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Formazione Capi di Istituto Roma, 5 agosto 1998 VISTO lart. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per la riforma della P.A. e la semplificazione amministrativa; VISTI gli articoli 25-bis e 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotti dallarticolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, concernente la disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dellarticolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni in materia di istruzione; VISTO lart. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante norme in materia di appalti pubblici di servizi; VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; CONSIDERATO che la progettazione, la realizzazione e lorganizzazione dei corsi di formazione oggetto del presente decreto richiedono elevate competenze tecnico-scientifiche e specifiche abilità professionali, in relazione alla complessità e peculiarità dei servizi richiesti di natura intellettuale composita ed integrata; RITENUTO che, data la descritta specialità di tali servizi, è opportuno avvalersi della collaborazione e delle iniziative dei prestatori di servizi dotati di provate competenze tecnico-scientifiche nel settore interessato; RITENUTO, altresì, che è opportuno procedere alla selezione delle offerte ed allaffidamento dei servizi oggetto del presente decreto valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli economici; RITENUTO opportuno avvalersi della collaborazione e della consulenza della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
D E C R E T A Art. 1 Finalità 1. Il presente decreto disciplina listituzione, lorganizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui allart.1, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, ai fini dellattribuzione della qualifica di dirigente ai capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e le vicedirettrici degli educandati.
Art. 2 Obiettivi 1. I corsi di formazione hanno lobiettivo di favorire lacquisizione ed il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie per garantire lesercizio delle funzioni dirigenziali connesse al riconoscimento dellautonomia delle istituzioni scolastiche. 2. I corsi sono organizzati con una metodologia che, valorizzando lesperienza dei partecipanti, privilegia linterattività, la ricerca azione, la progettazione e lautoformazione.
Art. 3 Struttura, contenuti e durata della formazione 1. La formazione comprende:
2. I contenuti e la struttura delle attività formative, che hanno una durata complessiva di 300 ore, sono indicati nel titolo I dellallegato tecnico che è parte integrante del presente decreto. 3. I contenuti e la struttura delle attività formative destinate ai capi di istituto che si trovano nelle particolari posizioni di cui al comma 5 dellart. 25-ter del decreto legislativo n. 29/93 sono indicati nel titolo II dellallegato tecnico. 4. Il percorso di formazione è distribuito nel periodo 1° gennaio 1999 - 31 agosto 2000.
Art. 4 Partecipazione ai corsi di formazione 1. Partecipano alle attività formative disciplinate dal presente decreto i capi distituto delle scuole statali di ogni ordine e grado distruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000. 2. I capi distituto frequentano i corsi di formazione nella Regione nel cui ambito è situata listituzione scolastica di servizio. A tal fine presentano allamministrazione scolastica regionale competente apposita domanda, corredata dal proprio curricolo professionale, nei termini stabiliti con successivo provvedimento. 3. I capi distituto che si trovano in una delle posizioni indicate nel comma 5 dellart. 25-ter del decreto legislativo n. 29/93 partecipano alle attività di formazione secondo le modalità indicate nel titolo II dellallegato tecnico. 4. Leffettiva partecipazione dei capi distituto alle attività formative, con lindicazione del percorso seguito, è attestata dallamministrazione scolastica regionale in base alle presenze e alla realizzazione delle attività in situazione, rilevate a cura dellagenzia affidataria del corso e verificate, anche con controlli a campione, dalla stessa amministrazione. 5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non può superare 1/5 della durata stabilita dallart. 3 del presente decreto per lattività daula e 1/5 per lattività di confronto e scambio. 6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente documentate, risulti superiore al limite previsto dal precedente comma, i capi di istituto interessati possono assolvere lobbligo di formazione mediante la frequenza dei corsi da attivare ai sensi dellarticolo 28-bis del decreto legislativo n. 29/93. 7. I capi distituto, al termine del percorso di formazione, possono richiedere, secondo forme e modalità che saranno stabilite nellambito delle attività ricomprese nellart. 9, una certificazione sulle competenze acquisite anche al fine di conseguire crediti professionali.
Art. 5 Accreditamento e selezione delle agenzie formative 1. Le università, gli enti pubblici e privati e gli altri organismi specializzati, anche tra loro associati o consorziati, che intendono realizzare corsi di formazione devono essere accreditati come agenzie formative dal Ministero della Pubblica Istruzione. 2. Un apposito bando disciplina il procedimento di accreditamento e di selezione e fissa i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. 3. I soggetti interessati a partecipare al procedimento di accreditamento e di selezione sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione il progetto generale della formazione che intendono erogare comprensivo dei profili progettuali, professionali ed operativi nonchè delle condizioni economiche (offerta economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I soggetti stessi devono altresì indicare, in ordine di priorità, le Regioni nelle quali intendono realizzare lattività di formazione, con specificazione della sede o delle sedi di ubicazione dei corsi e con lindicazione del numero dei lotti che si candidano a realizzare. I soggetti interessati devono espressamente dichiarare la propria disponibilità ad operare, ove richiesto dallamministrazione, in regioni confinanti rispetto a quelle prescelte nonché la propria disponibilità ad erogare un numero superiore di corsi rispetto allofferta presentata nellambito della stessa Regione. Essi possono inoltre dichiarare la propria disponibilità ad operare, su richiesta dellamministrazione, anche in ambiti regionali diversi da quelli sopra indicati. 4. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi dellapporto degli IRRSAE per la elaborazione del progetto generale di formazione e per la individuazione delle risorse professionali da utilizzare per la realizzazione delle attività formative che, a parziale deroga di quanto previsto dal comma 8, può riguardare anche personale della scuola per un numero di ore non superiore a 1/5 di quelle previste per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1a) del titolo I dellallegato tecnico. 5. Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di cui al comma 2 fissa i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che compongono lassociazione o il consorzio ed in particolare, nel caso di associazioni, dalla capogruppo mandataria. Il bando prevede inoltre che deve essere specificatamente indicata lattività che ogni soggetto si impegna a fornire. 6. Lindividuazione dei soggetti cui verranno affidati i corsi di formazione consegue al positivo superamento di un procedimento di selezione suddiviso in due fasi, come disciplinato nel bando di cui al comma 2. La prima fase ha lo scopo di preselezionare i soggetti richiedenti sulla base dei requisiti soggettivi minimi, di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui al punto 1. lettera A del titolo III dellallegato tecnico, nonché della verifica della compatibilità di cui al punto 1, lettera B dello stesso titolo III del progetto generale con quanto indicato al titolo I dellallegato tecnico. Nella seconda fase si procederà alla graduazione dei soggetti preselezionati sulla base di una specifica valutazione del progetto generale di realizzazione dei corsi sotto il profilo progettuale, operativo e dellofferta economica secondo i criteri fissati nel punto 2 del titolo III dellallegato tecnico e specificati nel bando di cui al comma 2. 7. Per lespletamento delle procedure di accreditamento e selezione previste dal presente articolo, il Ministero della Pubblica Istruzione si avvale della consulenza della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e di unapposita commissione tecnica nazionale di valutazione, la cui composizione è indicata nel bando di cui al comma 2. In particolare, lattività di consulenza è prestata dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nellambito della prima fase del procedimento di cui al comma 6 e dalla commissione tecnica nazionale nellambito della seconda fase del procedimento stesso. 8. I membri della commissione non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti che partecipano al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli stessi, nè partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il personale della scuola e il personale ispettivo e amministrativo appartenente ai ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione non può essere impiegato per la realizzazione delle attività formative. 9. I costi per il funzionamento della commissione, comprensivi dellindennità spettante ai suoi componenti, gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione di cui al successivo articolo 11. 10. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi di formazione vengono suddivisi raggruppando i corsi in lotti su base regionale. La definizione del numero dei corsi è determinata tenendo conto che i gruppi di formazione devono essere composti di norma da quaranta corsisti. Ciascun lotto è composto, ove possibile, da tre corsi. Il bando di cui al comma 2 specificherà in un apposito allegato la configurazione dei lotti. 11. A ciascun soggetto non può essere affidato più del 10% dei lotti dei corsi da erogare complessivamente a livello nazionale. A ciascun soggetto non può essere affidato più del 50% dei lotti da erogare in una stessa Regione, ad eccezione di quelle in cui sia previsto un solo lotto, e comunque non possono essere assegnati più di 3 lotti nella stessa Regione. 12. Esaurito il procedimento di cui al presente articolo, lassegnazione dei lotti di corsi è effettuata sulla base di una graduatoria nazionale e tenuto conto dellordine di priorità indicato dai soggetti ai sensi del comma 3, espletate le attività previste dallarticolo 6. 13. Allorché, relativamente ad alcuni lotti non vi sia stata alcuna offerta o unofferta sufficiente, lamministrazione provvederà allassegnazione dei corsi a trattativa privata tra i soggetti accreditati, tenendo conto della disponibilità espressa dagli stessi ai sensi del comma 3 ed anche in deroga alle soglie percentuali poste dal comma 11. Il valore di affidamento dei lotti assegnati a trattativa privata non potrà di norma superare del 15% quello indicato nellofferta economica dai soggetti accreditati. 14. Lelenco delle agenzie accreditate e selezionate con lindicazione della corrispondente localizzazione dellofferta formativa è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 6 Affidamento delle attività di formazione e vincoli contrattuali 1. Lattività di formazione può essere realizzata esclusivamente dalle agenzie selezionate ai sensi dellarticolo 5 del presente decreto. 2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della graduatoria delle agenzie selezionate e della localizzazione territoriale dellofferta formativa, i capi distituto possono presentare allamministrazione scolastica regionale la dichiarazione delle proprie preferenze in merito ai corsi localizzati nella Regione ove è ubicata la propria sede di servizio. 3. Lamministrazione scolastica regionale procederà alla composizione dei corsi tenuto conto del criterio di viciniorità tra la sede del corso e quella di servizio e delle eventuali preferenze espresse dai capi distituto. Nel caso in cui il numero dei posti fosse insufficiente, si procederà mediante sorteggio. 4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dellelenco delle agenzie selezionate e della localizzazione dellofferta formativa, lamministrazione scolastica regionale procede allaffidamento delle attività formative inerenti ai lotti indicati attraverso la stipulazione con le agenzie selezionate di una convenzione secondo lo schema tipo allegato allelenco di cui allarticolo 5, comma 14. 5. La convenzione prevederà, tra laltro, in particolare: a) lobbligo per le agenzie affidatarie di presentare i progetti esecutivi di cui al comma 6 entro i 30 giorni successivi alla stipulazione della convenzione; b) la disciplina dellerogazione del corrispettivo e degli eventuali oneri aggiuntivi di cui al comma 6 da parte dellamministrazione scolastica regionale nonché delle forme di garanzia da parte delle agenzie affidatarie; c) le specifiche condizioni e modalità per consentire allamministrazione scolastica regionale di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione del progetto. 6. Entro i 30 giorni successivi alla stipulazione della convenzione le agenzie selezionate dovranno presentare i progetti esecutivi dei corsi con lindicazione del calendario e delle sedi di svolgimento delle varie attività formative, predisposti sulla base dei progetti generali e tenendo conto del curricolo professionale dei capi di istituto. Tali progetti esecutivi dovranno contenere anche la previsione di massima degli eventuali oneri aggiuntivi rispetto allofferta economica presentata ai fini del procedimento di selezione di cui allarticolo 5, con esclusivo riferimento a quelli di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei partecipanti, calcolati sulla base della vigente normativa di settore. 7. Lamministrazione scolastica regionale, con la consulenza del comitato tecnico regionale di cui allart. 7, verifica la coerenza dei progetti esecutivi con i rispettivi progetti generali nonché la congruità economica della previsione di spesa per gli oneri di missione. 8. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 7 le agenzie vengono chiamate a riformulare i progetti esecutivi sulla base delle indicazioni fornite dallamministrazione scolastica regionale. 9. In caso di mancato o non conforme adeguamento, il progetto esecutivo non viene approvato e la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcun onere per lamministrazione scolastica. 10. Per la corresponsione degli oneri di cui al comma 6 i capi distituto interessati si rivolgeranno direttamente alle agenzie affidatarie che erogano il corso dagli stessi frequentato. 11. Le agenzie affidatarie assumono la diretta responsabilità della realizzazione dei corsi e garantiscono lo svolgimento delle attività formative secondo il progetto presentato.
Art. 7 Comitati tecnici regionali 1. Lamministrazione scolastica regionale si avvale di un comitato tecnico presieduto dal dirigente dellamministrazione scolastica regionale. 2. Il comitato tecnico è composto da cinque membri interni ed esterni allamministrazione scolastica con elevate competenze tecniche e amministrative, di cui almeno uno esperto di processi di formazione e di intervento nelle organizzazioni. 3. I membri dei comitati non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti affidatari, né avere interessi comuni con gli stessi. I membri dei comitati non possono, inoltre, collaborare alla realizzazione dei corsi nè partecipare in qualità di corsisti alla formazione. 4. Nellesercizio della funzione consultiva di cui al comma 7 dellarticolo 6, i comitati esprimono un motivato parere in ordine ai progetti esecutivi presentati dai soggetti accreditati. 5. Nellassumere le sue determinazioni lamministrazione scolastica può discostarsi dal parere espresso dal comitato, motivando le ragioni del dissenso. 6.I costi per il funzionamento dei comitati, comprensivi delle indennità spettanti ai componenti, graveranno sui capitoli di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione di cui al successivo articolo 11. Art. 8 Criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso e di rendicontazione delle spese 1. La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati dalle agenzie formative sono attuate, sulla base dei criteri indicati nel bando di cui allarticolo 5, comma 2, con il ricorso a organismi specializzati da individuare secondo i criteri indicati dal bando di cui allart. 5, comma 2 e sono finalizzate alla verifica dei contenuti formativi erogati, alla rilevazione delladeguatezza agli standard di costo preventivati, della idoneità delle strutture, delle attrezzature utilizzate e dei formatori impegnati. 2. Le risultanze della valutazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione richiesta dalla convenzione stipulata ai sensi dellart. 6 del presente decreto, allamministrazione scolastica regionale. 3. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, da parte dei soggetti affidatari delle attività e nel rispetto della normativa vigente in materia secondo i criteri e le procedure indicate nel bando di cui al comma 2 dellarticolo 5 e specificati nella convenzione stipulata ai sensi dellart. 6. 4. Tali rendicontazioni saranno presentate alle amministrazioni scolastiche regionali di competenza cui spetterà il compito della loro verifica.
Art. 9 Monitoraggio e valutazione 1. Il Ministero della Pubblica Istruzione procede al monitoraggio, alla valutazione complessiva delle iniziative di formazione e alla verifica della ricaduta degli esiti formativi sul funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi della consulenza e della collaborazione del CEDE e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la formazione del personale a ciò deputato.
Art. 10 Formazione del personale delle scuole non statali 1. Ai fini della formazione del personale preposto alla direzione delle scuole non statali, le agenzie accreditate, su richiesta degli enti gestori, realizzano le attività formative previste dal presente decreto con oneri a carico degli enti richiedenti.
Art. 11 Finanziamento delle attività 1. La spesa relativa alla realizzazione delle attività previste dal presente decreto grava sui competenti capitoli di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento.
Art. 12 Personale in servizio nella regione Valle dAosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano 1. Il presente decreto si applica, in mancanza di specifica disciplina, anche per listituzione, lorganizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai capi di istituto in servizio nella Regione Valle dAosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che assumono i relativi oneri. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. IL MINISTRO F.to Berlinguer Indietro |
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