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Circolare Ministeriale n. 182

Prot. n. 26598/BL

Roma, 8 giugno 1998


Oggetto: Calendario scolastico nazionale per l'anno 1998/99.

Si trasmette l'ordinanza n. 72, prot. n. 24954/1/Bl del 23 febbraio 1998, vistata e registrata dall'organo di controllo in data 24 marzo u.s. - 001 PUBBL.ISTR.031, che definisce il calendario scolastico nazionale per l'anno 1998-99.

In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'allegato documento si limita a confermare le disposizioni impartite con O.M. n. 329, prot. n. 15608/BL del 27 maggio 1997, - allegata in copia - relativa al calendario del corrente anno con gli opportuni adattamenti alle cadenze temporali degli adempimenti.

Si richiama l'attenzione dei Sovrintendenti scolastici regionali sull'esigenza di provvedere, con ogni urgenza, agli adempimenti preordinati all'emanazione dei calendari di loro competenza, tenendo presente che l'art. 2 , comma 1, della predetta O.M. n. 72 fissa come limite per la loro definizione la data del 15 maggio 1998.

IL CAPO DI GABINETTO




Ordinanza Ministeriale n. 72

Prot. n. 24954/1/BL


Roma, 23 febbraio 1998


CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER L'ANNO 1998/99

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITO il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 10 febbraio 1998, che non si è reso possibile recepire in relazione alle disposizioni in vigore;

RITENUTA la necessità di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del citato art. 74 per l'anno scolastico 1998/99;

RAVVISATA l'opportunità, in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di dover confermare, per l'anno scolastico 1998/99, le disposizioni impartite con O.M. n. 329, prot. 15608/BL del 27 maggio 1997 relativa al calendario scolastico per l'anno 1997/98 con i necessari adattamenti delle cadenze temporali degli adempimenti;

O R D I N A

Articolo 1

1- Per il calendario scolastico relativo all'anno 1998/99 sono confermate le disposizioni impartite con la O.M. n. 329 citata in premessa con gli adattamenti delle cadenze temporali indicati negli articoli seguenti.

Articolo 2

1- I Sovrintendenti scolastici regionali determinano la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento entro il 15 maggio 1998.

Articolo 3

1- Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno termine il 10 giugno 1999.

2- Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 5 giugno 1999.

Articolo 4

1- Gli esami di licenza di scuola media hanno inizio il 15 giugno 1999.

2- Gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 23 giugno 1999.

IL MINISTRO




Ordinanza Ministeriale n. 329

Prot. n. 15608/BL


Roma, 27 maggio 1997


CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER L'ANNO 1998/99

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che non si e' reso possibile recepire integralmente in relazione alle vigenti disposizioni;

Ritenuta la necessità di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del citato art.74 per l'anno scolastico 1997-98;

O R D I N A

Articolo 1

1. I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1997, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.

2. I consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, fermo restando il disposto dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione.

3. Gli adattamenti al calendario scolastico possono essere volti anche a:

a) organizzare attività curricolari in collaborazione con la regione e/o con il sistema produttivo;

b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali, ove indispensabile, l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di referendum popolari nonché di eventi straordinari.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, i sovrintendenti scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i provveditori agli studi della regione alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.

Articolo 2

1. Il collegio dei docenti, ai fini della valutazione degli alunni, delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze. La deliberazione del collegio dei docenti è opportuno che preveda, comunque, adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni, nonché indicazioni sulle date di svolgimento dei consigli delle singoli classi. Resta fermo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 288 del 31 agosto 1995 in ordine alla scansione quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare e all'esigenza di assicurare la continuità dell'informazione alle famiglie con incontri a cadenza bimestrale.

2. E' stabilito direttamente dai capi d'istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonché degli esami, esclusi quelli di maturità e di licenza di scuola media.

Articolo 3

1. Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno termine il 13 giugno 1998.

2. Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 6 giugno 1998.

3. Le attività educative nelle scuole materne e le attività didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno 1998.

4. In data successiva hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norme dell'art. 278 del decreto legislativo citato nelle premesse nonché nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.

Articolo 4

1. Gli esami di licenza di scuola media hanno inizio il 17 giugno 1998.

2. Gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 24 giugno 1998.

Articolo 5

1. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è determinato come segue:

tutte le domeniche;

il l° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza ministeriale n. 262 del 19 aprile 1997.

Il Ministro



CALENDARIO DELLE FESTIVITA' EBRAICHE

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 6 giugno 1998

Determinazione del calendario delle festività ebraiche

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza dei rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano 'giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5, che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 1999, come segue:

tutti i sabati;
31 marzo - 1, 2, 7, 8 aprile: Pesach (Pasqua);
21 e 22 maggio: Shavuoth (Pentecoste);
22 luglio: digiuno del 9 di Av;
11 e 12 settembre: Rosh Ha Shanà (Capodanno);
19 e 20 settembre: vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
25, 26 settembre, 2 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);
3 ottobre: Simchat Torà (Festa della legge).

Roma, 6 giugno 1998

Il Ministro: NAPOLITANO



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