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ISPETTORATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA
Circolare Ministeriale n.106
Prot.n. 1793/A1
Roma, 19 aprile 1999
Oggetto: Applicazione dell'art. 307 del D.L.14.4.94, n°297.
Conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, suoi compiti e funzioni. Modifiche e integrazioni della C.M.3.12.1964 n° 438 , della C.M. 23.1.1980, n°22, della C.M. 5.3.1985, n° 79 e 30.3.1998 n. 158.
Sono state rappresentate a questo Ministero alcune difficoltà di attuazione della C.M. n. 158 (prot. n. 1057/B1 del 30.3.1998) e sono pervenuti molti quesiti e proposte di modifica.
Ritenuto importante, nell'emanazione delle norme, il confronto con gli operatori destinati ad applicarle si ritiene di dover emanare la presente circolare in cui i problemi evidenziati trovano una specifica risposta.
- Premessa
L'applicazione dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 postula che ogni scuola, tramite l'autonomia, persegua la massima flessibilità e tempestività di iniziativa, la valorizzazione delle risorse locali e, insieme, la riconoscibilità della dimensione europea, nazionale e locale. Una tale innovazione è particolarmente rilevante nel settore dell'Educazione Fisica e Sportiva.
Dopo l'emanazione della Direttiva 133, del 3 aprile 1996 e del D.P.R. 567 del 10 ottobre 1996, la scuola oltre che come sede dove l'istruzione degli studenti deve realizzarsi in un contesto professionalmente e tecnicamente attrezzato, si riconosce come il principale spazio di crescita umana, civile e professionale dello studente, un centro permanente di vita culturale e sociale per i giovani, in cui non possono che inserirsi come fondamentali le iniziative relative all'educazione fisica e sportiva.
Con un capovolgimento degli attuali postulati amministrativi e burocratici nel nuovo sistema delle autonomie sancito dalla Legge 59/97 si amplifica l'iniziativa delle scuole e solo gli obiettivi finali ed intermedi e gli standard formativi, saranno dati ed uguali per tutti, onde consentire l'unità nazionale del sistema.
Altrettanto nuovo il concetto per cui tutto ciò che si svolge a scuola sulla base di progetti educativi, chiunque ne sia l'attore, deve considerarsi attività scolastica. Tramite l'autonomia la scuola si candida ad interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli Enti pubblici e le Associazioni del territorio.
L'opportunità di una accentuata valorizzazione dell'insegnamento della educazione motoria, fisica e sportiva, anche attraverso piani straordinari d'intervento, il riconoscimento del suo determinante ruolo educativo nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, come pure le innovazioni introdotte dall'inserimento a pieno titolo dell'educazione fisica negli esami di stato conclusivi dell'istruzione secondaria di II grado previsto dal Regolamento pubblicato dalla G.U. del 13.9.1998 e dal protocollo di intesa tra il Ministero della P.I. ed il C.O.N.I.del 12.3.1997, promuovono il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva tra le figure operative maggiormente impegnate nel sostegno della autonomia delle singole istituzioni scolastiche.
Il D.M. n. 114 del 9.3.1998 ha inoltre innovato, in via sperimentale l'assetto organizzativo dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva costituendolo come nucleo centrale di un più vasto coordinamento e di una più organica gestione delle attività per gli studenti. Da tale nuova configurazione nasce la necessità di un maggiore e sistematico collegamento della funzione dei Coordinatori per l'Educazione Fisica e Sportiva con i nuclei per l'autonomia scolastica e con le figure professionali presenti nei settori dell'educazione alla salute, ambientale, per la lotta contro la dispersione scolastica ecc..
Un ulteriore rinnovato impegno è richiesto agli insegnanti delle attività motorie , fisiche e sportive (che dovranno essere finalizzate alla partecipazione della totalità degli alunni) per l'incremento del successo scolastico, per l'introduzione nella loro attività di criteri di visibilità ed affidabilità, per la ottimale responsabilizzazione degli operatori, degli studenti e dei genitori, per la promozione delle attività sportive per tutti, per l'intervento sul disagio giovanile, per l'integrazione dei vari segmenti formativi, per il possibile nuovo coinvolgimento di un insieme di proposte delle scuole che non si limitino allo sport ma che siano tali da coinvolgere molti aspetti della vita di relazione dei giovani, anche rispetto a temi come la solidarietà, la protezione civile, l'educazione ambientale.
Tutto ciò, assieme alla funzione che l'educazione motoria, fisica e sportiva deve giocare nel complesso della programmazione didattica, alla necessità della progettazione e del coordinamento delle varie azioni da svolgersi in comune con gli Enti Locali, alla riconosciuta finalità del coinvolgimento del maggior numero dei giovani allo sport, al
benessere fisico e al gioco, secondo modelli educativi coerenti con la vocazione istituzionale della scuola, fa emergere l'urgenza di adeguare in modo sempre più rispondente alle attuali esigenze la procedura per il conferimento dell'incarico, i compiti e le funzione dei Coordinatori per l'Educazione Fisica e Sportiva che tutte queste missioni debbono organizzare, supportare e favorire.
A tal fine si trasmette la presente circolare che, nel rispetto dei poteri discrezionali dei Provveditori agli Studi, mira ad assicurare una efficace, uniforme e trasparente applicazione della norma per l'individuazione del Coordinatore dell'Educazione Fisica .
L'incarico deve intendersi in ogni caso a tempo indeterminato, come già chiarito dalla C.M. 23.1.1980 n°22 ed, ove la necessità di una nuova individuazione non derivi dalla assenza di tale figura professionale ma trovi la sua ragione nell'opportunità di procedere ad una sostituzione, specie a seguito di avvicendamento del dirigente periferico, il Provveditore agli Studi adotterà un provvedimento adeguatamente motivato per l'avvio della nuova procedura di affidamento dell'incarico.
Il dettato del D.L.vo 3 febbraio 1993, n°29 e la natura fiduciaria del rapporto del Dirigente con il Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva impone che l'Amministrazione Centrale non possa limitare l'ambito della discrezionalità dei Provveditori agli Studi. In questa prospettiva alcune precedenti disposizioni sono state modificate o eliminate.
In relazione ai risultati derivanti dai lavori della Commissione appositamente costituita, i Provveditori agli Studi, dunque, potranno adottare provvedimento congruamente motivato di nomina anche nei confronti di un iscritto in graduatoria non in possesso del punteggio più alto ma, ad esempio, con particolare attitudine all'incarico, tale da farne diretto e stretto collaboratore della funzione dirigenziale.
- Ambito di applicazione
I Provveditori agli Studi, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 307 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ex art. 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88), si atterranno alle indicazioni procedurali di cui alla presente circolare.
- Avviso di disponibilità
Il Provveditore, oltre a disporre la pubblicazione nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale e di ciascun distretto scolastico di apposito avviso di disponibilità dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, ne curerà una diffusione capillare con apposita circolare in modo che ciascun insegnante ne abbia conoscenza nei termini previsti. Detto atto dovrà contenere la determinazione del termine per la presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di affissione all'albo del predetto avviso.
- Domanda
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione da parte degli aventi titolo dovrà essere inviata, unitamente ad una proposta progettuale, entro la data prevista, al competente ufficio, pena l'esclusione, con allegata la documentazione dei requisiti previsti per l'ammissione nonché dei titoli posseduti e dichiarati. Possono presentare tale domanda i docenti di Educazione Fisica ed i Capi di istituto in servizio nella provincia, con almeno 5 anni di ruolo, (compreso quello nel quale viene posto a disposizione l'incarico) con nomina a tempo indeterminato.
- Titoli
I titoli valutabili dalla Commissione incaricata della procedura di selezione, suddivisi per categorie, sono indicati nella tabella allegata alla presente circolare; i titoli di servizio valutabili nei limiti previsti dalla tabella, devono essere relativi agli ultimi dieci anni (compreso quello in corso al momento di svolgimento della procedura stessa).
Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo, ancorchè riconosciuti validi ai fini della carriera, nonché i periodi di retrodatazione giuridica per effetto dell'applicazione di disposizioni legislative.
- Commissione
Per lo svolgimento della procedura di selezione, la valutazione dei titoli e la predisposizione della graduatoria di merito, il Provveditore nomina un'apposita Commissione, con la seguente composizione:
- Provveditore o un suo delegato, che assume la presidenza;
- due membri designati dall'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva , di cui uno ispettore tecnico;
- un Capo di Istituto;
- un docente di educazione fisica con nomina a tempo indeterminato.
La Commissione, previa valutazione dei titoli, compila una scheda specifica per ciascun aspirante al conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva e formula una graduatoria di merito.
- Conferimento dell'incarico
Il Provveditore agli studi, vista la graduatoria predisposta dalla Commissione, tenuto conto della proposta progettuale del candidato in relazione allo svolgimento dei compiti e delle nuove responsabilità attribuite ai Capi di Istituto, (per i quali non è stato previsto dalla legge l'esonero) previo colloquio svolto dal candidato in presenza della commissione suddetta, con motivato decreto, conferisce l'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva ad uno dei candidati inseriti nella graduatoria di merito e ne dispone l'esonero dall'insegnamento, ai sensi della vigente normativa, ove ne ricorrano le condizioni. A tal fine si deve evidenziare il fatto che la scelta di personale per il quale sia prevista la possibilità di esonero dal servizio d'istituto potrebbe garantire una maggiore disponibilità di tempo da adibire alle specifiche funzioni, rispetto ad altro tipo di personale per il quale non sia prevista tale possibilità.
Limitatamente ai Capi d'Istituto, la presente disciplina deve intendersi applicabile fino all'emanazione di specifiche disposizioni concernenti la piena attuazione della dirigenza scolastica. Al riguardo il recente C.C.N.L. prevede che entro il 30 marzo 2000 sarà avviata una apposita sessione negoziale sulla nuova dirigenza scolastica.
Considerati i principi della trasparenza dell'azione amministrativa sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed i rapporti complessi che includono finanziamenti e richieste di finanziamenti intercorrenti tra Amministrazione Scolastica, Organi del CONI, Federazioni Sportive, Enti promozionali, Società sportive, l'incarico di Coordinatore è incompatibile con altre funzioni e cariche, anche non retribuite presso le suddette agenzie ed altre omologhe.
- Trasmissione degli atti
Provveditori, Sovrintendenti e Intendenti, dopo il termine dei lavori della Commissione ed il conferimento dell'incarico, provvederanno ad una tempestiva trasmissione al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva, di copia del decreto di nomina.
- Norme transitorie
Ad evitare, come è già successo, che le procedure di concorso già in atto possano concludersi con l'applicazione di criteri e tabelle superate, con nocumento del principio della buona amministrazione, si invitano i Provveditori agli studi a sospendere i procedimenti non ancora conclusi per rinnovare il necessario bando conformandolo alle nuove disposizioni.
IL MINISTRO
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