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IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


Decreto Interministeriale n. 383

Roma, 7 ottobre 1998


Regolamento recante la modificazione alla denominazione degli istituti tecnici femminili con quella di "Istituti tecnici per attivita' sociali"

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


    Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella parte di cui prevede che, con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, siano determinati gli indirizzi in cui si articolano alcuni tipi di istituto;
    Visto l'articolo 191, comma 3, del testo unico citato che definisce l'assetto tipologico degli istituti tecnici, mediante l'individuazione dei settori cui sono riferite le professionalita' alle quali i corsi di studio sono finalizzati, e non mediante la predeterminazione delle rispettive denominazioni che, quindi, non sono piu' legislativamente stabilite;
    Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Considerata l'esigenza di modificare la denominazione degli istituti tecnici femminili, che appare ormai incongruente con l'evoluzione del loro ordinamento e con le finalita' formative che esso si propone, finalita' che non rispondono a professionalita' esclusive della donna;
    Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 30 novembre 1995, ha espresso parere favorevole alla modifica della denominazione degli istituti tecnici femminili; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998, n. 132;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4811 U/L A24 del 31 luglio 1998);
    Visto il nullaosta espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi espresso con nota 6 agosto 1998, n. DAGL 1/114/31890/4.8.17;


A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La denominazione degli istituti tecnici femminili e' modificata con quella di "Istituti tecnici per attivita' sociali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Pennacchi



Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 317

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