elaborata dal collegio docenti ed, in particolare, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso del circolo formulata dal singolo docente, non può essere considerato elemento ostativo. Le operazioni di assegnazione dei docenti già titolari del circolo precedono quelle dei docenti che entrino a far parte per la prima volta dell'organico funzionale del circolo stesso. In tutti i casi di concorrenza, in assenza di specifiche ragioni progettuali, le assegnazioni saranno disposte sulla base della graduatoria di circolo formulata tenendo conto della tabella citata al comma 5 dell'art.21 del C.C.D.N. sulla mobilità.

C. Istituti di Istruzione Secondaria - Il Provveditore agli Studi dopo aver adeguato l'organico di diritto alla situazione di fatto determina le disponibilità su cui disporre le utilizzazioni, fornendo la prevista informazione alle organizzazioni sindacali. Il Provveditore, nel definire tale situazione, tiene conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della legge n. 440/97 per i progetti organizzativi deliberati dai collegi dei docenti nei limiti dei posti e delle conseguenti esigenze di personale per il perseguimento delle finalità di seguito indicate:

  1. realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze minorili tenuto conto delle eventuali situazioni di disagio economico e socio-culturali locali;
  2. diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;
  3. supporto psicopedagogico per la progettazione educativa, valutazione dei processi formativi e di orientamento scolastico e professionale;
  4. istituzione di ulteriori classi in relazione alla presenza di alunni in situazione di handicap;
  5. coordinamento organizzativo-didattico di scuole aggregate ad istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo.

4. Dopo aver proceduto alla determinazione delle esigenze da soddisfare e definito conseguentemente il quadro complessivo delle disponibilità, comprendente anche i posti d'insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, si procede all'effettuazione di utilizzazioni del personale docente secondo i criteri generali di cui al presente contratto. Le operazioni di utilizzazione si effettuano altresì su posti che si rendono eventualmente disponibili a seguito di utilizzazioni verso altre province dei soggetti di cui al precedente art.2.

5. Sono ricompresi, tra le disponibilità da assegnare al personale destinatario delle utilizzazioni, anche i posti di operatore tecnologico, operatore psicopedagogico e bibliotecario, ai quali si accede secondo quanto disposto nella normativa vigente.

6. Per l'Educazione Fisica e Sportiva figureranno anche le attività connesse ai giochi della gioventù e di avviamento alla pratica sportiva (sia generalizzata che selettiva), ivi compresa la consulenza presso i circoli didattici, la collaborazione presso gli Uffici periferici con il coordinatore di educazione fisica nonché i progetti sperimentali di educazione pre-sportiva, di cui alla C.M. n. 67 del 9.2.96, recepita nel protocollo d'intesa del 12.3.97 tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il C.O.N.I.

7. Per gli insegnamenti di arte applicata degli istituti d'arte potranno essere costituiti, su base provinciale, ai fini delle utilizzazioni a domanda e d'ufficio, posti orari esterni in presenza di spezzoni orari residui, sia dei corsi ordinari che dei corsi sperimentali, non utilizzati per la formazione di posti in organico di diritto.

8. Tra le disponibilità da assegnare al personale destinatario delle utilizzazioni sono ricomprese anche le ore comunque residuate nelle diverse istituzioni scolastiche incluse quelle derivanti dalla concessione, ai docenti che ne abbiano fatto richiesta, del rapporto di lavoro a tempo parziale.

9. Ulteriori disponibilità, costituite da frazioni di cattedre relative a classi di concorso diverse da quella di titolarità, possono essere considerate per l'utilizzazione dei docenti provvisti dei titoli idonei.

10. I progetti formativi ed educativi corrispondenti a specifiche esigenze didattiche e sociali con particolare riguardo alla dispersione scolastica, agli alunni con difficoltà di apprendimento, agli alunni extracomunitari sono realizzati nei limiti della dotazione organica provinciale.

11. Va comunque assicurata la prosecuzione delle iniziative per il recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi almeno in numero pari ai progetti già avviati negli anni scolastici precedenti, soprattutto nelle province in cui tali fenomeni assumono particolare rilevanza.

Art. 4

Criteri di articolazione delle utilizzazioni

1. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, il Provveditore agli Studi ed il Dirigente Scolastico devono perseguire la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità , l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.

2. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con la indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 8. In assenza dell'espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.

3. Ai fini delle utilizzazioni dovranno essere previste distinte graduatorie per i docenti in soprannumero sull'organico sede - ivi compresi i docenti in soprannumero sull'organico funzionale di circolo - e per i docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente contratto sulla base dei punteggi previsti dalle tabelle allegate al presente contratto. Le graduatorie dei docenti appartenenti alle dotazioni organiche provinciali saranno distinte tra quelle comprendenti i docenti già facenti parte della dotazione organica provinciale - compresi i docenti entrati a far parte della dotazione organica provinciale per trasferimento o per passaggio - e quelle comprendenti tutti i docenti entrati nella dotazione organica provinciale a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni. Le modalità e le procedure organizzative dell'assegnazione della sede di servizio saranno stabilite mediante contrattazione decentrata provinciale. Le operazioni saranno effettuate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con la indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati; in mancanza di esse, l'utilizzazione avverrà d'ufficio.

4. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati non possono subire modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori successive disponibilità.

5. Nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda cui seguiranno le proroghe d'ufficio.

6. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.

7. I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili.

8. La contrattazione decentrata a livello provinciale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali definiti dal presente articolo.

Art. 5

Ulteriori forme di utilizzazione

1. Al fine di raggiungere l'obbiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare eccedano le disponibilità accertate - si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole, tenendo anche conto di eventuali iniziative di sperimentazione dell'autonomia scolastica di cui alla C.M. n. 766/97, nonché della copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi.

2. Sarà inoltre previsto che i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che parteciperanno alla prima fase dei corsi intensivi di specializzazione, attuati in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 75, della legge 662/1996, devono essere utilizzati nella sede di svolgimento del corso ovvero, a domanda, nella sede di precedente titolarità, presso una scuola dello stesso grado cui appartengono, dove si svolga attività di sostegno, a disposizione, prioritariamente per le attività di tirocinio previste dal programma del corso intensivo nonché, dopo la conclusione del corso, per supplenze su attività di sostegno.

3. Fermo restando il prioritario impiego nelle supplenze del personale docente messo a disposizione, qualora permangano situazioni di esubero dopo la copertura dei posti e delle attività, il personale in soprannumero, anche parziale, può, a domanda, essere utilizzato in attività progettuali deliberate dal collegio dei docenti a norma dell'art. 43, comma 3, lett.a, c,d,e del C.C.N.L.. In questi casi non si applica il comma 5 dello stesso art. 43. A domanda può essere utilizzato per gli interventi e le attività formative connesse agli adempimenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 6

Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero

1. L'individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto. In caso di concorrenza tra più insegnanti in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l'individuazione dell'insegnante in soprannumero - ove necessaria - è prevista nell'ordine seguente:

a) docenti che abbiano ottenuto il trasferimento annuale;

b) docenti che abbiano ottenuto la proroga del trasferimento annuale;

c) docenti titolari nella scuola entrati a far parte dell'organico a partire dal 1 Settembre dell'anno in cui si procede all'utilizzazione;

d) docenti titolari entrati a far parte dell'organico della scuola negli anni scolastici precedenti.

Art. 7

Assegnazioni provvisorie


1. Le domande di assegnazione provvisoria da parte del personale docente della scuola materna, elementare e media sono presentate - come previsto nell'art. 65 del C.C.D.N. sulla mobilità del personale della scuola - contestualmente alle domande di trasferimento. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale, con apposita circolare verranno stabiliti i termini entro i quali devono essere presentate le domande di assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi di famiglia. e quelle del personale docente della Scuola Secondaria di II grado.

2. In sede di contrattazione provinciale decentrata sarà previsto lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

3. Le operazioni di assegnazione provvisoria, effettuabili per comuni diversi da quello di titolarità, possono essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra.

4. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo articolo 9.

Art. 8

Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria


1. Hanno la precedenza rispetto a tutte le altre operazioni disciplinate dal presente accordo le utilizzazioni a domanda nella scuola di precedente titolarità, del docente individuato quale soprannumerario nell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni, nella scuola di precedente titolarità, del docente trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità (per l'anno scolastico 1998-'99, il quinquennio è da considerare a partire dall'anno scolastico 1993-'94). Tali precedenze si applicano anche ai docenti trasferiti d'ufficio in un comune appartenente a province di nuova istituzione, diversa da quella di precedente titolarità, e viceversa, di cui ai Decreti Legislativi 6.3.1992, n. 248, 249, 250, 251, 252, 253,27.3.1992, n. 254 e 30.4.1992, n. 277.

2. Successivamente alle categorie di personale di cui al punto 1 del presente articolo, sarà prevista per ogni singola fase di attuazione delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie la precedenza alle seguenti categorie, nell'ordine:

    a) docenti privi della vista;

    b) destinatari dell'art.21 della legge 104/92(handicappati con grado di invalidità superiori ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10.8.1950, 648);

    c) docenti emodializzati ex art. 61 della legge n.270/82;

    d) destinatari dell'art.33, commi 5, 6 e 7 della citata legge 104/92 (genitore anche adottivo di minore con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità, handicappato maggiorenne in situazione di gravità) (1);

    e) personale che ha bisogno, per gravissimi motivi di salute (2), di particolari cure, a carattere continuativo praticabili solo nella sede richiesta;

    f) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri che documentino che la madre del bambino non sta usufruendo dei benefici previsti dalla legge 1204/71;

e limitatamente alle assegnazioni provvisorie:

    g) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

----------------------

Note:

(1) Le situazioni previste dagli artt.21 e 33 della legge 104/92, le situazioni di gravità, nonché i requisiti richiesti per la dimostrazione della convivenza andranno accertati con riferimento a quanto previsto dall'art. 85 del C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola per l'a.s. 1998/'99. Nel caso di dichiarazioni mendaci il Provveditore agli Studi provvederà alla dovuta denuncia alla Autorità giudiziaria.

(2) Da documentarsi con certificazioni rilasciate dalle AA.SS.LL..

Art. 9

Sequenza operativa

1. Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.

2. Conseguentemente le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Le operazioni di utilizzazione in classi di concorso diverse da quella di titolarità a domanda o d'ufficio del personale risultato in soprannumero e, a domanda del personale docente appartenente a classi di concorso in esubero nella provincia, precedono quelle relative alla classe di concorso di provenienza.

3. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione d'ufficio di personale non fornito di titolo saranno disposte contestualmente a quelle sui posti di tipo comune, dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo determinato di competenza del Provveditore agli Studi.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o nelle scuole coinvolte nei singoli progetti, potranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge 426/88 e dalla legge 104/92.

5. Limitatamente alla scuola elementare, le utilizzazioni a domanda o d'ufficio dei docenti provvisti del prescritto titolo di cui all'art. 22 del C.C.D.N. sulla mobilità, sui posti dell'organico funzionale di circolo istituiti per l'insegnamento della lingua straniera, precedono quelle sui posti comuni e sono disposte successivamente a quelle sui posti di sostegno. Le utilizzazioni degli specialisti per l'insegnamento della lingua straniera sul circolo, dove gli stessi sono stati utilizzati l'anno precedente, precedono le nuove utilizzazioni sui predetti posti.

6. Al fine di favorire la continuità didattica e la qualificazione del servizio scolastico, le conferme dei docenti già utilizzati nell'anno scolastico 1997-'98, ivi compresi i docenti DOP, sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell'ambito di ciascuna delle seguenti fasi:

  1. Utilizzazioni sui posti di sostegno del personale in possesso del prescritto titolo.
  2. Utilizzazione, limitatamente alla scuola elementare, su posti per l'insegnamento della lingua straniera dei docenti specialisti in possesso del prescritto titolo.
  3. Utilizzazioni a domanda, nell'ambito della classe di concorso di appartenenza, dei destinatari individuati al precedente art. 2, comma 1, lett.a) e b); in tale ambito sono pure comprese le utilizzazioni su posti di sostegno di personale non provvisto di titolo.
  4. Utilizzazioni d'ufficio, nell'ambito della classe di concorso di appartenenza, dei destinatari individuati al precedente art. 2 che non abbiano trovato una collocazione nell'ambito delle utilizzazioni di cui al punto 3 e che risultano quindi ancora in soprannumero; in tale ambito sono pure comprese le utilizzazioni su posti di sostegno di personale non provvisto di titolo.
  5. Utilizzazioni a domanda dei docenti, appartenenti a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, in classi di concorso diverse da quelle di titolarità (ovviamente non in esubero) nel limite del soprannumero su posti residuati dopo le operazioni di cui ai precedenti punti.
  6. Utilizzazioni d'ufficio dei docenti soprannumerari, appartenenti a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, in classi di concorso diverse da quelle di titolarità (ovviamente non in esubero) nel limite del soprannumero.
  7. Assegnazioni provvisorie provinciali.
  8. Assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d'ufficio, ai docenti neo nominati in ruolo.
  9. Utilizzazioni dei docenti provenienti da fuori provincia.
  10. Assegnazioni provvisorie dei docenti provenienti da fuori provincia.

 

TITOLO II

PERSONALE EDUCATIVO

Art. 10

Utilizzazioni

1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. Per l'individuazione del personale soprannumerario dovranno essere previste distinte graduatorie secondo il ruolo di appartenenza (ruolo degli istitutori - ruolo delle istitutrici).

2. Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art. 73 della Legge n.270/82.

3. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

 

TITOLO III

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO

Art. 11

Premessa

In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale con le organizzazioni sindacali, con cui vengono disciplinate le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale A.T.A., disposte ai sensi dell'art. 55 e dell'art. 48 comma 7 in quanto compatibile del C.C.N.L. - Comparto Scuola -, dovranno essere rispettati i criteri generali contenuti nell'art. 1 del presente accordo nonché quelli riportati negli articoli seguenti.

 

Art. 12

Personale ATA destinatario delle utilizzazioni

1. Destinatario dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s.1998/'99 è:

  1. il personale A.T.A. individuato in soprannumero nelle scuole ed istituti;
  2. il personale A.T.A. trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che chieda di essere utilizzato nell'istituzione scolastica o istituzione educativa di precedente titolarità, in altre scuole del comune di precedente titolarità o, in subordine, in altre scuole o sedi più vicine ad essa, e che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità (per l'anno scolastico 1998/'99 il quinquennio è da considerarsi a partire dall'a.s. 1993/'94);
  3. il personale A.T.A. immesso in ruolo ancora senza sede definitiva;
  4. il personale A.T.A. senza sede per altro titolo (trasferiti per compensazione, riammessi in servizio, etc);
  5. il personale che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità.

2. In conformità alle finalità indicate dall'art. 1 comma 2 del presente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato anche d'ufficio in profilo o aree diverse da quelle di appartenenza, ma comunque nell'ambito della stessa qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale posseduto richiesto per l'accesso a quel profilo o area diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.

3. Il personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - sarà utilizzato anche d'ufficio su eventuali disponibilità relative ad altro profilo od altra area della stessa qualifica. A tal fine il personale di cui al presente comma parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nel presente accordo.

4. Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d'ufficio.

5. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale, con apposita circolare verranno stabiliti i termini entro i quali devono essere presentate le domande di utilizzazione.

 

Art. 13

Determinazione delle disponibilità


Con riguardo al personale A.T.A. gli accordi che saranno stipulati a livello provinciale con le organizzazioni sindacali determineranno i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità. In detto quadro - dopo aver assicurato la copertura di tutti i posti disponibili in organico - saranno ricomprese le disponibilità derivanti da esigenze specifiche e da particolari necessità di funzionamento di singole istituzioni scolastiche ed educative. A tal fine saranno anche considerate le esigenze derivanti da carenze di organico conseguenti ai parametri previsti dalla normativa vigente (ad esempio licei classici, istituti magistrali, scuole medie, istituti comprensivi di scuole materne, elementari e medie). Saranno inoltre ricompresi i posti resisi disponibili per l'assegnazione di personale presso i distretti scolastici in base alla normativa secondaria emanata al riguardo e quelli di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale presso gli Uffici Scolastici Provinciali ai sensi dell'art. 31, comma 6 bis, del D.L.vo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni. Nel quadro delle disponibilità sono da ricompredere anche i posti resesi eventualmente disponibili a seguito di concessione di part-time. Qualora le unità di personale A.T.A. siano superiori alle disponibilità sopra individuate, il quadro complessivo dovrà tenere conto anche delle esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti Organi collegiali con particolare riguardo alla dispersione scolastica, agli alunni portatori di handicap, agli alunni extracomunitari; in tale contesto gli assistenti tecnici, che non trovino utilizzazione nella provincia su posti del proprio profilo professionale, possono essere utilizzati in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dall'istituto di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento, di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali; infine saranno considerate anche le attività integrative pomeridiane di cui alla direttiva n. 133/96. In caso di aggregazione di istituti con personale A.T.A. a carico dello Stato ad istituti con personale A.T.A. a carico degli Enti locali, qualora questi ultimi non possano provvedere alla copertura del posto di responsabile amministrativo di loro competenza, su detto posto, previa intesa con gli Enti locali, potrà essere utilizzato il responsabile amministrativo dipendente dallo Stato titolare della scuola che ha perso l'autonomia o altro responsabile amministrativo in soprannumero che non possa altrimenti essere utilizzato.

 

Art. 14

Criteri di articolazione delle utilizzazioni

1. Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione decentrata provinciale dovrà prevedere che vengano compilate distinte graduatorie per i profili professionali del personale in soprannumero secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente accordo con riguardo al seguente ordine:

    - tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e sede di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;

    - tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa della sede definitiva;

    - tutto il personale trasferito da altra provincia per compensazione.

2. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, il Provveditore agli Studi ed il Dirigente Scolastico devono assicurare la funzionalità , l'efficacia del servizio scolastico e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità del personale interessato. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano inferiori alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con la indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art. 18 e nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 17. In assenza dell'espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.

3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati non possono subire modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori successive disponibilità.

4. Le modalità di utilizzazione saranno stabilite mediante contrattazione decentrata provinciale. Tale contrattazione decentrata a livello provinciale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali definiti dal presente articolo.

Art. 15

Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero

L'individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l'individuazione del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell'ordine seguente:

  1. personale privo della sede di titolarità, perdente posto sull'organico provinciale;
  2. personale che abbia ottenuto il trasferimento annuale;
  3. personale che abbia ottenuto la proroga del trasferimento annuale;
  4. personale titolare nella scuola entrato a far parte dell'organico a partire dal 1 Settembre dell'anno in cui si procede all'utilizzazione;
  5. personale titolare nella scuola entrato a far parte dell'organico negli anni scolastici precedenti.

Art. 16

Assegnazioni provvisorie

1. Le domande di assegnazione provvisoria da parte del personale sono presentate - come previsto dall'art.95 del C.C.D.N. sottoscritto il 20 gennaio 1998 concernente la mobilità del personale della scuola - contestualmente alle domande di trasferimento. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale, con apposita circolare verranno stabiliti i termini entro i quali devono essere presentate le domande di assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi di famiglia.

2. In sede di contrattazione provinciale decentrata sarà previsto anche lo scambio di posti tra coniugi.

3. Le operazioni di assegnazione provvisoria, effettuabili per comuni diversi da quello di titolarità, possono essere disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico.

4. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18.

Art. 17

Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Hanno la precedenza rispetto a tutte le altre operazioni disciplinate dal presente accordo:

  1. utilizzazione, a domanda, di personale titolare presso istituzioni scolastiche coinvolte nei processi di razionalizzazione della rete scolastica, limitatamente alle istituzioni interessate.
  2. utilizzazione, a domanda, nella scuola di titolarità, per tutte le attività previste nel quadro delle disponibilità, del personale individuato quale soprannumerario nell'a.s. cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione nella scuola o nell'istituzione educativa di precedente titolarità, in altre scuole del comune di precedente titolarità o, in subordine, in altre scuole o sedi più vicine ad essa, del personale trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio in altre scuole, che abbia richiesto, in ciascun anno del quinquennio, il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità (per l'a.s.1998/'99, il quinquennio è da considerare a partire dall'a.s. 1993/'94). Le precedenze di cui sopra si applicano anche al personale trasferito d'ufficio in un comune appartenente a province di nuova istituzione, diversa da quella di precedente titolarità, e viceversa, di cui ai Decreti Legislativi 6.3.1992, n. 248, 249, 250, 251, 252, 253,27.3.1992, n. 254 e 30.4.1992, n. 277.

2. Successivamente alle categorie di personale di cui al punto 1 del presente articolo sarà prevista, per ciascuna fase della sequenza operativa delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, la precedenza alle seguenti categorie, nell'ordine:

a) destinatari dell'art.21 della legge 104/92 (handicappati con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10.8.1950, 648) (1);

b) personale emodializzato ex art. 61 della legge n.270/82;

c) destinatari dell'art.33, commi 5, 6 e 7 della citata legge 104/92 (genitore anche adottivo di minore con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità, handicappato maggiorenne in situazione di gravità) (1);

d) personale che ha bisogno, per gravissimi motivi di salute (2), di particolari cure, a carattere continuativo praticabili solo nella sede richiesta;

e) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa, i lavoratori padri che documentino che la madre del bambino non sta usufruendo dei benefici previsti dalla legge 1204/71;

e limitatamente alle assegnazioni provvisorie:

    f) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali sia previsto il profilo professionale a cui appartiene l'interessato.

     

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Note:

(1) Le situazioni previste dagli artt.21 e 33 della legge 104/92, le situazioni di gravità, nonché i requisiti richiesti per la dimostrazione della convivenza andranno accertati con riferimento a quanto previsto dall'art. 85 del C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola per l'a.s. 1998/'99. Nel caso di dichiarazioni mendaci il Provveditore agli Studi provvederà alla dovuta denuncia alla Autorità giudiziaria.

(2) Da documentarsi con certificazioni rilasciate dalle AA.SS.LL..

 

Art. 18

Sequenza operativa

Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, l'ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell'istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell'anno scolastico 1997-'98 sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell'ambito di ciascuna delle seguenti fasi:

  1. utilizzazione in altra area professionale, nell'ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività, di riconversione professionale;

  2. utilizzazione a domanda o d'ufficio del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità in altra istituzione scolastica, nello stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti;

  3. utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d'ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanze dei titoli prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;

  4. utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata provinciale, di personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell'ambito del proprio profilo professionale;

  5. assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d'ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;

  6. assegnazioni provvisorie provinciali;

  7. assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori provincia.

Art. 19

Attività di riconversione professionale

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per l'ottimizzazione delle risorse, nel confermare quanto stabilito dall'art. 21 del C.C.D.N. relativo alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie del 10 aprile 1997, in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale dovrà essere definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo d'appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.

2. Il personale privo dei prescritti requisiti d'accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione dovrà essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell'ambito della stessa sede di servizio. L'attività di riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell'anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

3. L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell'art. 90, comma 2 ultimo capoverso del C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 20 gennaio 1998 - a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le funzioni del nuovo profilo.

4. Le iniziative di riconversione saranno organizzate sulla base delle indicazioni contenute nell'accordo in materia di formazione e di aggiornamento e sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata provinciale di cui al comma 1. A tali corsi potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree professionali con esubero nella provincia.

Art. 20

Centri territoriali permanenti

Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale A.T.A. sarà assegnato dal coordinatore del centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta alle istituzioni scolastiche sedi dei corsi per adulti secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione provinciale sulla base dell'O.M. n.445 del 29/7/1997 e nei limiti delle dotazioni determinate dal Decreto Ministeriale sugli organici. Ove i centri territoriali operino in ambito interdistrettuale, il personale della dotazione organica distrettuale può essere utilizzato nella sede dei corsi funzionanti in altro distretto.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONE COMUNE

 

Art. 21

Reclami

 

1. Qualora a livello provinciale insorgano delle controversie in sede di applicazione degli accordi decentrati, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art.17 del C.C.N.L..

2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti. I termini e le modalità di presentazione saranno definiti in sede di contrattazione provinciale.




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