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E MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO STAMPA COMUNICATO STAMPA SCUOLA: CERTIFICAZIONI DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE L'alunno, anche se sprovvisto di certificazione di vaccinazione, è ammesso alla
scuola dell'obbligo e degli esami.
VISTO l'articolo 87 della Costituzione; il seguente regolamento: Articolo 1 l. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n°1518 è sostituito dal seguente: "Art. 47. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione delle norme sulla semplificazione delle certificazioni amministrative a norma degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n° 127, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio Sanitario Nazionale competente ad emettere la certificazione. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma precedente, il direttore della scuola o il capo dell'Istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'Autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo l998,n°112". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Indietro |
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