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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 3, il mese di Giugno, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale TRA la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale ED i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato 1 al presente contratto, VIENE CONCORDATO il seguente contratto nazionale decentrato concernente la mobilità del personale delle ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI - ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO 1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente delle accademie e dei conservatori ed appartenente al comparto di cui all'art.9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993 n.593. 2. Il presente contratto disciplina la mobilita' del personale di cui all’art. 32, comma 2, del C.C.N.L. 94/97 e del personale di cui all’art. 7, comma 1 dell’accordo successivo per accademie e conservatori per l’anno accademico 1998/1999, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti ed ha validità’ fino al 31 ottobre 1998. 3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4. Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposite ordinanze ministeriali da emanarsi entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 3. TITOLO I PERSONALE DIRETTIVO DEI CONSERVATORI - ART. 2 - TRASFERIMENTI A DOMANDA - DESTINATARI 1. I trasferimenti a domanda avvengono nell'ambito delle istituzioni alla cui direzione si accede mediante la partecipazione a concorso, tenuto conto del punteggio attribuito a ciascun aspirante in conformita' alle tabelle di valutazione dei titoli, allegate al presente accordo possono partecipare al movimento i direttori di ruolo. - ART. 3 - DISPONIBILITA' PER I TRASFERIMENTI 1. Sono considerati disponibili ai fini dei predetti trasferimenti i seguenti posti di direttore:
- ART. 4 - TITOLI DI SERVIZIO 1. Il punteggio relativo all'anzianita' di servizio di cui alla lett.a) del titolo I della tabella (allegato a) va attribuito per ogni anno di servizio effettivamente prestato nel ruolo direttivo di attuale appartenenza. Analogamente e' valutato il servizio prestato come incaricato purche' l'incarico sia corrispondente al ruolo di attuale titolarita'. Non sono valutabili le frazioni inferiori a 180 giorni e l'anno accademico corrente. 2. Per l'attribuzione del punteggio previsto per la continuita' del servizio prestato; sempre nel ruolo direttivo ininterrottamente per almeno un triennio (lettere b, c punto 1 della tabella), devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarita' nel ruolo di attuale appartenenza e la prestazione del servizio, che deve perdurare nell'anno in corso al momento della presentazione della domanda, presso la stessa istituzione di titolarita', con esclusione sia del periodo di servizio da incaricati della istituzione, sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva alla nomina, nonche' del periodo di assegnazione provvisoria o di trasferimento annuale. Il punteggio in questione, invece, va attribuito in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarita' e' riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio di istituto, validamente prestato nella medesima istituzione ( a titolo meramente esemplificativo il punteggio per la continuita' del servizio viene attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per mandato politico, esoneri sindacali etc.). - ART. 5 - ESIGENZE DI FAMIGLIA 1. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sara' attribuito solo se sara' allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In tale certificato dovra' essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio scolastico provinciale dell'O.M. Concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda. 2. Dovra', inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi dell'art.20 della legge 4/1/1968, n.15 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi. 3. Analogamente con dichiarazione personale puo' essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermita' o difetto fisico o mentale che sia causa di inidoneita' permanente ed assoluta a proficuo lavoro.
4. Tale stato dovra' essere documentato con apposita certificazione sanitaria rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7 ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. 5. La mancata precisazione della decorrenza dell'iscrizione anagrafica sul certificato o l'omessa presentazione di cui sopra, esclude la attribuzione del punteggio. 6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al famigliare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovra' essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. 7. Relativamente alla lettera d) punto II - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri famigliari minorati, deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. 8. La necessita' di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unita' sanitarie locali. 9. Dalla certificazione si dovra' rilevare se l'assiduita' della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella provincia nel cui ambito si trova dell'istituto di cura. 10. L'interessato dovra', inoltre, comprovare con dichiarazione personale che il figlio, il coniuge o gli altri famigliari minorati possono, essere assistiti solo nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella sede di titolarita' non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti. 11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti " al figlio " si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento pre-adottivo ovvero in affidamento. - ART. 6 - TITOLI DI MERITO 1. Per l'attribuzione del punteggio di cui alle lettere a) ed a1) del titolo III della tabella di valutazione (allegati a e b), occorre una dichiarazione dell'aspirante al trasferimento da cui si evince la sua inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli della carriere direttiva e/o ispettiva. 2. L'attestazione della qualifica di ottimo riportata nell'ultimo quinquennio dovra' essere fatta dall'interessato con apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilita'. 3. Per l'attribuzione dei punteggi delle lettere c) e d) del titolo III della tabella di valutazione (allegati a e b) l'aspirante al trasferimento, in luogo dell'attestazione rilasciata dalle competenti autorita', potra' produrre apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilita' da cui si evince l'universita' degli studi presso la quale sono stati conseguiti i titoli, la facolta' e l'anno accademico del conseguimento. Per i diplomi post-universitari di perfezionamento e/o di qualificazione professionale, devono essere precisati inoltre la durata e l'indicazione che il diploma stesso e' previsto dagli statuti universitari. Analoga procedura sara' prevista per la valutazione dei titoli di studio rilasciati dai conservatori di musica e dalle accademie di belle arti. - ART. 7 - ORDINE DELLE OPERAZIONI 1. Le operazioni di trasferimento saranno disposte a livello nazionale in un'unica fase. Gli aspiranti al trasferimento concorreranno al movimento esclusivamente sulla base del punteggio a loro attribuito secondo le tabelle allegate. - ART. 8 - TRASFERIMENTI ANNUALI 1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo previsti dall'art.466 del d.l.vo 297/94, sono disciplinati dalle disposizioni che seguono. 2. I direttori di ruolo che ne facciano espressa richiesta nella domanda di trasferimento, sono ammessi alla procedura dei trasferimenti di durata annuale subordinatamente al non soddisfacimento della domanda di trasferimento definitivo. 3. Sono, altresi', ammessi a partecipare al trasferimento annuale - facendone ovviamente esplicita richiesta - i direttori che abbiano partecipato al trasferimento a domanda e non siano stati soddisfatti. 4. E' escluso dalla partecipazione alla procedura di trasferimento annuale il personale direttivo in posizione di comando, di o di esonero dal servizio di durata annuale, coincidente con l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento. 5. Il medesimo personale ha titolo comunque a partecipare al trasferimento definitivo e l'eventuale richiesta di trasferimento annuale espressa nella domanda di trasferimento definitivo e' da considerarsi nulla. 6.Sono disponibili ai fini della procedura di trasferimento annuale i posti direttivi vacanti per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di trasferimento, in quanto i rispettivi titolari siano nella seguente posizione:
7. Le predette posizioni saranno prese in considerazione ai fini del trasferimento annuale solo se derivanti da atti dispositivi adottati entro la data di scadenza del termine di acquisizione delle disponibilita' di movimento secondo quanto stabilito dalla apposita o.m. Sulla mobilita' del personale direttivo. 8.La sede annuale di trasferimento come sopra determinata e' suscettibile ovviamente di variazione a seguito di eventuale trasferimento definitivo o di passaggio ottenuto dal titolare. 9. Sono altresi' disponibili i posti di provenienza dei direttori che conseguano il trasferimento annuale. 10. I direttori soddisfatti in sede di trasferimento definitivo sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di trasferimento annuale. 11.I trasferimenti di durata annuale sono disposti successivamente ai trasferimenti definitivi e secondo i medesimi criteri che presiedono a tali movimenti. L'ordine delle preferenze, puntuali o territoriali, e il numero complessivo delle stesse e' quello indicato sul modulo - domanda di trasferimento definitivo. 12. Il personale che consegue il trasferimento annuale conserva la titolarita' della sede di provenienza cui risulta assegnato. 13. L'eventuale venir meno della disponibilita' iniziale che ha dato origine al trasferimento annuale non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali gia' effettuati e comporta la messa a disposizione del direttore che cessa dalla posizione di comando, esonero, collocamento fuori ruolo etc. E la sua utilizzazione in via prioritaria, in caso di disponibilita', su posto direttivo affidato ad incarico o reggenza. 14.Il trasferimento annuale gia' disposto e' prorogato d'ufficio qualora la vacanza annuale che l'ha determinato si protragga anche per l'anno scolastico successivo a seguito di atto dispositivo adottato entro la data di scadenza del termine di acquisizione delle disponibilita' di movimento. 15. L'ulteriore richiesta di trasferimento annuale espressa nel modulo - domanda verra' esaminata soltanto nel caso venissero meno i presupposti per la disposizione della proroga d'ufficio. 16. I beneficiari delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati, che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare, annualmente, - in analogia a quanto avviene per il trasferimento definitivo condizionato - la documentazione richiesta dall'art.17 del presente contratto, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza. 17. E' ammessa la rinuncia alla proroga d'ufficio, purche' venga presentata istanza entro lo stesso termine di presentazione della domanda di trasferimento barrando l'apposita casella del modulo - domanda. In tal caso il direttore viene restituito al posto di titolarita'. 18. La rinuncia non preclude, comunque, la possibilita' di presentare entro lo stesso termine domanda di trasferimento definitivo o di altro trasferimento annuale. In tal caso non sara' considerata valida, ai soli fini del trasferimento annuale, la preferenza di sede per la quale il direttivo ha rinunciato alla proroga; verranno invece considerate valide le preferenze puntuali espresse per altre istituzioni. 19. L'eventuale conseguimento del trasferimento definitivo per l'anno scolastico per il quale avrebbe dovuto essere disposta la proroga d'ufficio comporta l'automatico venir meno del provvedimento di proroga. Indietro |
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