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Direzione Generale Istruzione Secondaria di Primo Grado
Div. 3°
Circolare Ministeriale n. 205
Prot. n. 11583
Roma, 9 agosto 1999
Oggetto: Attuazione dell'art. 11 commi 5, 10 e 11 e dell'art. 12 della legge 3.5.1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.
Con la presente circolare vengono fornite istruzioni in ordine all'attuazione dell'art.11, commi 5,10 e 11 e dell'art.12 della legge 3.5.1999, n.124, pubblicata sulla G.U. n.107 del 10.5.1999, che, com'è noto, reca disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.
Art.11 comma 5° della legge 3.5.1999, n. 124 - nomine in ruolo su posti D.O.A. nella scuola materna e nella scuola media.
L'art.11, comma 5, della legge 3.5.1999, n.124, riguarda la posizione dei docenti idonei nei concorsi a cattedre di scuola media e a posti di scuola materna, banditi in prima applicazione della legge 20.5.1982, n.270 che, avendo prodotto ricorso giurisdizionale avverso il riassorbimento dei posti d.o.a. a suo tempo disposta da questo Ministero, sono stati nominati in ruolo a seguito di sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali favorevoli ai ricorrenti.
La C.M. n. 450 dell'1.8.1996, in seguito al mutato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, divenuto favorevole all'Amministrazione, aveva già affrontato il problema con riguardo ai docenti di scuola media, prospettandone una soluzione amministrativa che consentisse il mantenimento in servizio del personale assunto per effetto delle sentenze di primo grado, anche al fine di evitare la perdita di un patrimonio professionale ormai acquisito.
La citata legge, nel far salve le nomine in ruolo disposte in esecuzione delle sentenze di primo grado, consente ora di rendere definitive le posizioni di coloro che sono stati assunti in seguito alle sentenze a loro favorevoli dei Tribunali Amministrativi Regionali, tanto nel caso in cui sia intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato favorevole all'Amministrazione quanto nel caso in cui sia tuttora pendente un giudizio di appello.
La stessa legge recupera, altresì, la posizione di coloro nei cui confronti le nomine furono legittimamente annullate in seguito alle sentenze sfavorevoli del Consiglio di Stato e per i quali, pertanto, deve essere disposta la riassunzione nel limite dei posti annualmente disponibili.
E' opportuno che gli Uffici scolastici interessati investano, inoltre, della questione l'Avvocatura Generale per quelle, tra le situazioni sopra indicate, in cui sia ancora pendente il giudizio di appello affinchè sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Art. 11 - commi 10 e 11 - della legge 3.5.1999, n. 124 - Nomine dei docenti di educazione fisica e di educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20.5.1982, n. 270.
L'art. 11, comma 10, prevede l'assunzione graduale a tempo indeterminato dei docenti di educazione fisica della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè dei docenti di educazione musicale della scuola media, già mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e inclusi nelle graduatorie provinciali formulate ai sensi della legge 16.7.1984, n. 326, nel limite dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.
Com'è noto, prima delle operazioni di mobilità vengono accantonati, tra gli altri , i posti necessari per il mantenimento in servizio dei docenti non licenziabili per effetto delle disposizioni sopraindicate.
Tuttavia poichè le assunzioni a tempo indeterminato vengono effettuate con riferimento ai posti risultanti vacanti e disponibili al termine dei movimenti e delle utilizzazioni, il numero dei posti accantonati per i docenti in questione veniva sottratto sia alla mobilità sia alle assunzioni a tempo indeterminato, anche degli stessi docenti non licenziabili.
La norma sopracitata intende ora definire la posizione di tali docenti disponendo che essi vengano gradualmente assunti a tempo indeterminato nel limite di posti per gli stessi "accantonati".
Codesti Uffici, pertanto, dovranno procedere alla loro assunzione in ruolo secondo l'ordine in cui sono collocati nella graduatoria provinciale di cui alla citata legge n. 326/84. dopo aver accertato che i posti accantonati nell'organico di diritto siano ancora disponibili dopo l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.
Ove il numero dei posti accantonati non risulti sufficiente per le assunzioni a tempo indeterminato di tutti gli aspiranti di cui agli artt. 43 e 44 della legge n. 270/82 e vi siano disponibilità, sopravvenute dopo le operazioni di mobilità, utili per le nomine in ruolo (dopo le assunzioni da disporre ai sensi dell'art.12 della legge n.124/99), i predetti concorreranno per le assunzioni sui contingenti di posti destinati ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 6, della citata legge n. 124/99 con precedenza rispetto a questi ultimi.
I docenti di educazione fisica saranno assunti, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 124/99, con precedenza anche rispetto agli aspiranti inclusi nella graduatoria nazionale formulata ai sensi dell'art. 8 bis del decreto legge 6.8.1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6.10.1988 n. 426.
Art.12.della legge 3.5.1999, n. 124 - Disposizioni concernenti i docenti di cui all'art.3, comma 22, della legge 24.12.1993, n. 537.
L 'art.3, comma 22°, quarto periodo, della legge 24.12.1993, n.537 ha prorogato a tempo indeterminato la validità delle graduatorie dei concorsi, per titoli ed esami, del personale docente, approvate in data successiva al 31.8.1992, ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che per effetto della riduzione degli organici, nonchè per l'applicazione dell'art.4, comma 1, della legge 23.12.1992, n.498, non erano stati conferiti nell' anno scolastico 1993/94 e non sarebbero stati conferiti nell'anno 1994/95.
La legge 3.5.1999, n. 124, all'art.12 prescrive ora l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, dei docenti individuati ai sensi delle sopracitate disposizioni.
I Provveditori agli Studi dovranno, pertanto, disporre l'assunzione, anche in posizione di soprannumero, di quei docenti che, inclusi nella graduatoria concorsuale in posizione utile rispetto al numero dei posti e delle cattedre accantonati alla data dell'1.9.1992, non furono nominati in ruolo nell'anno scolastico 1993/94 per effetto della riduzione degli organici e della limitazione delle assunzioni previste dall'art.4, comma 1,della citata legge n.498/92, e che nonostante la citata disposizione della legge n.537/93 non sono stati finora assunti.
Si richiama l'attenzione sulla necessità della precisa individuazione del numero di nomine da conferire.
A tal fine, gli Uffici scolastici interessati, procederanno nel modo seguente:
a) individuazione delle graduatorie dei concorsi , per titoli ed esami, approvate successivamente alla data del 31.8.1992;
b) accertamento (per dette graduatorie) del numero dei posti e cattedre che furono accantonati per le immissioni in ruolo da concorsi per titoli ed esami, alla data del 1.9.1992;
c) conteggio del numero delle immissioni in ruolo effettuate attingendo da dette graduatorie fino all'anno scolastico 1998/99;
d) definizione dell'eventuale numero delle assunzioni in ruolo ancora da effettuare, ai sensi dell'art.12 della citata legge n.124/99, con decorrenza dall'a.s.1999/2000, derivante dalla differenza tra i posti accantonati all'1.9.1992 per i concorsi per titoli ed esami e le assunzioni effettivamente disposte su dette graduatorie fino al corrente anno scolastico.
Fatto salvo quanto previsto per i docenti di cui all'art.11, comma 5, della legge n.124/1999 e per le assunzioni in ruolo dei docenti mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge n.270/1982 da disporre sui posti accantonati prima delle operazioni di mobilità, dette assunzioni saranno effettuate con precedenza rispetto alle altre assunzioni in ruolo che saranno disposte sulle disponiblità residue secondo le disposizioni concernenti la programmazione delle nomine.
Il numero delle assunzioni da effettuare e l'elenco degli aventi diritto sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico.
I Provveditori e i Sovrintendenti faranno pervenire all'Ufficio di Gabinetto e alle Direzioni Generali competenti il numero delle assunzioni disposte per effetto della disposizione in questione distinto, per classe di concorso.
Si prega di voler riscontrare la presente anche in caso negativo.
Per quanto non previsto dalla presente circolare, si rinvia a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di programmazione annuale delle assunzioni a tempo indeterminato.
IL MINISTRO
Berlinguer
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