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Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. I Prot. D1 /1991 c/2 Roma, 17 giugno 1998
Si trasmette, per la pubblicazione all’albo di codesti Uffici e con l’invito ad una sollecita diffusione a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la pubblicazione ai rispettivi albi, l’allegato D.M. n.275 del 16 giugno 1998, con il quale viene fissato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle commissioni per il DIRETTORE GENERALE Decreto Ministeriale n. 275 Roma, 16 giugno 1998 VISTO l’art. 404 nel T.U. approvato con D.Lg.vo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e titoli, di accesso ai ruoli del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado; VISTO il D.M. 13 marzo 1990, con il quale sono stati determinati i requisiti culturali, professionali e di servizio dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e titoli, di accesso ai ruoli del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado; VISTA l’O.M. n.307 del 5 novembre 1994 che detta disposizioni permanenti in materia di formazione delle commissioni giudicatrici in parola; CONSIDERATA la prossima scadenza di validità degli elenchi degli aspiranti alla nomina nelle predette commissioni giudicatrici, compilati, ai sensi della citata O.M. n. 307, per il quadriennio 1995 - 1998; RAVVISATA la necessità di fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione alle commissioni giudicatrici stesse, al fine di pervenire alla costituzione di nuovi elenchi per il quadriennio 1999/2002. DECRETA: Art. 1 Il personale universitario, direttivo, ispettivo, docente ed educativo, aspirante alla nomina nelle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, deve presentare domanda, per il tramite gerarchico, entro il 15 luglio 1998, secondo le istruzioni impartite con O.M. 307 del 5 novembre 1994 citata in premessa, pubblicata nella G.U. n. 292 del 15 dicembre 1994. Art. 2 I Rettori, i Provveditori agli studi, il Dirigente della Div. II della Direzione Generale del Personale, i Presidi e i Direttori didattici inoltreranno, rispettivamente, al Consiglio Nazionale Universitario, al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e ai Consigli scolastici provinciali della sede di servizio, le istanze pervenute, apponendovi in calce eventuali osservazioni. Art. 3 Il Consiglio Nazionale Universitario, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e i Consigli scolastici provinciali compileranno distinti elenchi, relativi al personale collocato a riposo o che rinuncia all’esonero dal servizio e al personale in servizio che non rinuncia a tale esonero, entro il 30 luglio 1998, per il successivo inoltro agli Uffici scolastici periferici. Art. 4 L’allegato 1, all’O.M. 307/94 è sostituito dall’allegato 1 della presente Ordinanza. IL MINISTRO F.to Berlinguer Indietro |
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