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Circolare Ministeriale n. 290 Prot. n. 29195 /BL Roma, 26 giugno 1998
In relazione ai quesiti pervenuti ed a seguito della C.M. 6 maggio 1998, n. 218 si fa presente, sentita la competente Direzione Centrale dell'I.N.P.S cui la presente è inviata per conoscenza, quanto segue: A. 1 - definite e approvate le graduatorie provinciali del personale appartenente a classi di concorso in esubero rispetto alla dotazione provinciale per l'anno scolastico 1998-'99, che ha chiesto il passaggio all’INPS, i Provveditori agli studi trasmettono le relative graduatorie alla Direzione Generale del suddetto Istituto - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Roma, con l’indicazione delle sedi di lavoro richieste nell’ambito di ciascuna provincia, secondo l’ordine di precedenza, nonché della eventuale richiesta di altri uffici provinciali e dell’ordine di preferenza espresso dagli interessati. Con la graduatoria provinciale deve essere comunicato il domicilio e l’ultimo indirizzo di tutti i richiedenti compresi nella graduatoria stessa; A. 2 - copia delle suddette graduatorie è, altresì, trasmessa alle Direzioni Provinciali dell’INPS competenti per territorio e a questo Ministero -Gabinetto del Ministro - Uff.III/1; A. 3 - la Direzione Generale dell’INPS procede all’assunzione e all’assegnazione della sede di servizio, con comunicazione agli interessati e, per conoscenza, ai Provveditori agli studi della provincia di destinazione; A. 4 - entro il termine indicato nel provvedimento di assunzione gli interessati debbono comunicare all’INPS e al Provveditorato competente per territorio l’accettazione, prendendo servizio nella sede stabilita con il provvedimento di assunzione, o l’eventuale rinuncia; B - I compiti da svolgere nell’Ente di destinazione sono quelli indicati nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione (allegato alla presente). C - Il trattamento economico indicato nella seconda colonna della tabella allegata all’O.M. 6 maggio 1998, n. 217 può essere effettivamente conseguito in relazione alle funzioni esercitate, all’effettiva presenza in servizio, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla prestazione del lavoro straordinario, all’articolazione su turni dell’orario di lavoro o ad incentivazioni speciali per l’attuazione di progetti particolari; D - Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, al personale destinatario del procedimento di mobilità si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del D.P.R. 22/3/1993, n. 104, che prevedono il computo dell’anzianità relativa al servizio prestato successivamente e dell’intera anzianità utile già maturata all’atto del trasferimento. E - Ai fini della determinazione del futuro trattamento di pensione gli interessati possono esercitare l’opzione di cui agli artt. 1, 5 e 6 del citato D.P.R. 104/1993; possono, cioè, entro 6 mesi dalla data del trasferimento presentare domanda per il mantenimento della gestione pensionistica dell’Amministrazione di provenienza. Il personale trasferito all’I.N.P.S. parteciperà ai corsi di formazione che verranno organizzati dallo stesso istituto. Si raccomanda ai Provveditori agli studi delle province in cui sono titolari coloro che hanno chiesto ed otterranno il passaggio all’INPS, di definire le situazioni retributive e giuridiche individuali (art. 4 D.P.R. 104/93), in modo da consentire la rapida attribuzione del trattamento economico a ciascuno spettante, in relazione al servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza e ai servizi pre-ruolo o in altro ruolo riconosciuti e valutati ai fini retributivi. Si rimette, infine, ai Provveditori la valutazione in ordine all'opportunità di accoglimento di eventuali richieste di integrazione di ulteriori sedi I.N.P.S., che dovessero pervenire in tempo comunque utile per la pubblicazione della graduatoria. IL CAPO DI GABINETTO Indietro |
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