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Direttiva Ministeriale n. 264

Roma, 8 giugno 1998


VISTI l'articolo 12 del la legge 1.6.1942, n. 675 e l'articolo 6 della legge 17.2.1968, n. 106, concernenti le spese per l'arredamento nelle scuole elementari e secondarie di primo grado;

VISTE le leggi n. 641 del 28.7.1967, ed in particolare gli articoli 29 e 30, e n. 409 del 27.12.1989, concernenti l'erogazione di contributi e sussidi ai Comuni per arredamento ed iniziative varie nelle scuole elementari e secondarie di primo grado, con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia; VISTO il decreto legislativo 23.2.1993, n. 29; VISTO l'art. 97 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la legge 11 .1 .1996, n. 23 e la legge 17.12.1997, n. 434 di conversione, curi modifiche, del D.L. 27.10.1997, n. 364 ed in particolare l'art.5;

VISTO l'art. 4 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 453 con la quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i capitoli di spesa 5531 e 5571 - già utilizzati, nell'ordine, per forniture dirette di arredamento e per la concessione di contributi e sussidi ai Comuni per iniziative varie, nelle scuole dell'obbligo indistintamente considerate - sono stati scomposti nei capitoli 5531 (3.1.1.2) e 6719 (4.1.1.2.), relativi a forniture di arredamento, rispettivamente, nella scuola elementare ed in quella secondaria di primo grado, nonchè nei capitoli 5571 (3.1.2.3) e 6863 (4.1.2.2.), inerenti alla concessione di contributi e sussidi ai Comuni per iniziative varie, rispettivamente, nella scuola elementare ed in quella secondaria di primo grado;

VISTO il proprio decreto 10 luglio 1991 , n. 201 , pubblicato nel Bollettino Ufficiale - parte I - 27/28 del 4/11 luglio 1991 , con il quale sono stati fissati criteri e modalità, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , per la presentazione delle richieste di arredamento e di concessione di contributi e sussidi ai Comuni per iniziative varie, a favore delle scuole dell'obbligo;

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'articolo 12, attinente alla predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati ed alla relativa pubblicizzazione;

RITENUTO, in particolare, che la concessione di sussidi per l'adattamento e riadattamento dei locali per le scuole elementari e secondarie di primo grado deve tendere alla rimozione degli ostacoli di ordine igienico-sanitario, alla ristrutturazione e sistemazione degli impianti di riscaldamento, al riattamento interno ed esterno dei locali ed alla manutenzione ordinaria in genere e che l'erogazione di contributi per l'acquisto di arredamento per le scuole dell'obbligo deve essere limitata ai casi in cui i Comuni non siano in grado di provvedere con i propri mezzi,

DISPONE:

ART. 1 - CONTRIBUTI E SUSSIDI PER INIZIATIVE VARIE ED ARREDAMENTO SCOLASTICO (CAPITOLI 5571 E 6863)

A) Modalità di erogazione dei sussidi per iniziative varie - Legge 641/1967, art.29.

I sussidi possono essere concessi, per lavori di piccola edilizia - da eseguirsi negli edifici della scuola elementare con i fondi del capitolo 5571 e della secondaria di primo grado con quelli del capitolo 6863 - ai Comuni, proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico, aventi una popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti ovvero anche superiore, ove l'intervento riguardi scuole di frazioni con popolazione al di sotto dei 3.500 abitanti.

Le istanze di sussidio dovranno pervenire a questo Ministero entro il 30 aprile di ciascun anno, con l'indicazione dei lavori da eseguire e l'ammontare degli stessi, tramite il competente Provveditore agli Studi che, valutate opportunamente le singole richieste, esprimerà il proprio parere al riguardo. Esse dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1. Dichiarazione del Sindaco attestante che l'immobile è di proprietà del Comune ed è adibito ad uso di scuole elementari o medie;

2. Relazione tecnico-illustrativa dei lavori da eseguire;

3. Preventivo della spesa occorrente o computo metrico estimativo;

4. Disegni tecnici (quando i lavori da eseguire comportino modifiche allo stato attuale dei locali);

5. Deliberazione dell'Organo comunale competente approvativo del preventivo di spesa e degli atti tecnici.

Il Ministero, acquisiti gli elementi di cui sopra, provvederà alla redazione di un piano di ripartizione dei fondi, dandone comunicazione ai Comuni ammessi al beneficio ed informandone, nel contempo, il Provveditore agli Studi.

I sussidi di che trattasi verranno erogati solo a lavori ultimati, previa presentazione della sottoindicata documentazione:

1 ) Delibera del competente Organo di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della contabilità finale; 2) Certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia; 3) Indicazione del numero di codice di Tesoreria Unico e del c/c postale intestato al Comune - Servizio Tesoreria, nonchè del codice fiscale del Comune interessato; 4) Dichiarazione attestante che l'impresa esecutrice dei lavori è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL, Cassa Edile e che la stessa non ha in corso denunce di natura salariale da parte dei lavoratori dipendenti.

B) Modalità di erogazione dei contributi per acquisto di arredamento scolastico - Legge 28.7.1967, n. 641, art. 30.

Ai sensi dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , i contributi in questione potranno essere concessi ai Comuni per l'acquisto di arredamento scolastico -rispettivamente con i fondi del capitolo 5571 per le scuole elementari e del capitolo 6863 per le scuole secondarie di primo grado - in misura non superiore ad un terzo della spesa preventivata. A tal fine nella delibera di approvazione del preventivo di spesa dovrà risultare la disponibilità del Comune ad accollarsi gli ulteriori due terzi dell'importo.

Le richieste di contributo da parte dei Comuni, con in calce il parere del competente Provveditore agli Studi, dovranno pervenire a questo Ministero, tramite i competenti Uffici scolastici periferici, entro il 30 aprile di ciascun anno, corredate dalla seguente documentazione:

1. Relazione del Direttore Didattico o del Preside sul fabbisogno di arredamento della scuola; 2. Elenco dei beni da acquistare con l'indicazione dei prezzi, vistati, per la congruità, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; 3. Delibera dell'Organo collegiale competente, con espressa indicazione dell'accollo dei due terzi della spesa preventiva.

Il Ministero, acquisiti gli elementi sopraindicati, provvederà alla redazione di un piano di ripartizione dei fondi, dandone comunicazione ai Comuni ammessi al beneficio. Solo dopo il ricevimento della formale promessa di contributo gli Enti obbligati potranno procedere ai relativi acquisti.

Successivamente, i contributi, come sopra determinati, verranno erogati previa presentazione della seguente documentazione comprovante gli acquisti effettuati:

1) Delibera di Giunta approvativa della fornitura disposta; 2) Verbale di collaudo dei beni mobili acquistati; 3) Dichiarazione del Preside o del Direttore Didattico che il materiale è stato regolarmente consegnato alla scuola; 4) Indicazione del numero di codice di Tesoreria Unico e del c/c postale intestato al Comune - Servizio Tesoreria, nonchè del codice fiscale del Comune interessato.

ART. 2 - CONTRIBUTI PER FORNITURE DIRETTE DI ARREDAMENTO (CAPP. 5531 e 6719) Modalità e criteri per l'erogazione - Leggi 1.6.1942, n. 675 e 17.2.1968, n. 106.

I contributi per forniture dirette di arredamento - gravanti sui capitoli di spesa 5531 e 6719, rispettivamente, per le scuole elementari e secondarie di primo grado - saranno attribuiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ai Comuni per arredare le scuole dell'obbligo (arredi per aule normali o speciali ed armadi di sicurezza), ove essi non siano in condizioni di far fronte agli oneri loro imposti in materia ed in tutti quegli altri casi nei quali i competenti Provveditori agli Studi ne ravvisino la necessità od opportunità.

I contributi predetti verranno accreditati direttamente ai Provveditori agli Studi che, a tal fine, faranno pervenire a questo Ministero, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'indicazione del relativo fabbisogno rappresentato in due elenchi, formulati separatamente per le scuole elementari e per quelle secondarie di primo grado, evidenziando i relativi capitoli di spesa.

Questo Ministero, acquisiti gli elementi di cui sopra, provvederà alla redazione di due distinti piani di ripartizione, relativi, rispettivamente, alle scuole elementari ed a quelle secondarie di primo grado, attribuendo i contributi direttamente ai Provveditori agli Studi che, ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, assegneranno, a loro volta, i fondi alle istituzioni scolastiche aventi titolo, le quali procederanno ai necessari acquisti nel rispetto delle procedure e delle modalità contemplate dalla vigente normativa in materia.

ART. 3 - Per il corrente anno trovano applicazione le disposizioni emanate con circolare n. 225 del 13.5.1998, prot. n.1457.

IL MINISTRO



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