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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM/VI - DIV. I



Lettera Circolare
Prot. N. D1/3379 C/4

Roma, 13 ottobre 1998



Oggetto: Direttive comunitarie 89/48 e 92/51 - D. L.vo 115/92 - D. L.vo 319/94.

Pervengono a questo Ufficio lamentele da parte di cittadini comunitari che chiedono il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale conseguiti nei Paesi membri dell’U. E., ai fini dell’esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di ogni ordine e grado, in quanto non ricevono esaurienti informazioni sulla procedura da seguire.

La scrivente Direzione Generale, competente al riconoscimento in parola, in occasione della emanazione della II direttiva C.E.E., attuata con D. L.vo 319/94, con nota prot. 2451 del 09/06/1995, ha brevemente sintetizzato la normativa vigente in materia, dettando disposizioni per il seguito di competenza di codesti Uffici. Nel richiamare, pertanto le istruzioni a suo tempo fornite si ritiene opportuno dare ulteriori chiarimenti sulla procedura stessa.

Entrambe le direttive comunitarie nn. 115/92 e 319/94 prevedono, qualora non vi sia sostanziale corrispondenza tra il percorso formativo del richiedente straniero e i titoli di studio previsti in Italia, l’applicazione di misure compensative, al fine di verificare la conoscenza di particolari discipline mancanti nei diplomi posseduti.

Tali misure compensative sono, a scelta del migrante, o una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento da svolgersi in una scuola italiana per un periodo massimo di tre anni scolastici. In attesa dell‘emanazione del Regolamento, in corso di definizione, attuativo di tali misure compensative, questo ufficio con decreto "ad personam" disciplina lo svolgimento della prova attitudinale o del tirocinio.

I Provveditori agli Studi, pertanto, a cui è affidata la gestione di tale procedura, si atterranno strettamente alle modalità e ai contenuti indicati nel provvedimento "condizionato" di riconoscimento.

Un’esecuzione molto rigorosa delle disposizioni contenute nel provvedimento in parola, è necessaria in quanto, frequentemente, i titoli posseduti da cittadini stranieri sono abilitanti per più classi di concorso e una verifica puntuale delle discipline mancanti o comunque carenti è garanzia di professionalità ed equità.

Si richiama inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sui termini previsti dalla normativa vigente - quattro mesi - entro i quali deve essere definita la pratica. Si chiede, pertanto, massima sollecitudine nel costituire le commissioni giudicatrici e nell’accertare le conoscenze specifiche indicate nel provvedimento in parola.

Infine, si ritiene utile ribadire che il decreto di riconoscimento dei titoli professionali rilasciati da un Paese dell’U.E. consente agli interessati di partecipare alle procedure concorsuali per titoli (con il prescritto periodo di servizio) e per titoli ed esami, nonché al conferimento di nomina di supplenza in qualità di docenti abilitati.

Al riguardo si precisa che attualmente la valutazione del titolo professionale, ai fini concorsuali, è di 0,75 punti, comprensiva anche del titolo di studio (vedi D.M. n. 396 del 24/09/1998 di approvazione della tabella dei punteggi dei titoli valutabili nei concorsi in corso di registrazione).

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione ai contenuti della presente circolare anche tra gli istituti scolastici dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
- Damiano Ricevuto -



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