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TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DEI CONSERVATORI E DELLE ACCADEMIE AVVERTENZE Si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che le istanze di movimento dovranno essere compilate sugli appositi moduli-domanda prestampati seguendo le istruzioni allegate e quindi inviate tramite l'istituzione di appartenenza al capo dell'ispettorato dell'istruzione artistica. I termini di scadenza delle domande e delle connesse operazioni di movimento previsti nella presente O.M. Sono i seguenti:
O.M. N. 270 DEL 11/6/1998 PROT. N . 2791/D1E. Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione Vista l'O.M. n.285 del 30/10/1990; Vista l'O.M. n.353 del 20/12/1990 Vista l'O.M. n.95 del 30/03/1991; Vista l'O.M. n.351 del 12/11/1991; Vista l'O.M. n.391 del 20/12/1991; Vista l'O.M. n.104 del 13/04/1992; Vista l'O.M. n.332 del 12/11/1992; Vista l'O.M. n.24 del 30/01/1993; Vista l'O.M. n.134 del 26/04/1993; Vista l'O.M. n.322 del 20/11/1993; Vista l'O.M. n.8 del 15/01/1994; Visto il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297; Vista la legge 15/5/97 n.127 Visto il D.M. n.311 del 8.11.1994 con il quale viene approvato l'accordo sottoscritto il giorno 7.11.1994 dalla delegazione dell'amministrazione di cui al D.M. 25.5.1994 n.174 e la delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al D.P.R. 23.8.1988, n.399;
Visto il D.M. n.328 del 22.11.1994 con il quale viene approvato l'accordo sottoscritto il giorno 18.11.1994 dalla delegazione dell'amministrazione di cui al D.M. 25.5.1994 n.174 e la delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al D.P.R. 23.8.1988, n.399;
Visto il D.M. n.329 del 23.11.1994 che ha modificato le tabelle di valutazione dei titoli per la mobilità a domanda e d'ufficio del personale docente di ogni ordine e grado; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "scuola " sottoscritto - a seguito dell'autorizzazione del governo - il 4 agosto 1995 Visto il contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilita' del personale dei conservatori e delle accademie concordato con le organizzazioni sindacali il 3/6/1998. O R D I N A : - ART. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA 1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente delle accademie e conservatori per l'anno 1998/99. 2. Le norme contenute nella presente O.M. determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità delle predtte istituzioni. 3. I termini previsti nella presente ordinanza possono essere modoficati con apposita circolare ministeriale al fine di corrispondere ad eventuali sopravvenute esigenze organizzative. - ART. 2 - PUBBLICAZIONE 1. Le presenti disposizioni sono annualmente pubblicate dall'ispettorato deel'istruzione artistica e dalle istituzioni interessate con propria ordinanza da affiggere all'albo. - ART. 3 - ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI 1. I trasferimenti del personale docente delle accademie e conservatori sono disposti dal capo dell' ispettorato. - ART. 4 - DOMANDA DI TRASFERIMENTO E PASSAGGIO 1. Il personale titolare nelle accademie e nei conservatori di musica puo' presentare una sola domanda di trasferimento nella quale puo' chiedere piu' provincie fino ad un massimo di 15. 2. I docenti delle istituzioni in parola possono presentare contemporaneamente domanda di trasferimento e passaggio di cattedra e/o di ruolo. 3. Il personale di ruolo che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarita' puo' partecipare ai movimenti con le modalita' previste nelle presenti disposizioni. 3. Puo' altresì partecipare ai movimenti il personale trasferito d'ufficio per incompatibilita' ai sensi dell'art. 467 del D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilita' che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468 del D.L.vo n. 297/94. Il capo dell' ispettorato effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilita' dal consiglio nazionale della pubblica istruzione a norma dell'art. 469 del D.L.vo n. 297/94. 4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dall'apposito modulo non saranno prese in considerazione. 5. Se vengono consegnate a mano, si ha diritto di pretendere che venga rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. - ART. 5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO E PASSAGGIO 1. Coloro che aspirano al trasferimento e/o al passaggio a norma della presente ordinanza debbono presentare domanda entro il termine del 15 luglio. 2. Le domande di trasferimento devono essere presentate al direttore dell'istituzione presso cui l'interessato presta servizio che ne cura la valutazione. 3. Le domande di passaggio di cattedra e di ruolo, tante quante i passaggi richiesti, corredate dei titoli dei punti a), b) e c) dell'allegato c del C.C.N.D. sulla mobilita' e dei plichi contenenti la documentazione artistica e professionale ed il relativo elenco redatto in conformita' al modello riportato nell'allegato e) alla presente O.M. Devono, essere inoltrate tramite il direttore dell'istituzione di servizio alla istituzione presso cui opera la commissione (allegato f) che ne cura la valutazione. 4. I docenti che abbiano già presentato domanda di passaggio di cattedra e/o ruolo per l'anno 1997/98, qualora abbiano conseguito l'idoneità e non abbiano ottenuto il passaggio possono chiedere la valutazione di ulteriori titoli acquisiti successivamente alla presentazione della precedente domanda. I docenti che abbiano presentato domande e siano stati dichiarati non idonei, possono fare riferimento alla documentazione già prodotta ,integrandola ovviamente ai fini della nuova valutazione, con i titoli acquisiti successivamente. I docenti dichiarati idonei che non intendono aggiornare il punteggio dovranno indicare nell'apposita casella del modulo domanda il punteggio gia' attribuito. 5. Le domande debbono essere redatte in conformita' al modelli allegati alla presente O.M. secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi. 6. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalita' dell'interessato (1); l'istituzione di titolarita'; l'istituzione o l'ufficio presso il quale presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno (2); l'insegnamento di titolarita' .nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati. 7. Nel caso il docente presenti sia domanda di trasferimento che di passaggio di cattedra potra' esprimere l' eventuale preferenza al passaggio di cattedra 8. La domanda di passaggio di ruolo nel movimento viene esaminata prima di quella di trasferimento e di quelle di passaggio di cattedra 9. Nel caso di presentazione di più domande di passaggio il docente dovrà indicare, nella casella del modulo domanda, l' ordine di trattamento della domanda rispetto alle altre. L'ordine va indicato con un progressivo numerico. Si specifica che l'ordine è riferito alla tipologia delle domande. Ad esempio se il docente presenta piu' domande di passaggio di cattedra e di ruolo dovra' indicare un ordine di trattamento per le domande di passaggio di cattedra ed un altro per i passaggi di ruolo. Si ricorda che in caso di erronea o mancante indicazione del suddetto ordine di precedenza si procedera' analizzando le domande nell'ordine previsto nell'allegato a dell'O.M. Dei trasferimenti. ___________________ (1) Le donne coniugate indicheranno esclusivamente il proprio cognome nascita. (2) I docenti senza sede definitiva indicheranno solo i dati relativi alla scuola di servizio. - ART. 6 - INDICAZIONI DELLE PREFERENZE 1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.le preferenze possono essere espresse per tutte le accademie e i conservatori e loro sezioni staccate, nel limite previsto all' art. 4 comma 1. 2. Le preferenze devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso le istituzioni di cui trattasi. La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, comprensiva, cioe' anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima verra' considerata come non espressa. 3. Non e' considerata valida, ai fini del trasferimento a domanda, la preferenza coincidente con l'istituzione di titolarita'. 4. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste e' dato dal piu' alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria e' determinata dall'età. 5. Qualsiasi richiesta formulata al di fuori dei modi e dei limiti indicati nel presente articolo e' nulla per la parte in difformita' dalle disposizioni dettate. - ART. 7 - RINUNZIE, REVOCHE E RETTIFICHE ALLE DOMANDE 1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non e' piu' consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze gia' espresse. 2. E' consentita la rinuncia alla domanda di movimento presentata. La richiesta di rinuncia, vidimata dal direttore dell'istituzione e sara' presa in considerazione solo se spedita per raccomandata entro il termine del 30 luglio (1). 3. Le domande inviate dopo tali date potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici destinatari prima della data fissata per l'inizio delle rispettive operazioni di trasferimento. 4. La rinuncia alla domanda di movimento non comporta il venir meno della proroga d'ufficio del trasferimento annuale, pertanto, gli interessati dovranno espressamente indicare la rinunzia alla proroga del trasferimento annuale, compilando un ulteriore modulo domanda per la sola parte relativa alla rinuncia. 5. Non e' ammessa revoca, a domanda del personale, del trasferimento concesso, a meno che tale revoca sia stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati, sia rimasto vacante il posto di provenienza e non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. E' ovvio, in tal caso, che la disponibilita' del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati. 6. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso. 7. L'aspirante, qualora abbia presentato sia domanda di trasferimento sia domanda di passaggio, dovra' dichiarare esplicitamente a quali domande intende rinunciare. ____________________ (1) fa fede la data del timbro postale. - ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO 1. Nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno cui si riferiscono i trasferimenti risulteranno in soprannumero, si procedera' al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilita' del personale delle accademie e dei conservatori. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" e "d" del titolo ii della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento alla provincia di titolarita'. Per ogni istituzione l'individuazione dei docenti soprannumerari sara' effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento sulla base dei punteggi. A parita' di punteggio, la precedenza e' determinata' dall'eta'. 2. Tutti i direttori, tenendo conto della nuova tabella di valutazione allegata al contratto collettivo nazionale sulla mobilita', dovranno formulare le graduatorie dei docenti soprannumerari prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento. I direttori formuleranno le predette graduatorie in base alla tabella per i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati alla data del precedente 1 novembre. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, debbono essere prese in considerazione le eventuali sopravvenute situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi successivamente al predetto 1 novembre ed entro i rispettivi termini di presentazione delle domande di trasferimento di cui al precedente art. 5. Negli stessi termini suindicati dovra' essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 33 della legge 104/92 dalla predetta graduatoria, che dovra' essere riformulata a cura del direttore. Il direttore, qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, procedera' d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. 3. I direttori dovranno affiggere all'albo dell'istituzione, entro 10 giorni dalla comunicazione della nuova tabella organica, sia la stessa sia tutte le graduatorie compilate per l'individuazione dei soprannumerari, sia quella da compilare all'inizio dell'anno, sia quelle da compilare ai sensi del presente articolo e dovranno notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovra' procedere al trasferimento d'ufficio. 4. I direttori, entro 5 giorni dalla notifica della posizione soprannumeraria agli interessati, dovranno, inoltre, trasmettere al capo dell'ispettorato copia delle graduatorie formulate ai fini della individuazione dei docenti soprannumerari, dalle quali dovranno risultare la data e la provincia di nascita nonche' i punteggi analitici di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie stesse. Gli stessi direttori unitamente trasmetteranno gli eventuali reclami prodotti dagli interessati avverso dette graduatorie nonche' le proprie deduzioni al riguardo. 5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria dovranno compilare, ai fini del trasferimento d'ufficio, il modulo domanda nei termini e secondo le modalita' previste dalle presenti disposizioni. Nelle istituzioni ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari, i direttori dovranno compilare graduatorie distinte per insegnamento. 6. Tutti gli interessati dovranno innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente, poi, che il personale in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nell' istituzione di titolarita', ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovra' rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. I docenti, per l'eventualita' che non sia possibile il trasferimento a domanda per le preferenze espresse, saranno trasferiti d'ufficio a norma delle disposizioni che seguono. Non si dara' corso al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento. 7. Il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, dovra' rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella della sezione 'e' del modulo-domanda. In tal caso, il docente potra' esprimere analogamente agli aspiranti non perdenti posto, qualunque tipo di preferenza. Esclusa quella di titolarita' si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipera' in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dara' corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. 8. I docenti che presentano domanda di trasferimento quali soprannumerari e non ottengano il trasferimento a domanda, hanno diritto, ai fini del trasferimento d'ufficio, alla valutazione del servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuita' nella misura prevista nella nota 2 delle lettere e, f dell'allegato b del contratto collettivo decentrato sulla mobilita' del personale docente delle accademie e dei conservatori. 9. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno cui le operazioni si riferiscono, il capo dell'ispettorato invitera' i direttori delle istituzioni interessate ad indicare i docenti in soprannumero secondo la graduatoria formulata sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che dovranno essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati alla data del precedente primo novembre. I direttori, formulate le graduatorie, le affiggeranno immediatamente all'albo insieme alla comunicazione del capo dell'ispettorato contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione di soprannumerarieta', invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui il docente abbia gia' presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. Nel caso il docente abbia presentato domanda di passaggio di cattedra potra' in questa rettificare il punto 2 dove esprimeva la volonta' di dare la precedenza al passaggio rispetto il trasferimento. 10. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra piu' personale di ruolo nella stessa istituzione, per il medesimo insegnamento, il personale medesimo e' da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine: 1) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituzione per l' insegnamento su cattedra, con decorrenza dal precedente primo novembre; 2) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituzione dall'anno o dagli anni precedenti quello di cui al punto 1). - ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverra' ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilita' e sara' effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda (1). 2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non e' ammesso fare riferimento a documentazione presentata in altra occasione. 3. Relativamente alla lettera c) del punto ii - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla u.s.l. O dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera d) del punto ii - esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessita' la residenza nella provincia ove ha sede l'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'unita' sanitaria locale o dall' ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato dovra', altresi', comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalita' indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il genitore puo' essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trova l'istituto di cura ed e' situata l'stituzione richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarita' non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo puo' essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 d.p.r. 9.10.1990, n. 309). L'interessato dovra' comprovare con dichiarazione personale redatta secondo le modalita' indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente puo' essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarita' non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo puo' essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perche' in tale provincia - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. N. 309/1990. 4. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non verra' presa in considerazione. 5. A norma della citata legge n.15/68 l'interessato puo' comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi (2), le promozioni per merito distinto e l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza(3). Relativamente alle lettere c), d), e) del titolo iii - titoli generali - la specializzazione o perfezionamento conseguiti in corsi post-laurea, attuati a norma degli artt. 4, 6, e 8 della legge del 19 novembre 1990 n. 341, i diplomi di laurea, ecc... Conseguiti oltre al titolo di studio necessario e il titolo di dottorato di ricerca devono essere comprovati con certificazioni o copie autentiche rilasciate dagli organi competenti. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla citata lettera c) della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, minima annuale, del corso con il superamento della prova finale. 6. Ai sensi dell'art. 7 - primo comma del D.P.C.M. 27/10/1994 n. 770 il docente che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve documentare di aver svolto attivita' sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella provincia dove e' svolta tale attivita' e dove sono ubicate le istituzioni richieste (4). ____________________ (1) Nell'ambito della valutazione dell'esigenza di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o, in affidamento. (2) La residenza del familiare, invece, deve essere comprovata con normale certificazione come indicato nell'art. 3 della legge 127 del '97. (3) Si valuta una sola inclusione in graduatorie di merito in pubblico concorso per esami (lett. B, punto iii, titoli). Nel caso in cui la certificazione dell'inclusione in graduatoria di merito di concorso per esami debba essere rilasciata dall'ispettorato , e' applicabile la disposizione di cui all'articolo 10 della legge n. 15/1968 relativa agli accertamenti d'ufficio. A tal fine l'interessato puo', in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso o della dichiarazione sostitutiva autenticata ai sensi della citata legge n. 15/1968, presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata. E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedra negli istituti di istruzione artistica. (4) Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovra' essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilita' redatta ai sensi della legge 15/68. - ART. 10 - ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI E DEL CAPO DELL’ISPETTORATO 1. Sulle domande di trasferimento e/o passaggio e su ciascun documento allegato sara' posto il timbro a calendario da parte dei direttori dell'istituzioni, previa verifica che gli atti inviati per posta siano stati inoltrati all'ufficio postale accettante entro il termine prefissato. 2. Il capo della istituzione verificato che le domande sia di trasferimento che di passaggio sono state redatte in conformita' degli appositi moduli, riportati negli allegati alla presente O.M. e corredati della documentazione, accertera' l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. 3. Successivamente il capo della istituzione procedera' alla valutazione delle domande di trasferimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilita' del personale delle accademie e dei conservatori. Indi provvedera' all'inserimento di tutti i dati relativi al sistema informativo del ministero della pubblica istruzione, presso il provveditorato, secondo le istruzioni operative che verranno inviate dall'ufficio per l'informatica. 4. Il capo della istituzione, mano a mano che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza, notificandone il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti al docente interessato. Il personale ha facolta' di far pervenire al capo dell'istituzione, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente potra' anche richiedere, in modo esplicito, al capo dell' istituzione le opportune rettifiche a preferenze gia' espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il capo delle istituzioni procedera' alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, sara' applicata la normativa di cui all'art. 6, ii comma delle presenti disposizioni. 5. L'ufficio della istituzione in cui opera la commissione procedera', limitatamente a coloro che saranno inclusi negli elenchi degli idonei alla valutazione dei titoli dei punti b) e c) dell'allegato c del c.c.n.d. Sulla mobilita'. 6. Capo dell' istituzione in cui operano le commissioni dovranno inoltrare al sistema informativo le domande dei docenti ritenuti idonei e notificarne il relativo punteggio attribuito nella valutazione. 7. Le domande di trasferimento ed relativa documentazione il 1 ottobre dovranno essere spedite al capo dell'ispettorato. 8. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il capo dell'ispettorato, ai sensi dell'art. 24, 6 comma della legge 241/90, ha la facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente l'azione amministrativa. - ART. 11 - PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI 1. Le operazioni concernenti i trasferimenti previsti dalle presenti disposizioni devono essere ultimate alla data del 18 ottobre. 2. Alle data stabilita il capo dell'ispettorato,con proprio decreto, affigge all'albo del proprio ufficio l'elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l'indicazione, a fianco di ciascun docente, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze. 3. Contemporaneamente, a ciascun docente che ha conseguito il trasferimento verra' data comunicazione del provvedimento alla istituzione dove e' titolare. - ART. 12 - RICORSI 1. Avverso i provvedimenti di trasferimento,incluso il trasferimento annuale di cui al titolo ii delle presenti disposizioni, gli interessati, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento, o nel termine di 60 giorni dalla medesima data, possono proporre rispettivamente ricorso gerarchico al ministero della pubblica istruzione o ricorso giurisdizionale al T.A.R. 2. Il ricorso puo' vertere anche su questioni oggetto del reclamo. 3. Della facolta' di proporre i ricorsi e dei termini per ricorrere deve farsi espressa menzione in calce all'elenco dei trasferimenti ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. I ricorrenti hanno facolta' di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti. 4. In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai controinteressati presso l' istituzione di servizio.l'ispettorato, qualora non vi abbia gia' provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti interessati e individuabili sulla base dell'atto impugnato 5. Resta ferma la possibilita' di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti. - ART.13 - ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE 1. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti di cui alle precedenti disposizioni, il capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarita' ai docenti che si trovano ancora in sede provvisoria. - ART.14- SEZIONI STACCATE 1. Le sezioni staccate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come istituzioni autonome. Pertanto i movimenti su tali istituzioni verranno disposti soltanto se l'aspirante ne avra' fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovra' essere superiore a 15. TITOLO II TRASFERIMENTI ANNUALI - ART. 15 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL TRASFERIMENTO ANNUALE 1. I docenti di ruolo, e i docenti di ruolo in attesa di sede definitiva possono partecipare, ai sensi dell'art. 466 del D.L.vo n. 297/94, al trasferimento annuale qualora abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento a domanda definitivo. Tale trasferimento, preclude la possibilita' di partecipare al movimento annuale, esso impedisce, altresi', la proroga del trasferimento annuale eventualmente ottenuto nel corso dell'anno precedente. 2. Non partecipa al trasferimento annuale il personale docente la cui posizione di stato determina la disponibilita' dei posti e delle cattedre ai fini della procedura dello stesso trasferimento annuale. Detto personale ha titolo, secondo la normativa generale, a partecipare al movimento definitivo e l'eventuale richiesta di trasferimento annuale espressa nella domanda di trasferimento definitivo e' da considerarsi nulla. 3. Sono invece ammessi a partecipare al trasferimento annuale facendone ovviamente esplicita richiesta - i docenti trasferiti d'ufficio, perdenti posto, che hanno prodotto domanda di trasferimento definitivo condizionata o no, e non sono stati soddisfatti. Sono altresi' ammessi a partecipare, sempre che ne abbiano fatto richiesta, i docenti che, avendo presentato domanda di trasferimento condizionata, siano stati trasferiti su di una delle preferenze espresse nella domanda medesima; in tal caso il trasferimento annuale potra' essere disposto per le sole preferenze che precedono quella ottenuta con il movimento definitivo. 4. La richiesta di trasferimento annuale deve essere effettuata dagli interessati, barrando l'apposita casella del modulo, contestualmente alla richiesta di trasferimento definitivo a domanda. 5. Al termine dell'anno il docente trasferito temporaneamente che non ottenga la proroga s'intende restituito alla sede di titolarita'. 6 i docenti che hanno ottenuto nel precedente anno scolastico l trasferimento annuale su cattedra o posto la cui vacanza si protrae per un ulteriore anno, hanno diritto alla proroga d'ufficio del trasferimento annuale. Detta proroga non sara' disposta: a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda per l'anno in questione, un trasferimento definitivo; b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento barrando l'apposita casella del modulo-domanda. Qualora il docente non intenda presentare domanda di trasferimento, il modulo domanda sara' compilato ai soli fini della rinuncia alla proroga. La rinuncia non preclude, comunque, la possibilita' di presentare entro lo stesso termine domanda di trasferimento definitivo o di altro trasferimento annuale. In tal caso non saranno considerate valide, ai soli fini del trasferimento annuale, le preferenze che ripropongono l'istituzione per la quale e' stata espressa rinuncia alla proroga. 7. L'ulteriore richiesta di trasferimento annuale espressa nel modulo-domanda verra' esaminata nel caso venissero meno i presupposti per la disposizione della proroga d'ufficio. 8. I docenti trasferiti sulle disponibilita' utili ai fini dei trasferimenti annuali mantengono la titolarita' nell' istituzione e per il medesimo insegnamento per tutta la durata della vacanza. 9. L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilita' non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali gia' effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarita' in caso di soprannumerarieta' dovra' essere utilizzato secondo le disposizioni inerenti alle utilizzazioni. 10. I trasferimenti per un anno per la sola istituzione di titolarita' dei docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata verranno disposti in subordine alle proroghe. 11. I docenti che intendono partecipare ai trasferimenti secondo il comma 10 del presente articolo dovranno indicarlo nell'aposita casella del modulo domanda.
ROMA, IL MINISTRO ALLEGATO A MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI
ALLEGATO B DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO 1) Di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal .................... per effetto di concorso................................................ o di legge ................................................................. di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni ........................................ di avere, quindi, una anzianita' di servizio, escluso l'anno in corso, valutabile ai sensi del titolo i lettera a) della tabella, complessiva di anni ...........di cui:
__________________ (1) L'anzianita' di servizio di cui alla lettera a) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della nomina.va, invece, considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudizio. (2) Al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell' art. 2 della legge 13.8.1984, n.476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 463 del D.L.vo 16/4/1994 n.297 - da parte di amministrazioni statali di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, e' riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio - lettera a) e lettera c) -(nella parte relativa al servizio in altro ruolo) del titolo i delle tabelle di valutazione. (3) Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizi di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sara' attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non puo' essere valutato e, pertanto, non sara' attribuito alcun punteggio. 2) Di aver maturato, anteriormente al servizio effettivo di cui al precedente punto 1, la seguente anzianita':
___________________ (1) L'anzianita' di cui alla lettera b della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza riconosciuto o valutato ai fini della carriera, prestato nelle accademie e nei conservatori. Tale anzianita' si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera a norma degli art. 485, 487 e 490 del d.l.vo 297/94 prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza. (2) L'anzianità di cui alla lettera c della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio prestati nelle accademie e nei conservatori riferiti sia al servizio pre-ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarita' ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego in ruoli diversi da quelli di appartenenza.l'anzianita' derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell'anzianita' prevista dalla lettera c qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. (3) L'anzianita' di cui alla lettera d della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato in altro ordine scuola e comporta la valutazione del relativo servizio nei limiti in cui lo stesso e' riconosciuto ai fini della carriera. Il servizio di ruolo va riconosciuto per intero e il servizio pre-ruolo nei limiti in cui lo stesso e' riconosciuto ai fini della carriera. DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO Dichiaro, sotto la mia personale responsabilita' di prestare servizio, nel corrente anno 199../199.., presso l'istituzione.................................................................., ubicata nel comune di........................................................................, di attuale titolarita' e di aver prestato ininterrottamente servizio nella medesima istituzione conservandone la titolarita' nei seguenti anni:
Dichiaro altresi' di aver prestato ininterrottamente servizio conservando l'insegnamento di attuale titolarita' nei seguenti anni:
DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA DEL DOCENTE
ALLEGATO C/1 MODULO DOMANDA TRASFERIMENTO MODELLO Y1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALL. C/1 (DOMANDA DI TRASFERIMENTO) 1. AVVERTENZE GENERALI Il modulo deve essere compilato in copia unica rispettando le seguenti norme generali. - va compilato a penna, scrivendo in stampatello; - le indicazioni numeriche vanno riportate allineando le cifre a destra nei relativi spazi (es. La data 7 marzo 1942 va indicata '7' '3' '42'); - nei casi in cui si e' richiesto di fornire un'indicazione barrando un'apposita casella, questa va contrassegnata con una croce ben visibile; - nei casi in cui si richieda al docente di rispondere ad una domanda, barrare la casella 'si' per risposte affermative o 'no' per risposte negative. Nel caso non venga barrata alcuna casella o in presenza di indicazioni non chiare, la risposta verra' considerata come data in senso negativo. Il modulo comprende cinque sezioni da compilare a cura del candidato: sezione c - dati anagrafici sezione d - tabella di valutazione sezione e - altre indicazioni sezione f - preferenze La compilazione delle suddette sezioni verra' illustrata in dettaglio nei paragrafi successivi. 2. SEZIONE C - DATI ANAGRAFICI Trascrivere, nelle relative caselle, i dati anagrafici e di ruolo richiesti dalle diciture; in particolare, nella compilazione delle seguenti caselle, e' necessario attenersi alle norme sotto riportate: - anno della data di nascita, si riportino, nelle due posizioni previste dalla casella, le ultime cifre dell'anno di nascita. - provincia di nascita riportare, nelle relative caselle, la sigla automobilistica ed il nome della provincia di nascita; per chi e' nato a roma utilizzare come sigla automobilistica "rm", per chi e' nato fuori dal territorio nazionale utilizzare come sigla automobilistica "ee" e scrivere nella casella adiacente (contraddistinta dalla dicitura "provincia per esteso") la dizione "nato all'estero". - insegnamento di titolarita', trascrivere la denominazione comprensiva del codice e della descrizione in chiaro riportata nella tabella dell'allegato a all'ordinanza ministeriale). - istituzione di titolarita', trascrivere l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, comprensiva di codice e dizione in chiaro. - istituzione di servizio, trascrivere l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, comprensiva di codice e dizione in chiaro. qualora l'istituzione di servizio coincida con quella di titolarita' questa casella non va compilata. Nel caso di docente che non svolge attivita' di insegnamento, indicare la denominazione dell'ufficio presso cui presta servizio. 3. SEZIONE D - TABELLA DI VALUTAZIONE Trascrivere, nelle relative caselle, gli elementi che concorrono alla valutazione della domanda posseduti dal docente, in particolare: - CASELLA 1. Riportare il numero di anni di servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza - CASELLA 2. Riportare il numero complessivo di anni di servizio di pre-ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera prestato nelle accademie di belle arti e nei conservatori in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza - CASELLA 3. Riportare il numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o di ruolo diverso da quello di attuale titolarita' prestato nelle accademie di belle arti e nei conservatori. - CASELLA 4. Riportare il numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo e di ruolo, riconosciuto ai fini della carriera, prestato in altro ordine di scuola - CASELLA 5. Riportare il numero di anni di servizio di ruolo (almeno tre anni) prestato senza soluzione di continuita' nell'istituzione di attuale titolarita' - CASELLA 6. Riportare il numero di anni di servizio di ruolo (almeno tre anni) prestato senza soluzione di continuita' nell'insegnamento di attuale titolarita' - CASELLA 7. Riportare la denominazione del comune di residenza del coniuge ovvero del comune di residenza dei genitori o dei figli nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, e, nella apposita casella, la sigla automobilistica della relativa provincia. - CASELLA 8. Riportare la denominazione del comune di cura e assistenza dei figli minorati fisici, psichici, sensoriali o tossicodipendenti, ovvero la denominazione del comune del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto e, nella apposita casella, la sigla automobilistica della relativa provincia. - CASELLA 9. Riportare il numero dei figli che non compiano i sei anni di eta' entro il 31 dicembre dell'anno in corso. - CASELLA 10. Riportare il numero dei figli di eta' superiore ai sei anni ma che non abbiano superato il diciottesimo anno di eta' entro il 31 dicembre dell'anno in corso. - CASELLA 11. Riportare il numero di promozioni per merito distinto. - CASELLA 12. Barrare la casella se si ha avuto almeno un'inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza. - CASELLA 13. Riportare il numero (e non il punteggio) di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-diploma o post-laurea, di durata non inferiore ad un anno , rilasciati da universita' statali o libere previsti dagli statuti ovvero dall'art. 4 ovvero art. 6 e art. 8 della legge 19/11/90 n. 341, ovvero diplomi conseguiti nei conservatori o nell'accademia nazionale di santa cecilia a conclusione di corsi che richiedono per l'ammissione il possesso di un diploma rilasciati dagli istituti predetti - CASELLA 14. riportare il numero di diplomi di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica - CASELLA 15. barrare la casella 'si' se si e' in possesso del titolo di "dottorato di ricerca". 4. SEZIONE E - ALTRE INDICAZIONI Contrassegnare le indicazioni necessarie per completare la domanda; nel dettaglio: - CASELLA 16. Tale casella deve essere compilata esclusivamente da parte dei docenti soprannumerari. Il docente, individuato in soprannumero dal direttore ai sensi dell'art. 8 della o.m. Deve riportare il proprio punteggio nella graduatoria d'istituzione dei docenti soprannumerari. - CASELLA 17. Tale casella deve essere compilata esclusivamente da parte dei docenti soprannumerari. Il docente soprannumerario che intenda comunque essere trasferito, anche se si libera nel corso del movimento un posto nell'istituzione di titolarita', deve barrare la casella 'si'. Il docente soprannumerario che non intenda essere trasferito nel caso che si liberi nel corso del movimento un posto nell'istituzione di titolarita', deve barrare la casella 'no'. In tal caso la domanda e' considerata nulla se la condizione di soprannumero cessa nel corso dell'operazione di trasferimento. - CASELLA 18. Il docente che intende partecipare , in caso di trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, al trasferimento per un anno per la sola scuola di titolarita' deve barrare la casella 'si'. - CASELLA 19. Il docente che intende rientrare nella istituzione dalla quale e' stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo quinquennio perche' perdente posto dovra' indicare il codice della scuola. - CASELLA 20. Indicare la provincia di residenza dalla quale si vuole far partire la catena di viciniorita' per il trattamento d'ufficio. In caso di mancata indicazione il docente partira' dalla provincia nella quale e' titolare. - CASELLA 21. Il docente che intende partecipare , in caso di mancato trasferimento definitivo, al trasferimento per un anno deve barrare la casella 'si'. - CASELLA 22. Il docente che intende rinunciare alla proroga del trasferimento per un anno, deve barrare la casella 'si'. - CASELLA 23. Il docente che intende usufruire della precedenza prevista per i non vedenti deve barrare la casella 'si'. - CASELLA 24. Le categorie di docenti handicappati previste dal comma 2 dell'art. 21 della l. N.104/92 ed i docenti emodializzati ex art. 61 della l. 270/82 che intende usufruire della precedenza devono barrare la casella 'si'. - CASELLA 25. Il docente che intende usufruire della precedenza di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della legge 104/92 sul personale handicappato deve indicare la provincia di domicilio e convivenza con la persona handicappata, ovvero la provincia in cui intende ripristinare la preesistente situazione di assistenza continuativa al familiare handicappato , interrotta a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. - CASELLA 26. Il docente che intende usufruire della precedenza di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della legge 104/92 sul personale handicappato deve indicare la provincia, limitrofa a quella indicata nella casella 22, in cui richiede la precedenza suddetta. - CASELLA 27. Il docente che intende usufruire della precedenza prevista per i coniugi del personale militare o che percepisce indennita' di pubblica sicurezza che sia stato trasferito per motivi di lavoro deve barrare la casella 'si'. - casella 28. il docente che intende usufruire della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite, deve indicare la sigla della provincia nella quale ha svolto l'attivita' sindacale e nella quale ha avuto domicilio negli ultimi tre anni. La provincia indicata deve essere diversa da quella di titolarita'. 5. SEZIONE F - PREFERENZE - Modalita' di espressione delle preferenze Per qualsiasi preferenza da esprimere va trascritta la relativa denominazione riportata negli elenchi ufficiali, comprensiva di codice e di dizione in chiaro. Le istituzioni dovranno essere elencate secondo l'ordine di gradimento. ALLEGATO D/1 MODULO DOMANDA PASSAGGIO DI CATTEDRA MODELLO W1 ALLEGATO D/2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALL.D/1 (DOMANDA DI PASSAGGIO DI CATTEDRA) 1. Avvertenze generali Il modulo deve essere compilato rispettando le seguenti norme generali. - Va compilato a penna, scrivendo in stampatello; - Le indicazioni numeriche vanno riportate allineando le cifre a destra nei relativi spazi (es. La data 7 marzo 1942 vaindicata ' 7' ' 3' '42'); - Nei casi in cui si e' richiesto di fornire un'indicazione barrando un'apposita casella, questa va contrassegnatacon una croce ben visibile; - Nei casi in cui si richieda al docente di rispondere ad una domanda, barrare la casella 'si' per risposte affermative o 'no' per risposte negative. Nel caso non venga barrata alcuna casella o in presenza di indicazioni non chiare, la risposta verra' considerata come data in senso negativo. Si ricorda che: 1. E' necessario compilare tanti moduli domanda quanti sono i passaggi di cattedra e di ruolo richiesti; 2. Nel caso il candidato abbia presentato anche domanda di trasferimento e' possibile esprire l' eventuale preferenza al passaggio di cattedra; 3. La domanda di passaggio di ruolo nel movimento viene esaminata prima di quella di trasferimento e di quelle di passaggio di cattedra. Il modulo comprende tre sezioni da compilare a cura del candidato: - tipologia della domanda SEZIONE C - dati anagrafici SEZIONE D - indicazioni specifiche della domanda di passaggio SEZIONE E - preferenze La compilazione delle suddette sezioni verra' illustrata in dettaglio nei paragrafi successivi. 2. SEZIONE B - tipologia della domanda Barrare la casella che specifica la tipologia della domanda
3. SEZIONE C - dati anagrafici Trascrivere, nelle relative caselle, i dati anagrafici e di ruolo richiesti dalle diciture; in particolare, nella compilazione delle seguenti caselle, e' necessario attenersi alle norme sotto riportate: - Anno della data di nascita, si riportino, nelle due posizioni previste dalla casella, le ultime cifre dell'anno di nascita. - Provincia di nascita riportare, nelle relative caselle, la sigla automobilistica ed il nome della provincia di nascita; per chi e' nato a Roma utilizzare come sigla automobilistica "Rm", per chi e' nato fuori dal territorio nazionale utilizzare come sigla automobilistica "ee" e scrivere nella casella adiacente (contraddistinta dalla dicitura "provincia per esteso") la dizione "nato all'estero". - Insegnamento di titolarita', trascrivere la denominazione comprensiva del codice e della descrizione in chiaro. - Istituzione di titolarita', trascrivere l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, comprensiva di codice e dizione in chiaro. - Istituzione di servizio, trascrivere l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, comprensiva di codice e dizione in chiaro.qualora l'istituzione di servizio coincida con quella di titolarita' questa casella non va compilata. Nel caso di docente che non svolge attivita' di insegnamento, indicare la denominazione dell'ufficio presso cui presta servizio. 4. SEZIONE D - INDICAZIONI SPECIFICHE DELLA DOMANDA DI PASSAGGIO - CASELLA 1. Trascrivere, nelle relative caselle, il codice e la descrizione in chiaro della classe di concorso per cui si richiede il passaggio; - CASELLA 2 (esprimibile solo nel caso di domanda di passaggio di cattedra). Contrassegnare la casella 'si' quando, avendo presentato sia la domada di trasferimento che quella di passaggio di cattedra, si preferisce ottenere il passaggio. Se, invece, si preferisce dare la precedenza al trasferimento si deve contrassegnare la casella 'no'. Nel caso non venga barrata alcuna casella o in presenza di indicazioni non chiare sara' disposto con precedenza il trasferimento al passaggio di cattedra. - CASELLA 3. La casella va compilata nel caso l'aspirante abbia presentato piu' domande di passaggio per indicare l' ordine di trattamento della domanda rispetto alle altre. L'ordine va indicato con un progressivo numerico. Si specifica che l'ordine e' riferito alla tipologia delle domande. Ad esempio se il docente presenta piu' domande di passaggio di cattedra e di ruolo dovra' indicare un ordine di trattamento per le domande di passaggio di cattedra ed un altro per i passaggi di ruolo. Si ricorda che in caso di erronea o mancante indicazione del suddetto ordine di precedenza si procedera' analizzando le domande nell'ordine previsto nell'allegato a dell'o.m. Dei trasferimenti. - CASELLA 4. Il docente che intende usufruire della precedenza prevista per i non vedenti deve barrare la casella 'si'. - CASELLA 5. Il docente incluso, per la classe di concorso della domanda, in graduatoria di concorso per titoli ed esami deve barrare 'si'. - CASELLA 6. Indicare il numero di anni di servizio prestato nel ruolo di appartenenza. - CASELLA 7. Indicare il numero di anni di servizio prestato in ruolo diverso da quello di appartenenza. - CASELLA 8. Nel caso il docente abbia ottenuto l'idoneita' al passaggio per l'anno 1997/98 dovra' barrare 'si' nella casella e riportare il punteggio di idoneita'. - CASELLA 9. Il docente che ha presentato domanda di passagio per l'anno 1997/98 ed e' stato ritenuto non idoneo e volesse far riferimento anche ai titoli presentati lo scorso anno dovra' indicare 'si'. - CASELLA 10 (riservato alla commissione).
Indica il punteggio con cui il candidato partecipa al movimento. 5. SEZIONE E - PREFERENZE - Modalita' di espressione delle preferenze Per qualsiasi preferenza da esprimere va trascritta la relativa denominazione riportata negli elenchi ufficiali, comprensiva di codice e di dizione in chiaro. Le istituzioni dovranno essere elencate secondo l'ordine di gradimento. ALLEGATO E ELENCO TITOLI culturali e artistico professionali DOMANDA DI PASSAGGIO (CHE SI ALLEGANO ALLA DOMANDA)
ALLEGATO F ELENCO COMMISSIONI sedi delle commissioni incaricate della valutazione della documentazione artistica e professionale delle domande sulla' mobilita' professionale dei conservatori Oboe Flauto Fagotto Clarinetto Musica d'insieme strumenti a fiato Direzione di coro e repertorio corale per didattica Elementi di composizione per didattica Pedagogia musicale per didattica Pratica della lettura vocale e pianistica per did.ca Storia della musica per didattica BOLOGNA- Armonia complementare Armonia, contrappunto, fuga e composizione Fuga e composizione Musica corale e direzione di coro Esercitazioni corali Esercitazioni orchestrali Direzione d'orchestra Strumenti a percussione CASTELFRANCO VENETO - Violino Viola Violoncello Contrabasso Musica di insieme per strumenti ad arco CUNEO - Canto Musica vocale da camera Arte scenica Letteratura poetica e drammatica FERRARA - Teoria e solfeggio e dettato musicale Storia della musica e storia ed est. Musicale Bibliotecario Letteratura italiana Letteratura della partitura FROSINONE - Fisarmonica Jazz Musica elettronica Composizione polifonica vocale LA SPEZIA - Arpa Chitarra Liuto Clavicembalo Viola da gamba Flauto dolce Mandolino MANTOVA - Musica sacra Organo complementare e canto gregoriano Musica da camera Pianoforte Pianoforte complementare Tromba e trombone Basso tuba Corno Sassofono Sedi delle commissioni incaricate della valutazione della documentazione artistica e professionale delle domande sulla mobilita' professionale delle accademie BOLOGNA - Pittura Decorazione FIRENZE - Scultura Plastica ornamentale Tecnica dell'incisione L'AQUILA - Scenografia Storia dell'arte Scenotecnica Storia dello spettacolo Costume per lo spettacolo Estetica Storia e metodologia della critica d'arte Regia Antropologia culturale URBINO - Tecniche grafiche speciali Tecniche di fonderia Tecniche della scultura Restauro Fotografia Tecniche pittoriche Tecnologia ed uso del marmo,delle pietre e delle pietre dure REGGIO CALABRIA - Anatomia artistica Elementi di architettura ed urbanistica Metodologia della progettazione Modellistica Pedagogia e didattica dell'arte Teoria e metodo dei mass-media Teoria della percezione e psicologia della forma Design Beni culturali e ambientali Fenomenologia delle arti contemporanee. ALLEGATO G ELENCO ISTITUZIONI
ALLEGATO H TABELLA DI VICINIORITA' TRA PROVINCE Indietro |
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