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Circolare Ministeriale n.491
Prot. n° 34337/BL
Roma, 23 dicembre 1998
Oggetto: Personale della scuola. Conguaglio fiscale e previdenziale di fine anno al personale assunto a tempo determinato; - IRAP (Circolare Ministero Finanze n. 263/E del 12.11.1998) ; Addizionale regionale IRPEF.
Com'è noto questo Ministero, con circolare n. D.13/4620 del 18 novembre 1998, ha fornito istruzioni a codesti Uffici sulla procedura da seguire per l'invio (entro il 12.01.1999) alle direzioni provinciali del Tesoro dei dati per l'effettuazione da parte delle stesse dei conguagli fiscale e contributivo relativamente a talune tipologie di personale a tempo determinato da queste retribuito.
Con la presente circolare si dettano invece le linee di indirizzo per l'effettuazione del conguaglio fiscale e previdenziale ed il rilascio del relativo modello CUD per le seguenti tipologie di personale della scuola a tempo determinato:
a) personale che nel corso dell'anno solare 1998 abbia effettuato unicamente supplenze brevi e saltuarie e che pertanto sia stato retribuito sempre dalle istituzioni scolastiche presso le quali ha prestato il proprio servizio;
b) personale che nel corso dell'anno solare 1998, abbia effettuato supplenze brevi nell'anno scolastico 1997-98 e stia effettuando supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica nell'anno scolastico corrente, o viceversa e che quindi nel corso del 1998 sia stato retribuito sia dalle istituzioni scolastiche che dalle direzioni provinciali del Tesoro;
c) personale che nel corrente anno scolastico abbia effettuato supplenze brevi in attesa della copertura del relativo posto da parte del provveditore agli studi, con retribuzione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, a norma dell'art. 40 - comma 9 della legge n. 449/1997.
Relativamente al personale di cui alla precedente lettera a) il conguaglio fiscale nonchè il rilascio del relativo modello CUD sarà effettuato come per il passato dall'istituzione scolastica presso la quale l'interessato ha prestato servizio nel mese di dicembre ovvero quella di ultimo servizio nell'anno 1998, la quale provvederà anche alla liquidazione della tredicesima mensilità e dei ratei del compenso sostitutivo per ferie non godute, emolumenti sui quali si riverberano gli effetti economici dell'eventuale conguaglio a debito dell'interessato.
Nell'ipotesi in cui l'ultimo servizio, ovvero quello del mese di dicembre sia stato prestato dall'interessato su più scuole contemporaneamente agli adempimenti di cui trattasi provvederà l'istituzione scolastica presso la quale l'interessato è stato chiamato per il maggior numero di ore. Per detto personale non viene di norma effettuato il conguaglio previdenziale poiché, com'è noto gli emolumenti fondamentali erogati sono assoggettati già a livello ministeriale a contribuzione INPDAP nell'intera misura percentuale prevista dalla normativa vigente (118% dello stipendio e 100% dell'indennità integrativa speciale), mentre gli emolumenti accessori, secondo quanto chiarito nella CM di questo Ministero n.138 (prot. n. 19992/LM) del 4.4.1996, non vengono assoggettati dalle istituzioni scolastiche che li liquidano a ritenuta fondo pensioni INPDAP. Per l'anzidetta tipologia di personale di cui alla lettera a), ai fini della comunicazione all'INPDAP per il rilascio della relativa certificazione contributiva, ai sensi della legge 395/95, è in corso di emanazione un'apposita circolare ministeriale da parte della Direzione generale del personale - Div. XIII.
Per il personale di cui alla precedente lettera b) che in coincidenza dell'inizio del nuovo anno scolastico sia passato dalla supplenza annuale retribuita dalla direzione provinciale del Tesoro a supplenze brevi con retribuzione da parte delle istituzioni scolastiche, o viceversa, all'effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale ed al rilascio delle relative certificazioni provvederanno separatamente gli uffici periferici del Tesoro e l'ultima scuola, ciascuno per la parte di propria competenza. Ne deriva che relativamente a quanto liquidato nei confronti di detto personale per supplenze brevi, le istituzioni scolastiche opereranno per la parte fiscale, secondo le indicazioni sopra fornite a proposito delle supplenze brevi. Per quanto riguarda la certificazione contributiva di detto personale con la medesima circolare di cui sopra, la Direzione generale del personale disciplinerà la materia.
Agli adempimenti in parola, relativamente ai periodi di supplenza breve prestati dal personale di cui alla precedente lettera c) provvedono le direzioni provinciali del Tesoro, le quali sono in possesso dei dati retributivi e contributivi riguardanti gli interessati. A detti uffici periferici dell'amministrazione del Tesoro dovranno pertanto essere fatti pervenire da parte delle scuole i dati relativi agli emolumenti accessori eventualmente liquidati al personale di cui trattasi nel corso della supplenza in parola. Detta comunicazione avverrà secondo le modalità operative indicate nella già citata CM D13/4620/1998.
Per il 1999, si fa presente, che il nuovo sistema di finanziamento delle supplenze brevi fondato sul concetto di stanziamento d'istituto (budget) ed il mutato quadro normativo di riferimento in materia fiscale per i lavoratori stagionali, cui com'è noto è assimilato il personale supplente breve, non consentono più il trasporto a fine esercizio finanziario, in capo all'ultima istituzione scolastica di servizio dell'interessato, delle pendenze economiche derivanti dai diversi rapporti di lavoro succedutisi nell'anno stesso, quali la liquidazione dei ratei di tredicesima mensilità, di compenso per ferie non godute, ecc., e degli adempimenti fiscali e previdenziali.
Si fa riserva di inviare alle SS.LL. , relativamente all'anno 1999, le specifiche indicazioni circa la nuova procedura da seguire per la chiusura di volta in volta, all'atto della cessazione dei singoli rapporti di lavoro per supplenza temporanea, delle varie pendenze economiche, contributive e fiscali.
IRAP (Imposta regionale attività produttive)
Il Ministero delle Finanze con circolare n. 263/E del 12.11.1998, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 281 del 1° dicembre 1998, ha fornito chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che di recente ha subito ulteriori modifiche normative.
Nel rinviare alla lettura completa della anzidetta circolare, si richiama l'attenzione in particolare sulle disposizioni contenute nei sotto elencati paragrafi della CM stessa:
2.16: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CON IL SISTEMA CD. RETRIBUTIVO: TRATTAMENTO DEGLI ARRETRATI PER RETRIBUZIONI RIFERITE AD ANNI PRECEDENTI.
2.18: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA E), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997. REDDITI DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 1, LETTERA C), DEL TUIR.
2.19: APPLICAZIONE DELL'IRAP NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI, ORGANI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.
Con l'occasione si segnala che in G.U. n. 286 del 7.12.98 è stato pubblicato il D.M. - Finanze - n.421 del 2.11.98, sostitutivo di quello , pari oggetto, del 24.3.98, pubblicato, anch'esso, in G.U. n. 71 del 26.3.98, con il quale, in attuazione dell'art.30 - comma 5 - del citato D.L.vo 446/97, sono state stabilite le modalità e i termini del versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dagli organi e Amministrazioni dello Stato, nonchè le modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 50 del già citato D.L.vo 446/97.
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
In considerazione dell'ormai imminente chiusura dell'esercizio finanziario, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli adempimenti correlati al versamento dell'addizionale regionale IRPEF.
Preliminarmente si rammenta che il decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, oltre alla completa revisione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF, ha istituito (art. 50) l'addizionale regionale la cui aliquota è stata fissata per l'anno 1998 nella misura dello 0,50 per cento per tutto il territorio nazionale.
Ai fini del calcolo si ricorda che la base di computo del prelievo regionale è la medesima dell'IRPEF, per cui, ove risultasse che nei casi in cui l'IRPEF, risulti negativa o nulla ovvero di importo non superiore a 20.000 lire, non sarà dovuta neppure la cennata addizionale.
Tanto premesso, le istituzioni scolastiche sono tenute a trattenere l'addizionale regionale all'IRPEF, all'atto della effettuazione del conguaglio di fine 1998 (entro febbraio 1999), sulle somme corrisposte sul proprio bilancio al personale con contratto di lavoro a tempo determinato supplente breve e saltuario secondo la procedura individuata per le diverse casistiche già viste a proposito del conguaglio IRPEF. Ciò in quanto all'atto dell'erogazione agli interessati degli emolumenti le scuole hanno prelevato le sole aliquote IRPEF "base", al netto dell'addizionale, rinviando appunto al predetto conguaglio il calcolo e la effettuazione della trattenuta complessiva dell'addizionale regionale sul totale dei redditi corrisposti nel periodo d'imposta. Per consentire alle istituzioni scolastiche gli adempimenti di cui sopra è in corso di distribuzione l'aggiornamento del pacchetto "Ambiente scuole"
Le istituzioni scolastiche (sostituti di imposta) sono inoltre tenute ad indicare distintamente l'importo della addizionale regionale all'IRPEF trattenuta nella certificazione unica (modello CUD) di cui all'articolo 7-bis del D.P.R. 600/73, approvato con decreto ministeriale 9 gennaio 1998, da consegnare ai percipienti entro il mese di febbraio 1999, ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.
Per quanto concerne la Regione competente a ricevere il versamento dell'addizionale all'IRPEF occorre precisare che essa va individuata nella Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al termine del periodo d'imposta dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
I versamenti dovuti - così come riportato nella C.M.- Istruzione n. 179 del 3.4.1998 - sono effettuati con emissione di titoli di spesa estinguibili mediante accreditamento negli appositi conti correnti postali aperti presso ciascun capoluogo di Regione (All. "A"), utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al Decreto-Finanze del 24.3.1998 (in G.U. n. 71 del 26.3.1998), quest'ultimo riproposto con modificazioni in G.U. n. 286 del 7.12.1998.
Per il personale scolastico sia a tempo indeterminato che determinato retribuito per l'intero anno 1998 dalle direzioni provinciali del Tesoro, che abbia percepito emolumenti accessori a carico della o delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio nel corso del 1998, al versamento dell'addizionale IRPEF provvederanno i citati uffici periferici dell'amministrazione del Tesoro su comunicazione dell'istituzione scolastica, secondo le istruzioni contenute nella citata nota ministeriale n. D13/4620 del 18.11.1998.
La presente circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Periferici ai sensi dell'art. 190 delle vigenti I.G.S.T.
I provveditori agli studi sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori di musica e delle accademie e i coordinatori degli ISIA.
IL CAPO DI GABINETTO
F.to Trainito
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