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MINISTERO DELLA SANITA’
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
SCUOLA: CERTIFICAZIONI DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

L'alunno, anche se sprovvisto di certificazione di vaccinazione, è ammesso alla scuola dell'obbligo e degli esami.
E' quanto stabilisce il D.P.R. emanato oggi, su proposta del Ministro della Sanità Rosy Bindi e di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer , con il quale si invitano i direttori didattici e i presidi ad accertare all'atto di ammissione alla scuola di un alunno, se siano state praticate le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la relativa certificazione o la dichiarazione sostitutiva comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni stesse, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente a comprovarla.
La mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione sostitutiva dovrà essere comunicata dal direttore didattico o dal preside, entro cinque giorni, all'Unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO il decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n°1518, concernente il regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n° 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l’articolo 47;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n° 400;
UDITO il Consiglio superiore della sanità espresso in data 30 settembre 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 settembre 1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
SULLA proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione

EMANA
il seguente regolamento:
Articolo 1

l. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n°1518 è sostituito dal seguente:

"Art. 47. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione delle norme sulla semplificazione delle certificazioni amministrative a norma degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n° 127, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio Sanitario Nazionale competente ad emettere la certificazione.

Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma precedente, il direttore della scuola o il capo dell'Istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.

E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'Autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo l998,n°112".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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