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SCRUTINI FINALI


1. Con la nuova normativa sugli esami di Stato, sono state apportate variazioni alla procedura regolante lo svolgimento degli scrutini finali?
No. Rimangono ferme le norme preesistenti, integrate dall'O.M. 128/99 sugli scrutini ed esami. Comunque, a partire da quest'anno scolastico, il Consiglio di classe di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, in relazione all'andamento degli studi, deve attribuire anche il credito scolastico.

2. Va attribuito il credito scolastico all'alunno che non consegue la promozione alla classe successiva?
No (si veda l'art. 11, comma 3, del Regolamento sui nuovi esami di Stato approvato con D.P.R. 323/98).

3. All'alunno promosso con carenze in una o più discipline quale credito scolastico va attribuito?
Il punteggio minimo previsto nella banda di oscillazione relativa alla media dei voti riportati. In caso di accertato recupero del debito formativo, il Consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo, il punteggio minimo assegnato nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.

4. Nel caso precedente, la media dei voti da tener presente per l'assegnazione alla banda di oscillazione tiene conto del voto realmente assegnato alla o alle materie con debito formativo?
No, la media va calcolata assegnando sei alla o alle materie oggetto di debito formativo.

5. Per l'assegnazione del credito scolastico per ciascuna disciplina il voto scaturi-sce dalla media fra il primo e il secondo quadrimestre?
No, i voti su cui fare la media ai fini dell'attribuzione del credito scolastico sono quelli riportati nel secondo quadrimestre.

6. In base a quali criteri viene calcolato il credito scolastico?
Il Regolamento sui nuovi esami di Stato (D.P.R. 323/98, artt. 11 e 15) prevede un mec-canismo di attribuzione riportato nelle cinque Tabelle allo stesso allegate. L'assegnazione tiene conto di:

  • profitto;

  • assiduità della frequenza (compresa quella dell'area di progetto o di professionaliz-zazione ove previste);

  • interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

  • attività complementari e integrative;

  • eventuali crediti formativi.

7. Un alunno non classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di sostenere l'esame di Stato?
Sì, se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

8. Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l'esame di Stato?
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esaminerà attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina; dopo aver con-siderato tutti gli elementi a disposizione delibererà se procedere o meno alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline. In caso affermativo, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio di classe, l'allievo sarà valutato e potrà soste-nere l'esame di Stato.

9. In questo primo anno di applicazione della riforma nell'attribuzione del credito scolastico quale peso va dato all'andamento degli studi scolastici precedenti?
Per determinare il credito scolastico di quest'anno non va calcolata la media dei voti riportati negli scrutini finali (positivamente superati) del penultimo e terzultimo anno del corso di studi, ma si considera l'andamento generale riferito a tali anni. Sarebbe, comun-que, opportuno che il Consiglio di classe individuasse dei parametri in base ai quali valuta-re questa e le altre componenti che concorrono a formare il credito scolastico (si confronti, a tale riguardo, l'art.15, comma 3, del D.P.R. 323/98).

10. Il voto di Educazione fisica fa media per l'attribuzione del credito scolastico?
Sì. Tutte le materie dell'ultimo anno di corso di ogni indirizzo di studi, con l'unica ecce-zione dell'insegnamento della religione cattolica, concorrono all'attribuzione del credito scolastico.

11. La Religione o la materia alternativa concorrono all'attribuzione dei crediti scolastici?
Gli insegnanti incaricati di Religione partecipano alle valutazioni periodiche e finali limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. La Religione contribuisce alla valutazione del candidato e può incidere sul credito scolastico. Infatti, il docente di Religione è parte integrante del Consiglio di classe, nonostante la sua disciplina non concorra a fare media. Si confronti a riguardo il D.Lgv. 297/94, art. 309, comma 4: "Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae". Il docente di Religione concorre invece alla valutazione delle altre componenti del credito scolastico (assiduità della frequenza scolastica, frequenza dell'area di progetto -ove prevista-, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative, ecc.). In sede di scrutinio finale, il voto dell'insegnante di Religione, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, se determinante, si esprime attraverso un giudizio motivato ed iscritto a verbale.


CREDITO FORMATIVO

12. Chi valuta il credito formativo per i candidati interni?
Il Consiglio di classe.

13. E per i candidati esterni?
La Commissione d'esame.

14. Quali esperienze rientrano nel credito formativo?
Deve trattarsi di qualificate esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenen-za, debitamente documentate, che diano luogo a competenze coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame di Stato. I consigli di classe -e le Commissioni d'esame per i candidati esterni- nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali esperienze, tenendo conto della qualità e rilevanza delle stesse anche con riguardo alla formazione perso-nale, civile e sociale dei candidati. La norma di riferimento è il D.M. 34/99, che reca anche l'indicazione di alcune tipologie di esperienze.

15. Il credito formativo può servire per compensare un debito formativo?
No. Il debito contratto in una o più materie può essere compensato soltanto colmando le lacune presenti nella preparazione della o delle stesse. La partecipazione ad altre atti-vità configuranti credito formativo può migliorare la preparazione culturale generale, ma non estinguere il debito.

16. Per il credito formativo si possono valutare esperienze extrascolastiche raccolte negli anni precedenti quello in corso?
Spetta al Consiglio di classe stabilire i criteri in base ai quali assegnare i punti relativi alle varie voci che contribuiscono a determinare il credito scolastico; tra tali voci rientrano anche i crediti formativi relativi alle esperienze extrascolastiche (si veda il D.M. 34/99). Per quest'anno scolastico, atteso che nelle ultime classi il credito viene attribuito con riferi-mento ai risultati dell'anno -tenuto conto anche dell'andamento dei due anni precedenti-, il Consiglio di classe può valutare le attività extrascolastiche effettuate negli ultimi due anni.

17. Gli studenti lavoratori che possano certificare il possesso dei crediti formativi relativi ad alcune materie del quinto anno devono comunque sostenere in sede d'esame la prova corrispondente a tali materie?
Limitatamente alla terza prova scritta e al colloquio, e solo per l'anno scolastico 1998/99, i candidati che provengono da un corso sperimentale di istruzione per adulti e che siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza delle materie di cui han-no potuto certificare la preparazione anche attraverso esperienze lavorative extrascolasti-che possono fare richiesta di essere esonerati dall'esame su tali materie. A tal riguardo si veda l'art. 7, comma 4, del D.M. 449/98.

18. Per tutti gli altri candidati il possesso di un credito formativo può essere consi-derato utile ai fini dell'esonero dall'accertamento di alcune materie nella fase del colloquio?
No. Per i candidati che non siano studenti provenienti da un corso sperimentale di istruzione per adulti il colloquio si svolge, indipendentemente dai titoli di studio e dai crediti formativi posseduti, su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti al percorso didatti-co della classe terminale.

19. E' possibile ricorrere all'autocertificazione per le esperienze che concorrono alla creazione del credito formativo?
Solo per le esperienze effettuate nella pubblica amministrazione.

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