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GABINETTO


Circolare Ministeriale n. 245

Prot.n. 43262/BL/Gab.IV

Roma, 15 ottobre 1999


Oggetto: Legge 3/5/199, n.124- art.8-Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato.

Con nota n. 41013, in data 3 agosto 1999, è stato trasmesso agli uffici cometenti il Decreto 23 luglio 1999, n.184, inviato agli Organi di Controllo, concernente il trasferimento di funzioni e personale ATA per le scuole statali, dagli Enti locali allo Stato.

Con successiva circolare n.192 prot 41014 di pari data, sono state trasmesse istruzioni e schede per la rilevazione puntuale del personale e delle funzioni da trasferire.

Sulla base dei dati acquisiti a S.I.M.P.I., vengono ora forniti in linea i seguenti tabulati :
1) elenco (per comune e per scuola) del personale a tempo indeterminato che, sulla base degli elementi trasmessi dagli uffici competenti o dai Capi di istituto delegati, ha titolo al trasferimento;
2) elenco totale del personale censito;
3) elenco del personale che non verrebbe trasferito;
4) elenco (per comune e per scuola) dei contratti relativi a funzioni A.T.A. e dei progetti LSU/LPU relativi alle medesime funzioni.

Relativamente al tabulato 3 si evidenzia che, nello stesso, risulta incluso, oltre al personale non trasferibile perché non ha svolto funzioni A.T.A., anche personale per il quale il presunto mancato trasferimento è determinato da carenza o errata comunicazione di dati immessi a sistema. Gli uffici competenti, in sede di verifica, provvederanno a far inserire o rettificare i dati trasmessi, in modo che possa essere aggiornato l'elenco di cui al punto 1.

In relazione anche alle esigenze degli Uffici del Tesoro che dovranno provvedere ad erogare, dal 1° gennaio 2000, le retribuzioni al personale trasferito, è stato, inoltre, rilevato che le certificazioni degli Enti Locali, in ordine alla retribuzione in godimento da parte del personale interessato, non sono omogenee. In alcuni casi, infatti, detta retribuzione è comprensiva di tredicesima o altre indennità a carattere personale; in altri casi, invece, la medesima retribuzione comprende 12 mensilità.

Al fine di consentire, mediante una puntuale verifica dei dati acquisiti, la conclusione degli adempimenti occorrenti, nei tempi, peraltro esigui programmati, si forniscono, qui di seguito, alcuni sintetici chiarimenti, utili per dare carattere omogeneo, nelle varie realtà territoriali, alla intera operazione.

Considerazioni generali
1) L'abrogazione della preesistente normativa che faceva carico agli Enti locali di fornire il personale ATA alle scuole statali, nonché la possibilità (e non "obbligo") per il personale appartenente a profili non corrispondenti di optare per la permanenza presso l'Ente Locale e, infine, la quantificazione degli oneri "comunque" sostenuti dagli Enti Locali, quale elemento di calcolo per la riduzione dei trasferimenti statali agli Enti medesimi, comprovano che il legislatore abbia voluto trasferire allo Stato non solo personale, ma anche funzioni ATA assicurate, a termini di legislazione corrente, anche con modalità diverse dal reclutamento di dipendenti, quali ad esempio i contratti-appalto o progetti LSU/LPU stabilizzati e, quindi, trasformati in forme convenzionali.

2) Per garantire al personale interessato la conservazione della precedente sede di servizio, ove disponibile, si è ritenuto di non dover preventivamente determinare le dotazioni organiche per gli istituti già di "competenza " degli Enti Locali, onde evitare che le dotazioni medesime, acquisite a sistema e unificate a quelle degli istituti già di competenza dello Stato, venissero occupate, per mobilità, da personale statale. Tale valutazione, ovviamente, trova conforto anche nella considerazione che il reclutamento di personale dipendente da parte degli EE.LL. ha rappresentato una parziale modalità di assicurazione del servizio ATA; con la conseguenza che, salvo marginali, percentualmente irrilevanti, situazioni di esubero, le istituende dotazioni organiche per le istituzioni scolastiche interessate (sulla base dei medesimi criteri seguiti per le scuole già di competenza dello Stato) consentiranno il trasferimento così come disciplinato nel decreto n. 184 citato.

Retribuzione al personale da trasferire
Come già precisato, al fine di assicurare che, dal 1° gennaio 2000, al personale trasferito possa essere corrisposto, a carico dello Stato, il trattamento economico in godimento (salvo il successivo riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della anzianità maturata presso l'E.L. di appartenenza) con C.M. n.192, prot. 41014 in data 3 agosto 1999, è stata avviata una anagrafe del personale nonché delle forme contrattuali esistenti presso le scuole statali, al fine di individuare quelle da trasferire e porre a carico dello Stato.

Detta anagrafe, sulla cui puntuale e urgente verifica si richiama la particolare attenzione degli uffici competenti, consentirà di formulare per ciascuna provincia e, nel rispettivo ambito, per ciascun comune, l'individuazione del personale di ruolo e della relativa retribuzione stipendiale in godimento, che, mediante formale provvedimento degli uffici competenti, verranno posti a carico dello Stato

In particolare, si precisa che, per ciascun dipendente a tempo indeterminato, la retribuzione annua lorda è rapportata alle dodici mensilità ed è comprensiva del solo assegno personale riassorbibile di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 31.3.1999.

Si evidenzia inoltre che le quote per il nucleo familiare, contrariamente a quanto certificato da alcuni Enti Locali, vanno indicate nell'importo mensile e non annuale.
Gli altri eventuali assegni, a carattere continuativo o meno, vanno indicati, invece, nella retribuzione accessoria.

Gli uffici competenti vorranno curare che i Capi di Istituto interessati provvedano a far rettificare nel senso suddetto i dati trasmessi.
Le relative funzioni per l'acquisizione al SIMPI saranno disponibili dal 20 ottobre all'8 novembre 1999.

Per il personale i cui dati non sono stati inseriti a sistema nei tempi stabiliti (11 ottobre 1999) potrà essere utilizzata sempre, dal 20 ottobre all' 8 novembre 1999, medesima funzione di acquisizione dati.
Per le anzidette esigenze di automazione degli Uffici del Tesoro, tuttavia, per detto personale l'eventuale trasferimento allo Stato verrà disposto separatamente.

Personale con nomina a tempo determinato
Come già sopra precisato, al fine di tutelare le aspirazioni del personale in precedenza nominato dagli Enti locali, il Decreto n.184 in data 23/7/1999, ha di fatto mantenuto separate, per l'a.s. 1999-2000, le dotazioni organiche ATA già statali dalle istituende dotazioni già degli Enti Locali.

Sempre al fine di assicurare per l'anno 1999-2000 che il trasferimento di funzioni in parola, non incidesse su posizioni o aspirazioni precostituite di persone "gestite" in precedenza dagli Enti predetti, il decreto ha anche previsto, oltre alla proroga di supplenze già conferite dagli Enti Locali, che le supplenze temporanee occorrenti dal 1° gennaio 2000 vengano conferite dai Capi di istituto recependo, ove esistenti (e non da compilare appositamente), graduatorie formulate, a tal fine, dagli Enti Locali. E' di tutta evidenza che, in assenza di dette graduatorie, le supplenze di cui trattasi non potranno che essere conferite con le medesime modalità seguite per gli istituti già di competenza statale.

Contratti-appalto e progetti LSU/LPU
Come noto, molte Amministrazioni locali, anziché reclutare personale dipendente, hanno assicurato alle scuole statali il servizio ATA (quasi esclusivamente per le pulizie dei locali) stipulando appositi contratti con imprese di servizi. Spesso detti contratti si riferiscono ad aree più ampie di quella scolastica.

Per tale motivo, nonché per l'esigenza di assicurare snellezza di gestione in connessione con l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potrà ravvisarsi, non solo la necessità che i contratti in parola vengano stralciati per la sola parte riferita alle scuole, ma anche l'opportunità che, nell'ambito di essa, sia esplicitato il servizio e l'onere finanziario relativo a ciascuna scuola, o gruppo di scuole in ragione anche della loro reciproca dislocazione. Ciò al fine di consentire a ciascun capo di istituto la verifica delle prestazioni e, ove occorra, l'erogazione del relativo canone contrattuale.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra gli uffici competenti, mediante intese con gli Enti locali interessati, individueranno, previa verifica dei requisiti indicati dall'art.9 del decreto 23/7/1999, n.184 il servizio ATA scolastico nel cui contratto subentrare. A tal fine sarà posta particolare attenzione sulla esigenza che permangano le medesime condizioni, sia di prestazioni che di costi, esistenti alla data del 25/5/1999. Eventuali variazioni in aumento dovranno corrispondere ad un incremento di prestazioni richieste e rispondenti alla esigenza scolastica.

L'eventuale variazione della ditta contraente dovrà essere conseguente all'espletamento delle prescritte procedure di individuazione (ad esempio gara per l'appalto)

Per la medesima esigenza di assicurare la continuità del servizio, per i contratti che vengono a scadenza dopo il 31/12/1999 e prima del termine della attività scolastica, gli uffici competenti sono autorizzati a disporne la proroga, alle medesime condizioni, fino al termine della esigenza delle singole scuole.

Con le medesime modalità gli uffici competenti effettueranno il subentro nei "contratti" conseguenti alla stabilizzazione dei progetti LSU e LPU, avendo cura di verificare che i medesimi, per la sola parte relativa a funzioni A.T.A. si riferiscano a progetti esistenti prima della data del 25/5/1999 anche se, per esigenze tecniche, riattivati successivamente e riguardino i medesimi lavoratori. Si precisa, inoltre, che il subentro in tali ultime forme convenzionali verrà disposto dal 1° gennaio successivo alla "stabilizzazione". Si fa riserva di ulteriori istruzioni relativamente alle modalità di finanziamento dei conseguenti oneri.

Modalità del trasferimento
Come già in precedenza indicato, la puntuale rilevazione del personale e funzioni ATA che gli Enti Locali hanno fornito alle scuole statali è finalizzata ad individuare quelle situazioni di corrispondenza fra profili e qualifiche dei due comparti; situazioni per le quali l'art.8 della citata L. 3/5/1999 impone il trasferimento allo Stato. Ne consegue che:
- solo a rilevazione definita potranno riscontrarsi gli elementi di corrispondenza prescritti; e cioè prestazione lavorativa nella scuola, a seguito di formale attribuzione, da parte dell'Ente, delle funzioni medesime, in sede di inquadramento; nonché riscontro di dette funzioni nel profilo statale di destinazione.
- la conclusione di detta rilevazione potrà far individuare, pertanto, eventuali accoglimenti di opzioni, erroneamente esercitate, per le quali occorrerà che l'Ente Locale interessato adotti i conseguenti provvedimenti di revoca.
- la rilevazione di cui trattasi, finalizzata come precisato ad individuare persone e funzioni da trasferire non comporta che siano soggetti al trasferimento coloro che abbiano svolto e svolgono funzioni (ad esempio trasporto alunni, mensa, cioè "assistenza scolastica" in genere) che permangono di competenza degli Enti locali ai sensi del D.P.R.24 luglio 1977, n.616, nonchè della legge 23/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Una volta definita la rilevazione e, quindi, individuato il personale da trasferire, attraverso il S.I.M.P.I. verranno predisposti schemi di decreto, per la firma delle uffici competenti, contenenti l'elenco nominativo dei soggetti da trasferire, con l'indicazione della retribuzione in godimento e della sede di assegnazione. Contestualmente verranno forniti al Ministero del Tesoro, che è già in possesso dei dati provvisori di anagrafe, gli esiti della verifica per l'attribuzione informatica agli interessati della retribuzione predetta.

Successivamente, previa contrattazione collettiva presso l'ARAN, ai sensi del D.Lgs n.29/1993 e dell'art.47 della legge n.428/1990, verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto in medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, nonché all'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, della anzianità maturata presso gli Enti di provenienza.

Lo stesso S.I.M.P.I. fornirà, per provincia, l'elenco dei contratti per i quali le uffici competenti vorranno, d'intesa con gli Enti Locali che li hanno stipulati, procedere, limitatamente alla parte che interessa, alla sottoscrizione con la ditta appaltata. Si fa riserva di ulteriori indicazioni per quanto concerne le modalità di copertura dei conseguenti oneri.

Varie
In relazione ai numerosi quesiti pervenuti, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:
1 - le disposizioni impartite con il decreto 23/7/1999,n.184, ai sensi dell'art.8 della L. 3/5/1999,n.124, si applicano anche al personale degli Enti Locali delle Regioni a Statuto speciale nelle quali il personale A.T.A. di una parte delle istituzioni scolastiche sia dipendente dello Stato.

2 - relativamente alle nuove istituzioni scolastiche si precisa che gli enti locali, in quanto tenuti fino al 31/12/199 ad assicurare il relativo servizio con le modalità previgenti potranno provvedervi o mediante utilizzazione di personale già "di ruolo" in altra scuola e ivi eccedente, o mediante la nomina di personale a tempo determinato. Nel primo caso, ferma la individuazione della titolarità alla data del 25/5/199 del dipendente interessato, il di lui trasferimento trova la relativa disciplina negli artt.1,2,3,5,6,7,8,11 del citato decreto; nel secondo caso si applica l'art.4 dello stesso decreto.

3 - il personale che, unitamente alle prevalenti funzioni ATA presso una istituzione scolastica, abbia anche svolto funzioni del proprio profilo in altro ambito, potrà essere trasferito nei ruoli statali corrispondenti, fermo restando che dovrà integralmente assolvere ai compiti del profilo statale di trasferimento e cessare dalle restanti attività non di competenza statale (si consideri a titolo meramente esemplificativo il bidello di una scuola elementare che oltre a tale compito abbia svolto, nei limiti dell'orario d'obbligo ,anche quello di autista di scuolabus. Il predetto, all'atto del trasferimento nei ruoli statali dovrà svolgere per l'intero orario i compiti del bidello; con l'ovvia conseguenza che il servizio di trasporto rimane nella competenza dell'ente locale.
Nell'ipotesi rappresentata, conseguentemente, appare ipotizzabile l'esercizio della opzione ex 2° comma del citato art.8 nel solo caso in cui l'interessato abbia svolto in modo prevalente funzioni non proprie della scuola (ad esempio il trasporto alunni).

4 - Il personale che abbia svolto più compiti nell'ambito della scuola, tutti riconducibili al profilo di trasferimento sarà tenuto allo svolgimento di tutti i compiti precedenti. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, i bidelli comunali incaricati anche di effettuare (nella scuola elementare e materna) l'assistenza alla mensa e il supporto ai servizi di mensa Costituisce assistenza alla mensa il normale ausilio ai bambini che usufruiscono di tale servizio e non anche la gestione della mensa stessa e della relativa pulizia delle stoviglie che rientrano, invece, nella competenza dell'ente locale quale "assistenza scolastica" in genere (D.P.R.616/1977).

5 - Parimenti il personale ausiliario che abbia svolto anche compiti di assistenza ai portatori di handicap sarà tenuto, come previsto nel profilo statale di destinazione, alla normale assistenza ai bambini portatori all'interno della istituzione scolastica in cui prestano servizio. Restano, invece, nella competenza dell'Ente Locale (che spesso li ha assicurati con personale specializzato, non sempre ausiliario) quei compiti di assistenza all'handicap di carattere specifico o quelli esterni all'istituzione scolastica.

6 - Con riferimento all'art.9 del decreto n.184, in data 23 luglio 1999 si fa presente che per i lavoratori utilizzati in progetti LSU o LPU la riserva del 30% prevista dall'art. 45 della legge 17.5.1999, n. 144 ai fini dell'avviamento al lavoro, ha costituito oggetto della Circolare n. 61/1999 del Ministero del Lavoro.

7 - in alcuni casi gli Enti locali hanno segnalato di dover procedere al rinnovo di preesistenti appalti per assicurare il servizio ATA nelle scuole e chiedono di conoscere se la stipula debba limitarsi al periodo 1/9-31/12/1999 o, invece, riferirsi come per il passato all'intero anno scolastico.
Al fine di garantire continuità nella prestazione del servizio, si prospetta l'opportunità di stipula per le esigenze dell'intero anno scolastico, fermo restando che ai sensi del citato art.4 del decreto n.184/1999 dal 1/1/2000 nel contratto in questione,dovrà subentrare lo Stato.
Per la medesima esigenza di assicurare continuità del servizio si prospetta, inoltre, l'opportunità di proroga, da parte degli uffici competenti, fino al termine delle esigenze scolastiche, di quei contratti-appalto, precedentemente stipulati dagli Enti Locali, che vengano a scadenza dal 1°/1/2000
Ai fini di cui sopra, si richiamano le considerazioni già svolte sotto lo specifico capoverso della presente circolare.

Quanto sopra per consentire la verifica dei dati acquisiti ai sensi della C.M.3/8/1999, n.192, prot.41014., e per l'acquisizione di eventuali ulteriori dati, nonché per valutare gli adempimenti che gli uffici competenti dovranno compiere a breve.

La presente circolare viene diramata previe intese con i Ministeri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, del Lavoro, con il Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché con l'A.N.C.I.(Associazione Nazionale Comuni italiani), l'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e l'UNCEM.(Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani).

Si richiama la particolare attenzione degli uffici competenti sulla assoluta esigenza di rispetto dei termini sopra indicati per il completamento della rilevazione in questione.


IL CAPO DI GABINETTO
F.to Trainito

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