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Indicazioni relative ai bandi delle Università
per i docenti supervisori ai tirocini

(Legge 315/1998 e Decreto M.P.I. 2.12.1998)


In relazione ai quesiti che pervengono da molte Università in merito ai bandi per gli insegnanti supervisori al tirocinio, la Commissione segnala l'opportunità che i bandi tengano conto dei seguenti elementi:

  1. Non esiste una soglia di "idoneità": La legge 315/98 prevede esclusivamente una valutazione comparativa.

  2. E' opportuno che il bando chiarisca esplicitamente che il numero di utilizzazioni indicato per ogni Università rappresenta un massimo, che verrà raggiunto se gli allievi saranno quelli previsti, ma che verrà coperto solo parzialmente - nelle misure indicate negli Allegati al decreto ministeriale P.I. del 2.12.1998 - se essi saranno in numero inferiore. Per il Corso di laurea, la riduzione si applica al complesso delle assegnazioni risultanti dalla somma dei semiesoneri (Tabella A) e degli esoneri pieni (Tabella C); spetta all'Università decidere, all'atto del bando o comunque prima dell'esame dei candidati, come ripartire la riduzione tra le due voci.

  3. Il fatto che il bando sia unico per i due anni 1998-99 e 1999-2000 consente che si formuli un unica graduatoria, stabilendo che l'ordine di graduatoria determina il diritto alla utilizzazione già nel 1998-99. Peraltro, se qualcuno non usufruisce di questo diritto non decade dalla graduatoria, e potrà essere utilizzato nel 1999-2000. Si pone, in questo caso, il problema dell'eventuale utilizzazione immediata di chi segue in graduatoria: la Commissione suggerisce di servirsi di questa possibilità solo se appare certo che, in relazione alla possibile copertura parziale dei posti di cui al punto 2), la posizione in graduatoria del subentrante garantisce l'utilizzazione anche nel 1999-2000.

  4. Appare consigliabile che - come risulta essere in atto presso alcune Università - gli interessati siano ampiamente informati circa l'impostazione generale, didattica ed organizzativa, che le Università stanno dando al Corso di laurea e alla Scuola di specializzazione. A tal fine, la soluzione migliore è l'indicazione, nel bando stesso, delle sedi dove la documentazione è disponibile, mentre è sconsigliabile l'inserimento di tali testi quali allegati: ciò irrigidirebbe formulazioni progettuali e altri documenti ai quali è necessario invece garantire, soprattutto nella fase iniziale, margini di flessibilità. Particolarmente importanti sono tutte le indicazioni relative alla struttura prevista per il tirocinio; ad esempio, gli orientamenti relativi all'area territoriale entro la quale si intende farlo svolgere.

  5. Nei casi di intese interuniversitarie, le specifiche modalità dell'intesa consentiranno di individuare alcune caratteristiche del bando. E' comunque consigliabile che esso preveda una graduatoria unica e successive collocazioni presso le sedi.

  6. Il bando riguarda sia la Scuola di specializzazione sia il Corso di laurea, e per quest'ultimo sia i semiesoneri (comma 4 dell'art. 1 legge 315/1998) sia gli esoneri pieni (comma 5). Sono possibili sia la scelta di un bando unico sia quella di due (al limite tre) bandi; se uno stesso bando riguarda più di un caso, esso dovrà contenere distintamente le parti comuni che riguardano tutti i casi e i capitoli differenziati che riguardano l'una o l'altra situazione. Comunque, i titoli di accesso e le graduatorie vanno tenuti distinti, mentre per i due casi relativi al Corso di laurea le prove possono anche essere in tutto o in parte le medesime.

  7. Per ciò che concerne le utilizzazioni nell'anno 1998-99, va ricordato che in base alla normativa scolastica le sostituzioni nelle classi possono avvenire solo entro il 30 aprile: di ciò occorre tener conto nell'organizzazione temporale delle procedure di valutazione.

  8. Per ciò che concerne la composizione delle Commissioni, per ragioni di funzionalità è opportuno un limitato numero di componenti; ad esempio 5 per il Corso di laurea, alcuni in più per la Scuola di specializzazione onde consentire l'articolazione in sottocommissioni per indirizzi (o gruppi di indirizzi). Per la rappresentanza dell'amministrazione scolastica, che si auspica numericamente equilibrata, risulta che il Ministero della Pubblica Istruzione suggerisce designazioni compiute, di intesa tra loro, da parte del complesso dei Provveditori agli studi della Regione e del Sovrintendente scolastico regionale.

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