SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
PROVE SCRITTE
1. Tutti i commissari devono partecipare alla correzione di ciascuna delle tre prove scritte?
No. La correzione può avvenire anche per aree disciplinari, ferma restando la responsabilità collegiale della Commissione.
2. Si formula un giudizio sintetico per ogni prova d'esame corretta?
La valutazione di ogni elaborato avviene attraverso un punteggio per l'assegnazione del quale sarebbe opportuno che la Commissione predisponesse una apposita griglia di valutazione.
3. Si può svolgere la prima prova utilizzando il computer?
No, per ora questa possibilità non è consentita.
4. La Commissione può correggere la prima prova prima dello svolgimento della terza?
La Commissione stabilisce autonomamente il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte, fermi restando i vincoli procedurali e temporali fissati per la predisposizione della terza prova.
5. La seconda prova può avere carattere multidisciplinare?
La seconda prova verte su un'unica disciplina caratterizzante il corso di studi e perciò non può avere carattere multidisciplinare.
6. Da chi è predisposta la terza prova scritta?
La terza prova viene predisposta per ogni classe dalla Commissione esaminatrice, di cui fanno parte anche i docenti interni. In base al Regolamento, approvato con D.P.R. 323/98, le Commissioni devono predisporre il testo della terza prova, formulandolo in coerenza con l'azione educativa e didattica realizzata nella classe quale si desume dal Documento del Consiglio di classe. Le caratteristiche della terza prova devono corrispondere a quanto previsto dal D.M. 357/98 e in particolare dall'art. 4, limitatamente ai primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli esami di Stato.
7. Quale è la durata prevista per la terza prova?
La durata della prova è correlata alla sua complessità. Pertanto, la Commissione d'esame che predispone il testo della prova ne indicherà anche il tempo massimo previsto per lo svolgimento.
8. Cosa deve accertare la terza prova?
La terza prova, pluridisciplinare, deve accertare le capacità del candidato di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso. La Commissione d'esame, in coerenza con il Documento del Consiglio di classe, definisce collegialmente la struttura della prova, ai sensi del D.M. 357/98, ed in particolare dell'art. 4, limitatamente ai primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli esami di Stato.
9. La terza prova per i corsi sperimentali va formulata in modo diverso rispetto a quella relativa ai corsi normali?
No, le modalità di predisposizione e di svolgimento della terza prova negli indirizzi sperimentali (ad esempio "Brocca", "Mercurio" ecc.) sono identiche a quelle previste per i corsi di ordinamento. Per quanto riguarda i contenuti di tale prova, tuttavia, l'accertamento deve vertere su materie e tematiche svolte nell'ultimo anno di corso, non necessariamente del tutto coincidenti con quelle di un indirizzo analogo di ordinamento.
10. Si deve dare comunicazione agli studenti delle materie scelte dalla Commissione per la terza prova?
Non è prevista alcuna comunicazione di questo genere. La normativa prevede soltanto che la Commissione d'esame, in coerenza con il Documento del Consiglio di classe, scelga collegialmente la struttura della prova, ai sensi del D.M. 357/98 e in particolare dell'art. 4, limitatamente ai primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli esami di Stato.
11. Le discipline a carattere teorico-pratico (ad esempio Merceologia) possono essere oggetto della terza prova?
Sì, nell'ambito delle scelte operate dalla Commissione d'esame. La verifica deve tenere conto non solo delle caratteristiche pratiche di tale tipo di discipline, ma anche (e soprattutto) delle loro componenti teoriche "anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica" (D.M. 357/98, art. 1, comma 1).
12. Quali sono i criteri in base ai quali attribuire i punteggi della terza prova?
I criteri di valutazione sono stabiliti autonomamente da ciascuna Commissione, come d'altra parte deve avvenire per tutte le prove. Non ci sono regole codificate.
13. L'esito delle prove scritte è pubblicato all'albo della scuola due giorni prima della data d'inizio dello svolgimento del colloquio per tutti i candidati o per gruppi secondo il calendario dei colloqui?
L'esito delle prove scritte deve essere pubblicato all'albo dell'istituto, sede della Commissione d'esame, contestualmente per tutti i candidati almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio (si veda l'art. 15, comma 7, dell'O.M. 38/99).
IL COLLOQUIO
14. Esiste la non ammissione al colloquio in caso di prove scritte particolarmente negative?
No.
15. Deve essere ammesso al colloquio un candidato che abbia realizzato tra prove scritte e credito scolastico un punteggio tale da non consentirgli di raggiungere il punteggio minimo di 60 punti?
Sì. Il candidato deve essere sempre ammesso al colloquio, anche quando si ha certezza che pur conseguendo il punteggio massimo di 35 il candidato non raggiunga i 60/100.
16. Si devono considerare automaticamente escluse dal colloquio le discipline oggetto delle prove scritte?
No. Tutte le materie, anche quelle oggetto delle prove scritte, possono essere comprese tra gli argomenti del colloquio.
17. Dal colloquio si intendono escluse le materie non rappresentate nella Commissione da alcun docente?
Non necessariamente. Possono infatti essere utilizzate competenze comunque presenti in Commissione.
18. Quanti candidati possono sostenere il colloquio nello stesso giorno?
La O.M. 38/99 all'art. 12 prescrive che di norma il numero dei candidati convocati per il colloquio non può essere superiore a sei per ogni giorno. Ciascuna Commissione stabili-sce autonomamente il calendario dei colloqui.
19. Come si svolge il colloquio?
Inizia con la presentazione di un argomento o di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato e preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Tale fase non esaurisce il colloquio che prosegue con altri argomenti di interesse pluridisciplinare e attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso (si veda l'art. 4, comma 5, del D.P.R. 323/98) proposti dalla Commissione ed introdotti anche mediante l'utilizzo di un testo, di un documento, di un progetto o di altre indicazioni di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Durante il colloquio dovrà essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
20. Ai fini dello svolgimento del colloquio la Commissione può operare per sottocommissioni o per aree disciplinari?
La normativa del nuovo esame di Stato non prevede la costituzione di sottocommissioni. La Commissione preliminarmente può scegliere, ai sensi dell'art. 16 dell'O.M. 38/99, di presentare al candidato gli argomenti attinenti le varie discipline raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358/98.
21. Esiste un ordine in base al quale i commissari d'esame intervengono nel corso del colloquio?
No. E' comunque opportuno che prima di dare inizio ai colloqui giornalieri la Commissione d'esame stabilisca un ordine di massima degli interventi tenendo presenti le finalità, le fasi e il punteggio da attribuire al colloquio nonché i criteri di valutazione precedentemente concordati e validi per tutti i candidati.
22. Qual è il ruolo del Presidente?
Sovrintende e coordina i lavori delle Commissioni.
23. Il colloquio può svolgersi in tempi diversi e distinti?
No, il colloquio si sostiene in un solo tempo. La Commissione non può esaminare due candidati contemporaneamente dividendosi in due sottocommissioni, ma deve esaminare un candidato alla volta e condurre il colloquio sempre collegialmente. Tuttavia può interloquire con il candidato distintamente con riferimento alle due aree disciplinari (si veda a tale riguardo l'art. 16 della O.M. n.38/99).
24. Il colloquio può riguardare argomenti che fanno parte del programma del penultimo anno?
No. Gli argomenti oggetto del colloquio devono tutti riferirsi ai programmi svolti nell'ultimo anno.
25. Gli argomenti scelti dai candidati per l'inizio del colloquio devono essere indicati nel Documento del Consiglio di classe?
La normativa non prescrive che l'argomento scelto dal candidato per iniziare il colloquio debba essere indicato nel Documento del Consiglio di classe.
26. E' obbligatorio presentare tesine o progetti per lo svolgimento del colloquio?
No. La normativa non impone al candidato alcun obbligo in tal senso, ma prevede soltanto che il colloquio inizi con la presentazione di un argomento o di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato stesso e preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Nulla esclude che il candidato possa presentare solo oralmente l'argomento prescelto.
27. La tesina, la ricerca e il progetto devono essere individuali o possono derivare anche da un lavoro di gruppo?
Non si esclude che il lavoro di ricerca e di progetto possa essere frutto di un lavoro di gruppo purché sia individuabile il contributo del candidato. In tale caso il candidato esporrà nel colloquio quella parte che ha individualmente sviluppato.
28. E' possibile per un candidato chiedere di anticipare la data fissata per il suo colloquio, a fronte di comprovati motivi?
Sì, il candidato può fare richiesta in tal senso al presidente della Commissione d'esame, a cui comunque spetta di decidere autonomamente al riguardo.
29. Quando va reso noto il punteggio attribuito al colloquio? Nello stesso giorno della prova o solo al termine degli esami?
Al termine degli esami.
HANDICAP
30. Nel caso di un candidato in situazione di handicap la prima e la seconda prova sono formulate in modo diverso?
Possono esserlo, se il tipo di handicap lo richiede. In questo caso la Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, prepara prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati, con la consulenza, se necessaria, di personale esperto. I testi della prima e seconda prova sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille, in presenza di candidati in situazione di forte handicap visivo.
Per i candidati che hanno seguito un piano educativo personalizzato e sono stati va-lutati dal Consiglio di classe solo in base allo svolgimento di tale piano, la Commissione d'esame elabora apposite prove differenziate coerenti con il percorso dello studente, finalizzate solo al rilascio di un attestato finale, relativo al curricolo seguito e previsto dall'art.13 del Regolamento.
Si veda al riguardo l'art. 6 del Regolamento, approvato con D.P.R. 323/98, e l'art. 17 dell'O.M. 38/99.
VALUTAZIONE
31. Come avviene l'attribuzione del punteggio alle prove d'esame nel caso in cui vengano proposti punteggi diversi e non vi sia accordo?
Il presidente mette ai voti le proposte dei singoli, partendo dal punteggio più alto a scendere. Se non si raggiunge un accordo a maggioranza, il presidente attribuisce il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti, arrotondata al numero intero più approssimato.
32. Un commissario può astenersi dal dare un punteggio?
No.
CERTIFICAZIONE
33. Cosa deve attestare la certificazione finale integrativa del diploma?
La certificazione finale integrativa del diploma deve attestare:
-
l'indirizzo e la durata del corso degli studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo con l'indicazione della durata oraria complessiva di ciascuna materia;
-
la votazione complessiva, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;
-
le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.
Si veda a tale riguardo il D.M. 450/98 e il modello allo stesso allegato.
34. Anche il modello di certificazione integrativo del diploma viene fornito dal Ministero?
Sì.
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