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Decreto Ministeriale
Formazione Capi di Istituto


Roma, 5 agosto 1998

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per la riforma della P.A. e la semplificazione amministrativa;

VISTI gli articoli 25-bis e 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotti dall’articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, concernente la disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni in materia di istruzione;

VISTO l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante norme in materia di appalti pubblici di servizi;

VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

CONSIDERATO che la progettazione, la realizzazione e l’organizzazione dei corsi di formazione oggetto del presente decreto richiedono elevate competenze tecnico-scientifiche e specifiche abilità professionali, in relazione alla complessità e peculiarità dei servizi richiesti di natura intellettuale composita ed integrata;

RITENUTO che, data la descritta specialità di tali servizi, è opportuno avvalersi della collaborazione e delle iniziative dei prestatori di servizi dotati di provate competenze tecnico-scientifiche nel settore interessato;

RITENUTO, altresì, che è opportuno procedere alla selezione delle offerte ed all’affidamento dei servizi oggetto del presente decreto valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli economici;

RITENUTO opportuno avvalersi della collaborazione e della consulenza della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;

 

D E C R E T A

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto disciplina l’istituzione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui all’art.1, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, ai fini dell’attribuzione della qualifica di dirigente ai capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e le vicedirettrici degli educandati.

 

Art. 2

Obiettivi

1. I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie per garantire l’esercizio delle funzioni dirigenziali connesse al riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. I corsi sono organizzati con una metodologia che, valorizzando l’esperienza dei partecipanti, privilegia l’interattività, la ricerca azione, la progettazione e l’autoformazione.

 

Art. 3

Struttura, contenuti e durata della formazione

1. La formazione comprende:

a) attività d’aula, strutturata in un curricolo di base comune e in un curricolo elettivo;

b) attività in situazione, strutturata in autoformazione assistita, confronti e scambi, progetto di "attività sul campo";

2. I contenuti e la struttura delle attività formative, che hanno una durata complessiva di 300 ore, sono indicati nel titolo I dell’allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto.

3. I contenuti e la struttura delle attività formative destinate ai capi di istituto che si trovano nelle particolari posizioni di cui al comma 5 dell’art. 25-ter del decreto legislativo n. 29/93 sono indicati nel titolo II dell’allegato tecnico.

4. Il percorso di formazione è distribuito nel periodo 1° gennaio 1999 - 31 agosto 2000.

 

Art. 4

Partecipazione ai corsi di formazione

1. Partecipano alle attività formative disciplinate dal presente decreto i capi d’istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado d’istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000.

2. I capi d’istituto frequentano i corsi di formazione nella Regione nel cui ambito è situata l’istituzione scolastica di servizio. A tal fine presentano all’amministrazione scolastica regionale competente apposita domanda, corredata dal proprio curricolo professionale, nei termini stabiliti con successivo provvedimento.

3. I capi d’istituto che si trovano in una delle posizioni indicate nel comma 5 dell’art. 25-ter del decreto legislativo n. 29/93 partecipano alle attività di formazione secondo le modalità indicate nel titolo II dell’allegato tecnico.

4. L’effettiva partecipazione dei capi d’istituto alle attività formative, con l’indicazione del percorso seguito, è attestata dall’amministrazione scolastica regionale in base alle presenze e alla realizzazione delle attività in situazione, rilevate a cura dell’agenzia affidataria del corso e verificate, anche con controlli a campione, dalla stessa amministrazione.

5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non può superare 1/5 della durata stabilita dall’art. 3 del presente decreto per l’attività d’aula e 1/5 per l’attività di confronto e scambio.

6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente documentate, risulti superiore al limite previsto dal precedente comma, i capi di istituto interessati possono assolvere l’obbligo di formazione mediante la frequenza dei corsi da attivare ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto legislativo n. 29/93.

7. I capi d’istituto, al termine del percorso di formazione, possono richiedere, secondo forme e modalità che saranno stabilite nell’ambito delle attività ricomprese nell’art. 9, una certificazione sulle competenze acquisite anche al fine di conseguire crediti professionali.

 

Art. 5

Accreditamento e selezione delle agenzie formative

1. Le università, gli enti pubblici e privati e gli altri organismi specializzati, anche tra loro associati o consorziati, che intendono realizzare corsi di formazione devono essere accreditati come agenzie formative dal Ministero della Pubblica Istruzione.

2. Un apposito bando disciplina il procedimento di accreditamento e di selezione e fissa i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

3. I soggetti interessati a partecipare al procedimento di accreditamento e di selezione sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione il progetto generale della formazione che intendono erogare comprensivo dei profili progettuali, professionali ed operativi nonchè delle condizioni economiche (offerta economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I soggetti stessi devono altresì indicare, in ordine di priorità, le Regioni nelle quali intendono realizzare l’attività di formazione, con specificazione della sede o delle sedi di ubicazione dei corsi e con l’indicazione del numero dei lotti che si candidano a realizzare. I soggetti interessati devono espressamente dichiarare la propria disponibilità ad operare, ove richiesto dall’amministrazione, in regioni confinanti rispetto a quelle prescelte nonché la propria disponibilità ad erogare un numero superiore di corsi rispetto all’offerta presentata nell’ambito della stessa Regione. Essi possono inoltre dichiarare la propria disponibilità ad operare, su richiesta dell’amministrazione, anche in ambiti regionali diversi da quelli sopra indicati.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi dell’apporto degli IRRSAE per la elaborazione del progetto generale di formazione e per la individuazione delle risorse professionali da utilizzare per la realizzazione delle attività formative che, a parziale deroga di quanto previsto dal comma 8, può riguardare anche personale della scuola per un numero di ore non superiore a 1/5 di quelle previste per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1a) del titolo I dell’allegato tecnico.

5. Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di cui al comma 2 fissa i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che compongono l’associazione o il consorzio ed in particolare, nel caso di associazioni, dalla capogruppo mandataria. Il bando prevede inoltre che deve essere specificatamente indicata l’attività che ogni soggetto si impegna a fornire.

6. L’individuazione dei soggetti cui verranno affidati i corsi di formazione consegue al positivo superamento di un procedimento di selezione suddiviso in due fasi, come disciplinato nel bando di cui al comma 2. La prima fase ha lo scopo di preselezionare i soggetti richiedenti sulla base dei requisiti soggettivi minimi, di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui al punto 1. lettera A del titolo III dell’allegato tecnico, nonché della verifica della compatibilità di cui al punto 1, lettera B dello stesso titolo III del progetto generale con quanto indicato al titolo I dell’allegato tecnico. Nella seconda fase si procederà alla graduazione dei soggetti preselezionati sulla base di una specifica valutazione del progetto generale di realizzazione dei corsi sotto il profilo progettuale, operativo e dell’offerta economica secondo i criteri fissati nel punto 2 del titolo III dell’allegato tecnico e specificati nel bando di cui al comma 2.

7. Per l’espletamento delle procedure di accreditamento e selezione previste dal presente articolo, il Ministero della Pubblica Istruzione si avvale della consulenza della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e di un’apposita commissione tecnica nazionale di valutazione, la cui composizione è indicata nel bando di cui al comma 2. In particolare, l’attività di consulenza è prestata dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nell’ambito della prima fase del procedimento di cui al comma 6 e dalla commissione tecnica nazionale nell’ambito della seconda fase del procedimento stesso.

8. I membri della commissione non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti che partecipano al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli stessi, nè partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il personale della scuola e il personale ispettivo e amministrativo appartenente ai ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione non può essere impiegato per la realizzazione delle attività formative.

9. I costi per il funzionamento della commissione, comprensivi dell’indennità spettante ai suoi componenti, gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione di cui al successivo articolo 11.

10. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi di formazione vengono suddivisi raggruppando i corsi in lotti su base regionale. La definizione del numero dei corsi è determinata tenendo conto che i gruppi di formazione devono essere composti di norma da quaranta corsisti. Ciascun lotto è composto, ove possibile, da tre corsi. Il bando di cui al comma 2 specificherà in un apposito allegato la configurazione dei lotti.

11. A ciascun soggetto non può essere affidato più del 10% dei lotti dei corsi da erogare complessivamente a livello nazionale. A ciascun soggetto non può essere affidato più del 50% dei lotti da erogare in una stessa Regione, ad eccezione di quelle in cui sia previsto un solo lotto, e comunque non possono essere assegnati più di 3 lotti nella stessa Regione.

12. Esaurito il procedimento di cui al presente articolo, l’assegnazione dei lotti di corsi è effettuata sulla base di una graduatoria nazionale e tenuto conto dell’ordine di priorità indicato dai soggetti ai sensi del comma 3, espletate le attività previste dall’articolo 6.

13. Allorché, relativamente ad alcuni lotti non vi sia stata alcuna offerta o un’offerta sufficiente, l’amministrazione provvederà all’assegnazione dei corsi a trattativa privata tra i soggetti accreditati, tenendo conto della disponibilità espressa dagli stessi ai sensi del comma 3 ed anche in deroga alle soglie percentuali poste dal comma 11. Il valore di affidamento dei lotti assegnati a trattativa privata non potrà di norma superare del 15% quello indicato nell’offerta economica dai soggetti accreditati.

14. L’elenco delle agenzie accreditate e selezionate con l’indicazione della corrispondente localizzazione dell’offerta formativa è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Art. 6

Affidamento delle attività di formazione e vincoli contrattuali

1. L’attività di formazione può essere realizzata esclusivamente dalle agenzie selezionate ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto.

2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della graduatoria delle agenzie selezionate e della localizzazione territoriale dell’offerta formativa, i capi d’istituto possono presentare all’amministrazione scolastica regionale la dichiarazione delle proprie preferenze in merito ai corsi localizzati nella Regione ove è ubicata la propria sede di servizio.

3. L’amministrazione scolastica regionale procederà alla composizione dei corsi tenuto conto del criterio di viciniorità tra la sede del corso e quella di servizio e delle eventuali preferenze espresse dai capi d’istituto. Nel caso in cui il numero dei posti fosse insufficiente, si procederà mediante sorteggio.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle agenzie selezionate e della localizzazione dell’offerta formativa, l’amministrazione scolastica regionale procede all’affidamento delle attività formative inerenti ai lotti indicati attraverso la stipulazione con le agenzie selezionate di una convenzione secondo lo schema tipo allegato all’elenco di cui all’articolo 5, comma 14.

5. La convenzione prevederà, tra l’altro, in particolare:

a) l’obbligo per le agenzie affidatarie di presentare i progetti esecutivi di cui al comma 6 entro i 30 giorni successivi alla stipulazione della convenzione;

b) la disciplina dell’erogazione del corrispettivo e degli eventuali oneri aggiuntivi di cui al comma 6 da parte dell’amministrazione scolastica regionale nonché delle forme di garanzia da parte delle agenzie affidatarie;

c) le specifiche condizioni e modalità per consentire all’amministrazione scolastica regionale di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione del progetto.

6. Entro i 30 giorni successivi alla stipulazione della convenzione le agenzie selezionate dovranno presentare i progetti esecutivi dei corsi con l’indicazione del calendario e delle sedi di svolgimento delle varie attività formative, predisposti sulla base dei progetti generali e tenendo conto del curricolo professionale dei capi di istituto. Tali progetti esecutivi dovranno contenere anche la previsione di massima degli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all’offerta economica presentata ai fini del procedimento di selezione di cui all’articolo 5, con esclusivo riferimento a quelli di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei partecipanti, calcolati sulla base della vigente normativa di settore.

7. L’amministrazione scolastica regionale, con la consulenza del comitato tecnico regionale di cui all’art. 7, verifica la coerenza dei progetti esecutivi con i rispettivi progetti generali nonché la congruità economica della previsione di spesa per gli oneri di missione.

8. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 7 le agenzie vengono chiamate a riformulare i progetti esecutivi sulla base delle indicazioni fornite dall’amministrazione scolastica regionale.

9. In caso di mancato o non conforme adeguamento, il progetto esecutivo non viene approvato e la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcun onere per l’amministrazione scolastica.

10. Per la corresponsione degli oneri di cui al comma 6 i capi d’istituto interessati si rivolgeranno direttamente alle agenzie affidatarie che erogano il corso dagli stessi frequentato.

11. Le agenzie affidatarie assumono la diretta responsabilità della realizzazione dei corsi e garantiscono lo svolgimento delle attività formative secondo il progetto presentato.

 

Art. 7

Comitati tecnici regionali

1. L’amministrazione scolastica regionale si avvale di un comitato tecnico presieduto dal dirigente dell’amministrazione scolastica regionale.

2. Il comitato tecnico è composto da cinque membri interni ed esterni all’amministrazione scolastica con elevate competenze tecniche e amministrative, di cui almeno uno esperto di processi di formazione e di intervento nelle organizzazioni.

3. I membri dei comitati non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti affidatari, né avere interessi comuni con gli stessi. I membri dei comitati non possono, inoltre, collaborare alla realizzazione dei corsi nè partecipare in qualità di corsisti alla formazione.

4. Nell’esercizio della funzione consultiva di cui al comma 7 dell’articolo 6, i comitati esprimono un motivato parere in ordine ai progetti esecutivi presentati dai soggetti accreditati.

5. Nell’assumere le sue determinazioni l’amministrazione scolastica può discostarsi dal parere espresso dal comitato, motivando le ragioni del dissenso.

6.I costi per il funzionamento dei comitati, comprensivi delle indennità spettanti ai componenti, graveranno sui capitoli di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione di cui al successivo articolo 11.

Art. 8

Criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso e di rendicontazione delle spese

1. La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati dalle agenzie formative sono attuate, sulla base dei criteri indicati nel bando di cui all’articolo 5, comma 2, con il ricorso a organismi specializzati da individuare secondo i criteri indicati dal bando di cui all’art. 5, comma 2 e sono finalizzate alla verifica dei contenuti formativi erogati, alla rilevazione dell’adeguatezza agli standard di costo preventivati, della idoneità delle strutture, delle attrezzature utilizzate e dei formatori impegnati.

2. Le risultanze della valutazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione richiesta dalla convenzione stipulata ai sensi dell’art. 6 del presente decreto, all’amministrazione scolastica regionale.

3. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, da parte dei soggetti affidatari delle attività e nel rispetto della normativa vigente in materia secondo i criteri e le procedure indicate nel bando di cui al comma 2 dell’articolo 5 e specificati nella convenzione stipulata ai sensi dell’art. 6.

4. Tali rendicontazioni saranno presentate alle amministrazioni scolastiche regionali di competenza cui spetterà il compito della loro verifica.

 

Art. 9

Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione procede al monitoraggio, alla valutazione complessiva delle iniziative di formazione e alla verifica della ricaduta degli esiti formativi sul funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi della consulenza e della collaborazione del CEDE e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la formazione del personale a ciò deputato.

 

Art. 10

Formazione del personale delle scuole non statali

1. Ai fini della formazione del personale preposto alla direzione delle scuole non statali, le agenzie accreditate, su richiesta degli enti gestori, realizzano le attività formative previste dal presente decreto con oneri a carico degli enti richiedenti.

 

Art. 11

Finanziamento delle attività

1. La spesa relativa alla realizzazione delle attività previste dal presente decreto grava sui competenti capitoli di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento.

 

Art. 12

Personale in servizio nella regione Valle d’Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano

1. Il presente decreto si applica, in mancanza di specifica disciplina, anche per l’istituzione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai capi di istituto in servizio nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che assumono i relativi oneri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

F.to Berlinguer



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