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Decreto Ministeriale prot. n. 33733/BL Roma, 2 dicembre 1998 VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle Scuole di specializzazione; VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel Corso di laurea e nella Scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche; VISTO il decreto del 28 luglio 1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica riguardante le limitazioni degli accessi al Corso di laurea in scienze della formazione primaria, come modificato dal successivo decreto dell'11 settembre 1998; VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le Università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di Scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie; VISTO altresì il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'articolo 456 - comma 13 - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si sono resi disponibili alla data del 1° settembre 1998, e che si renderanno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1999-2000; VISTI i Criteri generali determinati - ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315 - dalla Commissione di cui all'articolo 4 - comma 5 - della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come Allegato al presente decreto;
DECRETA: ART. 1 Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione a tempo parziale presso le Università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato per l'intero biennio 1998-1999 e 1999-2000, onde consentire alle Università l'emanazione di un unico bando per tali due anni, nella misura di 590. unità per l'anno 1998-1999 e .1500 unità complessive per l'anno 1999-2000. La ripartizione dei posti tra i Corsi di laurea e le Scuole di specializzazione è effettuata, nei due anni presi in considerazione, secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto. Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovrà inviare la domanda all'Università, a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei Criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai Provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, e, per quanto riguarda i Corsi di laurea, il numero degli allievi iscritti.
ART. 2 L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio con decisione degli organismi preposti, rispettivamente, al Corso di laurea e alla Scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai Consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
ART. 3 L'orario di servizio svolto dal personale docente ed educativo di cui all'articolo 1 presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale, deve essere organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici. L'orario di servizio da effettuare presso le Università per le finalità di cui al precedente art. 1, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle Università non potrà comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali. Con contrattazione collettiva decentrata saranno disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento presso le istituzioni scolastiche, dell'attività di insegnamento e di quelle funzionali all'insegnamento di cui agli artt. 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995. L'attività svolta presso le Università per le finalità di cui all'articolo 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le Università si provvede con supplenze annuali da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo l'espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in soprannumero.
ART. 4 Il personale docente ed educativo che attualmente non svolge attività di servizio di istituto nella scuola, in quanto fruisce di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, se in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso, può presentare la domanda di cui all'articolo 1. In tale caso dovrà dichiarare la propria disponibilità a riprendere l'attività di insegnamento part-time presso l'istituzione scolastica.
ART. 5 Al personale docente ed educativo utilizzato presso le Università si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, si rende necessario che la scuola presso la quale il docente continua ad essere titolare abbia la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi Universitarie, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del Corso di laurea o della Scuola di specializzazione alla scuola di titolarità.
ART. 6 Per il Corso di laurea in scienze della formazione primaria è consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le Università degli Studi che hanno attivato i predetti Corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'articolo 456 - comma 13 - del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio. Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui posti disponibili alla data del 1° settembre 1998 e su quelli che si renderanno tali alla data del 1° settembre 1999, secondo quanto indicato nell'allegata tabella C. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione. I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'Università degli studi secondo le norme dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei Criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai Provveditori agli studi interessati e alla Direzione Generale istruzione elementare - Divisione IV - che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i docenti e per i dirigenti scolastici sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di decorrenza della disponibilità dei posti medesimi. I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo pieno presso le Università degli Studi per i Corsi di formazione ai sensi dell'articolo 1 - comma 5 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli Atenei, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali. I posti lasciati vacanti dal personale docente e dirigente, per il quale è stata disposta l'utilizzazione quadriennale, saranno disponibili per la mobilità del corrispondente personale.
ART. 7 La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le Università del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella legge 3 agosto 1998, n, 315.
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