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Ordinanza Ministeriale n. 277 Prot. n. 4417 Roma, 17 giugno 1998 IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, "testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" , parte I, titolo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n. 157, "regolamento recante norme di attuazione dellart. 1, comma 20, della legge 28.12.1995, n. 549, concernente laggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore", Vista lordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215 "testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto; Ritenuta lesigenza di modificare ed integrare la sopra citata ordinanza ministeriale al fine di armonizzarla con le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n. 157;
ORDINA
LOrdinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215 sulle elezioni per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto è modificata ed integrata con le disposizioni che seguono:
ART. 1 Lart. 5 è sostituito dal seguente: Nei casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione. Ciascuna sezione viene convocata dal Preside per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche riferite alla singola sezione, che devono essere coerenti con il piano annuale delle attività formative dellistituto e con la programmazione didattico-educativa generale predisposti dal collegio dei docenti plenario, ai sensi dellart. 7, comma 2, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297. Il collegio dei docenti plenario elegge i collaboratori del Preside di cui allart. 7, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, avendo cura di assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il Preside sceglie il vicario, avendo cura che, in caso di aggregazione tra scuole di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal proprio. Il collegio dei docenti plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione. Il collegio dei docenti plenario esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in particolare quelle per la composizione della commissione elettorale fino alla costituzione del consiglio d istituto di cui al successivo art. 26. In tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dellart. 1, comma 20, della legge 28.12.1995, n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio distituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole. Qualora nella nuova istituzione confluiscano scuole e istituti d istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il consiglio distituto, questultimo decade ed il Provveditore agli Studi nomina, fino allinsediamento del nuovo consiglio distituto, il commissario per lamministrazione straordinaria di cui allart. 9 del decreto interministeriale 28.5.1975. Qualora, invece, ad unistituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il consiglio distituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio distituto. Fino allinsediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il consiglio distituto uscente. Nel consiglio distituto viene riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori ed alunni delle scuole comprese nellaggregazione. ART. 2
ART. 3
Lart. 52 è sostituito dal seguente:
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.
IL MINISTRO
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