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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
GABINETTO
COORDINAMENTO GESTIONE E CONTABILITA’ ISTITUZIONI SCOLASTICHE



Circolare Ministeriale n. 446

Prot. n. 33024/BL

Roma, 10 novembre 1998


Oggetto: Problematiche concernenti i finanziamenti della Legge 440/97- risposte a quesiti

Pervengono da parte di Provveditori agli studi quesiti in ordine ai finanziamenti per la realizzazione della sperimentazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e per le iniziative di formazione e aggiornamento mirate alla diffusione della cultura dell’autonomia, in applicazione della legge 440/97.

Le questioni sollevate possono essere riassunte nel seguente modo:

    1. assegnazioni dei finanziamenti effettuate dagli Uffici centrali;
    2. modalità di utilizzo dei finanziamenti destinati ai nuclei dell’autonomia;
    3. finanziamenti destinati alle iniziative complementari e integrative a favore degli studenti della scuola secondaria superiore, di cui al D.P.R. 567/96.


1. ASSEGNAZIONI FINANZIAMENTI EFFETTUATE DAGLI UFFICI CENTRALI.

Il piano di finanziamento di cui alla lettera circolare n. 27814 del 19 maggio 1998 ha previsto uno stanziamento complessivo di 237,368 miliardi. Esso va ad aggiungersi agli altri fondi (quali ad es.: educazione alla salute, educazione degli adulti, prestazioni professionali, I.D.E.I, etc.) che già pervengono alle scuole consentendo a esse di integrarli in un progetto complessivo.

Il predetto stanziamento è stato distribuito dagli Uffici centrali (fine settembre 1998) ai Provveditori agli Studi, secondo la seguente ripartizione:

    125,7 miliardi per progetti finalizzati all’autonomia scolastica. Tale stanziamento - tratto sui capitoli di nuova istituzione 1087 (elementari), 1086 (I° grado), 1089 (classica), 1090 (tecnica), 1093 (professionali), 1097 (artistica) - riguarda le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, con esclusione dei Conservatori e delle Accademie;

    40 miliardi per iniziative complementari e integrative a favore degli studenti della scuola secondaria superiore, di cui al D.P.R.567/96. I capitoli di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione su cui sono tratte le risorse in questione sono i seguenti: 2332 (classica), 2553 (tecnica), 2554 (professionali) e 2752 (artistica);

    33 miliardi per l’introduzione graduale dell’insegnamento non curriculare di una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, tratti sul capitolo 1086 di nuova istituzione;

    38,668 miliardi per iniziative di formazione e aggiornamento legate al processo di diffusione della cultura dell’autonomia. Tale stanziamento, tratto sul capitolo 1105, riguarda il personale dirigente, docente, educativo e non docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Conservatori e delle Accademie.


1. A) - PROGETTI FINALIZZATI ALL’AUTONOMIA

Lo stanziamento dei fondi per i progetti finalizzati all’autonomia (125,7 miliardi) è stato distribuito tra tutti i Provveditori agli studi, secondo il piano di ripartizione allegato alla predetta lettera circolare, applicativa dei criteri di cui alla Direttiva n. 238 del 19 maggio 1998, successivamente modificata, per altri profili però, dalla Direttiva n. 252 del 29 maggio 1998.

I Provveditori agli studi, a loro volta, in base al piano di riparto delle risorse a essi allocati assegnano i fondi in relazione ai seguenti criteri:

  • il 30% in parti uguali fra tutte le scuole della propria provincia;
  • il 35% in misura proporzionale alla dimensione e alla tipologia di ciascuna istituzione scolastica ed educativa;
  • il restante 35% per il finanziamento di progetti di particolare complessità.

I quesiti pervenuti riguardano:

1. l’utilizzazione delle somme da parte delle scuole, con riferimento alle diverse spese in esso incluse (compensi accessori al personale, acquisti di beni e servizi, ecc.);

2. la misura dei compensi da corrispondere al personale in servizio nella medesima scuola, a quello proveniente da altra scuola, nonchè al personale esperto estraneo all’amministrazione impegnato nelle attività di miglioramento o ampliamento dell’offerta formativa.

In relazione al quesito di cui al punto 1) si precisa che, così come è stato previsto con la lettera circolare del 19.5.1998, i finanziamenti in parola - contabilizzati nel bilancio delle istituzioni scolastiche al cap. 13 delle entrate e cap. 15 delle uscite, (di nuova denominazione: "finanziamenti/spese di progetti per la realizzazione dell’autonomia scolastica") - possono essere utilizzati per sostenere tutte le spese che sono state indicate nel progetto di autonomia deliberato da ciascuna scuola, così come previsto al punto 6 della citata lettera circolare.

In relazione al quesito di cui al punto 2) si precisa che, in attesa del nuovo contratto scuola, le attività aggiuntive di insegnamento o non di insegnamento previste nel progetto di autonomia svolte dal personale in servizio nella medesima scuola rientrano nella fattispecie di cui all’art. 43 del vigente CCNL - Scuola e vanno retribuite - nelle misure orarie previste dal medesimo contratto scuola distinguendo tra attività aggiuntive di insegnamento frontale e attività aggiuntive non di insegnamento (quali attività di progettazione, direzione, ecc.) come individuate dalla Tab. "D" annessa al citato contratto scuola - a carico delle specifiche risorse assegnate al progetto di miglioramento ed ampliamento dell’offerta formativa.

Nel caso in cui le predette attività vengano svolte da personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si applicano, di norma, le anzidette misure dei compensi e il titolo giuridico va ricondotto al conferimento di incarico di cui all’art. 58 del D.L.vo n. 29 del 3.2.1993 e successive modificazioni e integrazioni, con la conseguente necessità di acquisire previamente l’espressa autorizzazione del dirigente scolastico della istituzione cui appartiene l’interessato.

Qualora, sulla base del progetto di autonomia, si renda necessario il ricorso a personale esperto estraneo all’amministrazione statale, al fine di realizzare particolari attività per le quali non vi siano specifiche professionalità disponibili a realizzarle nella scuola o nelle altre istituzioni scolastiche, allo stesso spetta - previa stipulazione di specifico contratto di prestazione intellettuale, così come previsto dall’art. 40, comma 1, della legge 449/97- il compenso orario lordo ovvero il compenso forfettario determinato tra le parti.

L’attribuzione di un compenso maggiore di quello previsto dall’anzidetta Tab. "D" va adeguatamente motivata in relazione al fatto che le particolari caratteristiche del progetto presuppongano professionalità tali da giustificare il superamento dell’anzidetto compenso. Va comunque verificata la compatibilità finanziaria con le risorse deliberate nel progetto di autonomia. Ai fini di cui sopra si propone un modello di contratto d’opera (Allegato 1).

Salvo restando che per quest’anno le risorse destinate all’autonomia per i diversi tipi di scuole sono quelle assegnate dalle Direzioni generali rispettivamente competenti, appare evidente che nel caso in cui il progetto di sperimentazione preveda la costituzione di reti di scuole, l’eventuale scuola polo potrà ricevere anche la quota di finanziamenti relative alle attività trasversali comuni ed indivisibili.


2. - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI DELL’AUTONOMIA

Le risorse finanziarie destinate al funzionamento dei nuclei di supporto tecnico amministrativo all’autonomia sono state assegnate in un’unica soluzione dalla Direzione generale istruzione classica (tratte sul capitolo 1067) e sono destinate a sostenere tutte le spese previste per il funzionamento dei nuclei in parola.

Nei limiti delle risorse assegnate, che saranno integrate esclusivamente per finanziare le attività connesse al previsto monitoraggio dei progetti sperimentali dell’autonomia, i Provveditori, sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione decentrata provinciale, stabiliscono compensi forfettari da liquidare ai membri degli anzidetti nuclei, anche differenziati per funzione, correlati al presumibile impegno aggiuntivo richiesto per il loro assolvimento.

La gestione di tali risorse può essere attribuita ad una istituzione scolastica perché svolga funzioni di struttura di servizio per i connessi adempimenti amministrativo-contabili.


3. - FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE INIZIATIVE COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, DI CUI AL D.P.R. 567/96.

La lettera circolare n. 27814 del 19.5.1998 che ha trasmesso il piano di riparto delle risorse finanziarie (40 miliardi) previste per le attività di cui al DPR 567 del 10 ottobre 1996, fornisce indicazioni in ordine al piano stesso.

In particolare detta circolare riferisce che "il piano è stato predisposto utilizzando, per i due terzi, il criterio proporzionale al numero degli alunni di ogni scuola secondaria superiore e, per un terzo, utilizzando il criterio del correttivo in base all’indice provinciale di disagio scolastico".

Tale finanziamento (40 miliardi), ovviamente vincolato alle finalità di cui al citato DPR, può essere utilizzato per qualunque spesa necessaria alla realizzazione di attività integrative, inclusi l’acquisto di materiali e la retribuzione di personale della scuola.

La quota proporzionale del 7% dello stanziamento, con un tetto massimo di 60 milioni, è destinata dal Provveditore agli Studi alle esigenze organizzative e/o di funzionamento delle Consulte provinciali degli studenti. È affidata alla discrezionalità del Provveditore la messa a disposizione, volta per volta, di ulteriori risorse, specie per quanto riguarda la partecipazione a incontri interprovinciali o nazionali.

Pertanto i finanziamenti e le relative spese per la realizzazione delle iniziative complementari ed integrative dovranno essere contabilizzate in bilancio da parte delle scuole, la circolare di cui sopra stabilisce che "nel bilancio delle Istituzioni scolastiche il Capitolo 13 delle entrate, attualmente senza denominazione, assuma quella di "finanziamenti di progetti per la realizzazione dell’autonomia scolastica" e introiti le relative somme, e che il Capitolo 15 della spesa, attualmente senza denominazione, assuma quella di "spese per la realizzazione dell’autonomia scolastica" e registri le relative uscite.

Conseguentemente viene modificata anche la denominazione del Capitolo 10 delle entrate e il corrispondente il Capitolo 11/1 delle uscite, dai quali vengono depennate le parole "ivi compresa la realizzazione dei progetti e iniziative previste dal D.P.R. 10.10.96 n. 567 per l’area dell’istruzione secondaria superiore". Pertanto i finanziamenti e le relative spese per la realizzazione di tali progetti dovranno essere contabilizzati nei Capitoli 13 delle entrate e 15 delle uscite".

I quesiti pervenuti riguardano sia le modalità di calcolo della quota destinata al funzionamento delle Consulte provinciali degli studenti sia la contabilizzazione dei finanziamenti che provengono da diversi centri di responsabilità del Ministero sugli esistenti capitoli del funzionamento e non su quelli di nuova istituzione.
Al riguardo si chiarisce che:

  • la quota del 7% dovrà essere proporzionalmente calcolata sulle disponibilità assegnate dai vari centri di responsabilità e fino al limite massimo e complessivo di 60 milioni;

  • i finanziamenti destinati alle attività integrative e complementari vanno contabilizzati da parte delle scuole nei suddetti nuovi capitoli, istituiti per l’autonomia.

Con l’occasione si ribadisce che detti finanziamenti vanno assegnati, da parte dei Provveditori agli studi, alle istituzioni scolastiche sulla base della popolazione scolastica e non in base a progetto. Il compito dell’istituzione scolastica, in conformità agli obiettivi del D.P.R. 567/96, sarà quello di favorire lo sviluppo delle iniziative complementari ed integrative, promuovendo il ruolo degli studenti sia nella fase di progettazione che in quella di gestione.


4. - FINANZIAMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI UNA SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA MEDIA E NELLA SCUOLA ELEMENTARE

In esito ai quesiti pervenuti volti a conoscere se sia possibile un diverso utilizzo delle somme rimaste a disposizione dell’ufficio scolastico provinciale perché non necessarie al finanziamento dell’offerta aggiuntiva di una seconda lingua non curriculare nella scuola media e nella scuola elementare si chiarisce quanto segue.

I vincoli di destinazione, fissati per la scuola media dalla C.M. n. 304 del 10.7.1998 e per la scuola elementare dalla C.M n. 347 del 10.8.1998, operano nei rispettivi capitoli di provenienza dei finanziamenti. Ne consegue, pertanto, che laddove sussistano economie sui finanziamenti previsti per l’inserimento della lingua straniera, le stesse possono essere utilizzate per le altre tipologie sperimentali di autonomia che fanno capo al medesimo capitolo. Più in generale, i Provveditori agli studi valuteranno nell’ambito della loro autonomia gli eventuali adattamenti alle situazioni concrete.

5. - FINANZIAMENTO PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Si rammenta che la ripartizione provinciale del finanziamento (38,668 miliardi) destinato a iniziative di formazione e aggiornamento legate al processo di diffusione della cultura dell’autonomia è stata definita sulla base della consistenza del personale in servizio nell’ambito provinciale. Detto finanziamento è distinto da quello previsto per il complessivo piano provinciale di aggiornamento, poiché ha un vincolo di destinazione in quanto supporto alle iniziative di sperimentazione dell’autonomia di cui al D.M. 765/97, modificato con il D.M. n. 251/98.

Il Provveditore dovrà privilegiare i bisogni di formazione e aggiornamento espressi direttamente dalle scuole in connessione con l’esigenza di preparare o realizzare progetti di sperimentazione dell’autonomia, ottimizzando l’utilizzo delle risorse del territorio attraverso reti di scuole o promuovendo iniziative congiunte tra istituzioni scolastiche che abbiano segnalato analoghe esigenze formative.

Il Provveditore agli Studi potrà comunque riservare una quota non superiore al 15% dello stanziamento assegnato per iniziative di particolare rilevanza, per specifiche esigenze di informazione/formazione, per interventi di sostegno ai nuclei di supporto all’autonomia e per la loro attività di assistenza alle scuole.

In relazione ai quesiti pervenuti volti a conoscere le modalità di utilizzo e i tempi delle assegnazioni finanziarie, si fa presente che la Direzione generale del Personale ha provveduto all’invio di dette somme (gravanti sul capitolo 1105) in data 2 ottobre 1998 e che per quanto riguarda l’utilizzo delle stesse, fermi restando i criteri previsti dal punto "B" della più volte citata lettera circolare del 19.5.1998, i Provveditori agli studi possono assegnarle secondo le esigenze ritenute prioritarie, essendo gli anzidetti finanziamenti provenienti da un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero.
Per compiutezza di informazione si comunica che anche le risorse destinate alla formazione sulle tecnologie didattiche ( 21,332 miliardi, anch’esse tratte sul Cap. 1105) sono state assegnate in data 22 ottobre 1998.


6. - FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, ANCHE CON INTERVENTI INTEGRATI

Gli stanziamenti assegnati alle scuole sedi dei centri territoriali per l’educazione degli adulti costituiti ai sensi dell’O.M. n. 455/97, previa deliberazione del relativo consiglio di istituto, vanno utilizzati esclusivamente per sostenere le attività dei centri.
Sono spese ammissibili:

  • compensi per attività aggiuntive del personale docente e per il personale esperto esterno secondo le modalità previste al punto "1.A" della presente circolare;

  • spese per convenzioni con università, enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività anche attraverso progetti di ricerca sperimentale (es: per lettura dei bisogni del territorio e connessa progettazione integrata; con enti locali ed il mondo del lavoro per attività di accoglienza, ascolto ed orientamento; moduli formativi integrati con la formazione professionale; sostegno ai corsi di alfabetizzazione per stranieri adulti regolarmente soggiornanti; monitoraggio delle attività);

  • spese per il funzionamento (es: materiale di consumo, materiale didattico, eventuale noleggio di attrezzature ove strettamente necessarie, ecc.)

Tali finanziamenti sono iscritti nel bilancio delle istituzioni scolastiche al cap. 7/2 delle entrate e al cap. 6/2 delle spese.


7. -FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI IN FAVORE DI ALUNNI HANDICAPPATI (ART. 40, COMMA 3, LEGGE 27.12.1997, N. 449 - DIRETTIVA N. 252 DEL 29.5.1998)

Per l’utilizzazione dei suindicati finanziamenti si richiamano le disposizioni contenute nella C.M. 766 del 24.12.1996. In particolare, con gli stessi possono essere sostenute anche le spese finalizzate all’acquisizione di prestazioni professionali specialistiche per gli alunni in particolare situazione di handicap, allo scopo di facilitarne l’effettiva integrazione scolastica e lo sviluppo formativo secondo le modalità previste dal progetto sperimentale.

Le suddette risorse, ammontanti complessivamente a 3 miliardi sono così ripartite:

  • lire 1,5 miliardi (spese per attrezzature tecniche per i sussidi didattici, ecc.) vanno iscritte nel bilancio delle istituzioni scolastiche al cap. 11 delle entrate e al cap. 9/7 delle uscite;

  • lire 1,5 miliardi (spese per la sperimentazione per le classi con alunni handicappati) vanno iscritte nel bilancio delle istituzioni scolastiche al cap. 8/1 delle entrate ed al cap. 7/1 delle uscite.

IL MINISTRO
F.to Berlinguer

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