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DISEGNO DI LEGGE - N. 4754-B
TESTO
approvato dalla
Camera dei Deputati
Art. 1.
(Accesso ai ruoli del
personale docente)
1. L'articolo 399 del
testo unico delle
disposizioni legislative
vigenti in materia di
istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e
grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994,
n.297, di seguito denominato
"testo unico", è sostituito
dal seguente:
"Art. 399. - (Accesso
ai ruoli) - 1. L'accesso
ai ruoli del personale
docente della scuola materna,
elementare e secondaria, ivi
compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte, ha
luogo, per il 50 per cento
dei posti a tal fine
annualmente assegnabili,
mediante concorsi per titoli
ed esami e, per il restante
50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401.
2. Nel caso in
cui la graduatoria di un
concorso per titoli ed esami
sia esaurita e rimangano
posti ad esso assegnati,
questi vanno ad aggiungersi a
quelli assegnati alla
corrispondente graduatoria
permanente. Detti posti vanno
reintegrati in occasione
della procedura concorsuale
successiva.
3. I docenti
immessi in ruolo non possono
chiedere il trasferimento ad
altra sede nella stessa
provincia prima di due anni
scolastici e in altra
provincia prima di tre anni
scolastici. La disposizione
del presente comma non si
applica al personale di cui
all'articolo 21 della legge 5
febbraio 1992, n. 104".
2. All'articolo 400 del
testo unico, al comma 1 sono
premessi i seguenti:
"01. I concorsi per
titoli ed esami sono indetti
su base regionale con
frequenza triennale, con
possibilità del loro
svolgimento in più sedi
decentrate in relazione al
numero dei concorrenti.
L'indizione dei concorsi è
subordinata alla previsione
del verificarsi nell'ambito
della regione, nel triennio
di riferimento, di
un'effettiva disponibilità di
cattedre o di posti di
insegnamento, tenuto conto di
quanto previsto dall'articolo
442 per le nuove nomine e
dalle disposizioni in materia
di mobilità professionale del
personale docente recate
dagli specifici contratti
collettivi nazionali
decentrati, nonchè del numero
dei passaggi di cattedra o di
ruolo attuati a seguito dei
corsi di riconversione
professionale. Per la scuola
secondaria resta fermo quanto
disposto dall'articolo 40,
comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n.449.
02. All'indizione
dei concorsi regionali per
titoli ed esami provvede il
Ministero della pubblica
istruzione, che determina
altresì l'ufficio
dell'amministrazione
scolastica periferica
responsabile dello
svolgimento dell'intera
procedura concorsuale e della
approvazione della relativa
graduatoria regionale.
Qualora, in ragione
dell'esiguo numero dei
candidati, si ponga
l'esigenza di contenere gli
oneri relativi al
funzionamento delle
commissioni giudicatrici, il
Ministero dispone
l'aggregazione territoriale
dei concorsi, indicando
l'ufficio
dell'amministrazione
scolastica periferica che
deve curare l'espletamento
dei concorsi così accorpati.
I vincitori del concorso
scelgono, nell'ordine in cui
sono inseriti nella
graduatoria, il posto di
ruolo fra quelli disponibili
nella regione.
03. I bandi
relativi al personale
educativo, nonchè quelli
relativi al personale docente
della scuola materna e della
scuola elementare, fissano,
oltre ai posti di ruolo
normale, i posti delle scuole
e sezioni speciali da
conferire agli aspiranti che,
in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti,
ne facciano domanda".
3. All'articolo 400 del
testo unico, dopo il comma
15, è inserito il
seguente:
"15-bis. Nei
concorsi per titoli ed esami
per l'accesso ai ruoli del
personale docente della
scuola secondaria può essere
attribuito un punteggio
aggiuntivo per il superamento
di una prova facoltativa
sulle tecnologie
informatiche".
4. Il comma 17
dell'articolo 400 del testo
unico è sostituito dal
seguente:
"17. Le graduatorie
relative ai concorsi per
titoli ed esami restano
valide fino all'entrata in
vigore della graduatoria
relativa al concorso
successivo
corrispondente".
5. Il comma 18
dell'articolo 400 del testo
unico è abrogato.
6. L'articolo 401 del
testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 401. -
(Graduatorie permanenti) -
1. Le graduatorie relative
ai concorsi per soli titoli
del personale docente della
scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i
licei artistici e gli
istituti d'arte, sono
trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per
le assunzioni in ruolo di cui
all'articolo 399, comma 1.
2. Le
graduatorie permanenti di cui
al comma 1 sono
periodicamente integrate con
l'inserimento dei docenti che
hanno superato le prove
dell'ultimo concorso
regionale per titoli ed
esami, per la medesima classe
di concorso e il medesimo
posto, e dei docenti che
hanno chiesto il
trasferimento dalla
corrispondente graduatoria
permanente di altra
provincia. Contemporaneamente
all'inserimento dei nuovi
aspiranti è effettuato
l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di
coloro che sono già compresi
nella graduatoria
permanente.
3. Le operazioni
di cui al comma 2 sono
effettuate secondo modalità
da definire con regolamento
da adottare con decreto del
Ministro della pubblica
istruzione, secondo la
procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto
1988, n.400, nel rispetto dei
seguenti criteri: le
procedure per l'aggiornamento
e l'integrazione delle
graduatorie permanenti sono
improntate a princìpi di
semplificazione e snellimento
dell'azione amministrativa
salvaguardando comunque le
posizioni di coloro che sono
già inclusi in
graduatoria.
4. La collocazione
nella graduatoria permanente
non costituisce elemento
valutabile nei corrispondenti
concorsi per titoli ed
esami.
5. Le
graduatorie permanenti sono
utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi
dell'articolo 17 del
decreto-legge 3 maggio 1988,
n.140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
luglio 1988, n.246, e
trasformate in graduatorie
nazionali dall'articolo
8-bis del decreto-legge
6 agosto 1988, n.323,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
ottobre 1988, n.426, nonchè
delle graduatorie provinciali
di cui agli articoli 43 e 44
della legge 20 maggio 1982,
n.270.
6. La nomina in
ruolo è disposta dal
dirigente
dell'amministrazione
scolastica territorialmente
competente.
7. Le
disposizioni concernenti
l'anno di formazione di cui
all'articolo 440 si applicano
anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del
presente articolo.
8. La rinuncia
alla nomina in ruolo comporta
la decadenza dalla
graduatoria per la quale la
nomina stessa è stata
conferita.
9. Le norme di
cui al presente articolo si
applicano, con i necessari
adattamenti, anche al
personale educativo dei
convitti nazionali, degli
educandati femminili dello
Stato e delle altre
istituzioni educative".
7. All'articolo 404 del
testo unico, il comma 14 e il
secondo periodo del comma 15,
concernenti, rispettivamente,
la costituzione delle
commissioni esaminatrici e
l'attribuzione dei compensi
per i concorsi per soli
titoli, sono abrogati.
|
TESTO
modificato dalla VII
Commissione permanente del
Senato della Repubblica
Art. 1.
(Accesso ai ruoli del
personale docente)
Identico |
Art. 2.
(Norme transitorie
relative
al personale docente).
1. Nella prima
integrazione delle
graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo
unico, come sostituito
dall'articolo 1, comma 6,
della presente legge, hanno
titolo all'inclusione, oltre
ai docenti che chiedono il
trasferimento dalla
corrispondente graduatoria di
altra provincia:
a) i docenti che
siano in possesso dei
requisiti richiesti dalle
norme previgenti
per la partecipazione ai
soppressi concorsi per soli
titoli;
b) i docenti che
abbiano superato le prove di
un precedente concorso per
titoli ed esami o di
precedenti esami anche ai
soli fini abilitativi, in
relazione alla medesima
classe di concorso o al
medesimo posto, e siano
inseriti, alla data di
entrata in vigore della
presente legge, in una
graduatoria per l'assunzione
del personale non di ruolo.
Si prescinde da quest'ultimo
requisito per il personale
che abbia superato le prove
dell'ultimo concorso per
titoli ed esami bandito
anteriormente alla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
Art. 2.
(Norme transitorie
relative
al personale docente).
1. Identico |
2. Fra i docenti di cui
al comma 1 sono compresi
anche quelli che abbiano
superato gli esami della
sessione riservata di cui al
comma 4.
|
2. Identico
|
3. Il regolamento di
cui al comma 3 dell'articolo
401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6
dell'articolo 1 della
presente legge, stabilisce
anche le modalità della prima
integrazione delle
graduatorie permanenti.
|
3. Identico
|
4. Contemporaneamente
all'indizione del primo
concorso per titoli ed esami
dopo l'entrata in vigore
della presente legge, è
indetta, con ordinanza del
Ministro della pubblica
istruzione, una sessione
riservata di esami per il
conseguimento
dell'abilitazione o
dell'idoneità richiesta per
l'insegnamento nella
scuola materna, nella scuola
elementare e negli
istituti e scuole di
istruzione secondaria ed
artistica, che dà titolo
all'inserimento nelle
graduatorie permanenti,
secondo quanto previsto al
comma 1. Ai predetti esami
sono ammessi i docenti non
abilitati, nonché gli
insegnanti della scuola
elementare, gli insegnanti
tecnico-pratici, d'arte
applicata e il personale
educativo non in possesso di
idoneità, che abbiano
prestato servizio di
effettivo insegnamento nelle
scuole statali, ivi comprese
le istituzioni scolastiche
italiane all'estero, ovvero
negli istituti e scuole di
istruzione secondaria
legalmente riconosciuti o
pareggiati o nelle scuole
materne autorizzate o nelle
scuole elementari
parificate per almeno 360
giorni nel periodo
compreso tra l'anno
scolastico 1989-1990 e la
data di entrata in vigore
della presente legge, di cui
almeno 180 giorni a decorrere
dall'anno scolastico
1994-1995. Il servizio deve
essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo o relativi a
classi di concorso, con il
possesso dello specifico
titolo di studio richiesto.
Nel punteggio finale
interverrà, a titolo di
riconoscimento della
professionalità acquisita in
servizio, una quota
proporzionale agli anni di
insegnamento prestato nella
medesima classe di concorso o
posto di ruolo. Gli esami
sono preceduti dalla
frequenza di un corso di
durata non superiore a 120
ore, finalizzato
all'approfondimento della
metodologia e della didattica
relative alle discipline
comprese nelle classi di
concorso. I corsi sono svolti
da docenti universitari e da
personale scolastico,
direttivo e docente, di
provata capacità ed
esperienza professionale. Gli
esami consistono in una prova
scritta e in una prova orale
volte all'accertamento del
possesso delle capacità
didattiche relativamente agli
insegnamenti da svolgere. La
frequenza del corso non
comporta l'esonero dal
servizio. L'ordinanza del
Ministro stabilisce anche le
modalità di svolgimento dei
corsi, la durata e
l'esclusione dall'esame
finale dei candidati per
insufficiente frequenza del
corso. La commissione
esaminatrice è composta da
docenti del corso ed è
presieduta da un commissario
esterno di nomina
ministeriale. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente comma, valutato in
lire 36.630 milioni per
l'anno 1999, si provvede con
le disponibilità di pari
importo di cui
all'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 1,
comma 26, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, che
vengono conservate in
bilancio alla chiusura
dell'esercizio finanziario
1998. Tali somme vengono
versate all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate alle
apposite unità previsionali
di base dello stato di
previsione del Ministero
della pubblica istruzione.
|
4. Contemporaneamente
all'indizione del primo
concorso per titoli ed esami
dopo l'entrata in vigore
della presente legge, è
indetta, con ordinanza del
Ministro della pubblica
istruzione, una sessione
riservata di esami per il
conseguimento
dell'abilitazione o
dell'idoneità richiesta per
l'insegnamento nella
scuola materna, nella scuola
elementare e negli
istituti e scuole di
istruzione secondaria ed
artistica, che dà titolo
all'inserimento nelle
graduatorie permanenti,
secondo quanto previsto al
comma 1. Ai predetti esami
sono ammessi i docenti non
abilitati, nonché gli
insegnanti della scuola
elementare, gli insegnanti
tecnico-pratici, d'arte
applicata e il personale
educativo non in possesso di
idoneità, che abbiano
prestato servizio di
effettivo insegnamento nelle
scuole statali, ivi comprese
le istituzioni scolastiche
italiane all'estero, ovvero
negli istituti e scuole di
istruzione secondaria
legalmente riconosciuti o
pareggiati o nelle scuole
materne autorizzate o nelle
scuole elementari
parificate per almeno 360
giorni nel periodo
compreso tra l'anno
scolastico 1989-1990 e la
data di entrata in vigore
della presente legge, di cui
almeno 180 giorni a decorrere
dall'anno scolastico
1994-1995. Il servizio deve
essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo o relativi a
classi di concorso, con il
possesso dello specifico
titolo di studio richiesto.
Nel punteggio finale
interverrà, a titolo di
riconoscimento della
professionalità acquisita in
servizio, una quota
proporzionale agli anni di
insegnamento prestato nella
medesima classe di concorso o
posto di ruolo. Gli esami
sono preceduti dalla
frequenza di un corso di
durata non superiore a 120
ore, finalizzato
all'approfondimento della
metodologia e della didattica
relative alle discipline
comprese nelle classi di
concorso. I corsi sono svolti
da docenti universitari e da
personale scolastico,
direttivo e docente, di
provata capacità ed
esperienza professionale. Gli
esami consistono in una prova
scritta e in una prova orale
volte all'accertamento del
possesso delle capacità
didattiche relativamente agli
insegnamenti da svolgere. La
frequenza del corso non
comporta l'esonero dal
servizio. L'ordinanza del
Ministro stabilisce anche le
modalità di svolgimento dei
corsi, la durata e
l'esclusione dall'esame
finale dei candidati per
insufficiente frequenza del
corso. La commissione
esaminatrice è composta da
docenti del corso ed è
presieduta da un commissario
esterno di nomina
ministeriale. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente comma, nel limite
massimo di lire 36.630
milioni per l'anno 1999, si
provvede con le disponibilità
di pari importo di cui
all'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 1,
comma 26, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, che
vengono conservate in
bilancio alla chiusura
dell'esercizio finanziario
1998. Tali somme vengono
versate all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate alle
apposite unità previsionali
di base dello stato di
previsione del Ministero
della pubblica istruzione.
|
5. I commi 27, 28 e 29
dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 1995, n.549, sono
abrogati. |
5. Identico |
Art. 3.
(Personale docente,
assistenti, accompagnatori al
pianoforte e pianisti
accompagnatori delle
Accademie e dei
Conservatori).
|
Art. 3.
(Personale docente,
assistenti, accompagnatori al
pianoforte e pianisti
accompagnatori delle
Accademie e dei
Conservatori).
|
1. All'articolo 270 del
testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. L'accesso ai
ruoli del personale docente
ed assistente, delle
assistenti educatrici, degli
accompagnatori al pianoforte
e dei pianisti accompagnatori
dei Conservatori di musica,
delle Accademie di belle arti
e delle Accademie nazionali
di arte drammatica e di danza
ha luogo, per il 50 per cento
dei posti a tal fine
annualmente assegnabili,
mediante concorsi per titoli
ed esami e, per il restante
50 per cento, attingendo a
graduatorie nazionali
permanenti.";
b) al comma 4, i
primi due periodi sono
sostituiti dai seguenti: "I
concorsi sono indetti a
livello nazionale, ogni
quinquennio, dal Ministero
della pubblica istruzione.
L'indizione è subordinata
alla previsione del
verificarsi, nel quinquennio
di riferimento, di una
effettiva disponibilità di
cattedre e di posti.";
c) dopo il comma
10 è inserito il seguente:
"10-bis. Le
graduatorie restano valide
fino all'entrata in vigore
della graduatoria relativa al
concorso successivo
corrispondente.";
d) il comma 13 è
sostituito dal se-guente:
"13. Per quanto non
previsto nel presente
articolo si applicano le
disposizioni dettate per i
concorsi per titoli ed esami
e per le graduatorie
permanenti relative al
personale docente delle altre
istituzioni scolastiche".
|
1. Identico
|
2. Nella prima
integrazione delle
graduatorie nazionali
permanenti, di cui
all'articolo 270, comma 1,
del testo unico, come sostituito dal comma
1, lettera a), del
presente articolo, hanno
titolo all'inclusione,
secondo il seguente
ordine:
a) i docenti che
siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) superamento di un
precedente concorso per
titoli ed esami in relazione
alla medesima classe di
concorso o al medesimo
posto;
2) almeno 360 giorni di
servizio effettivo sulla
stessa cattedra o posto di
cui al numero 1), nel periodo
compreso tra l'anno
scolastico 1989-1990 e l'anno
scolastico 1997-1998;
b) i docenti che
abbiano superato le prove di
un precedente concorso per
titoli ed esami in relazione
alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto,
nell'ordine di
graduatoria;
c) i docenti
inclusi nelle preesistenti
graduatorie relative ai
concorsi per soli titoli, che
superino gli esami in una
sessione riservata,
consistenti in una prova
orale volta all'accertamento
della preparazione culturale
e del possesso delle capacità
didattiche relativamente agli
insegnamenti da svolgere.
|
2. Nella prima
integrazione delle
graduatorie nazionali
permanenti, di cui
all'articolo 270, comma 1,
del testo unico, come sostituito dal comma
1, lettera a), del
presente articolo, hanno
titolo all'inclusione:
a) i docenti che
siano in possesso dei
requisiti richiesti dalle
norme previgenti per
l'aggiornamento delle
graduatorie dei soppressi
concorsi per soli titoli;
b) i docenti che
abbiano conseguito, nella
valutazione dei titoli
artistico-culturali e
professionali, ai fini della
inclusione nelle graduatorie
nazionali per il conferimento
delle supplenze, nonché nelle
graduatorie di istituto, un
punteggio non inferiore ai 24
punti richiesti dalla
previgente normativa e
abbiano superato le prove di
un precedente concorso per
titoli ed esami in relazione
alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto
o superino gli esami di una
sessione riservata,
consistenti in una prova
orale volta all'accertamento
della preparazione culturale
e del possesso delle capacità
didattiche relativamente agli
insegnamenti da svolgere;
all'onere derivante dallo
svolgimento della predetta
sessione riservata si
provvede entro il limite di
spesa di cui all'articolo 2,
comma 4;
c) i docenti che
abbiano superato le prove di
un precedente concorso per
titoli ed esami in relazione
alla medesima classe di
concorso o al medesimo
posto.
|
3. Alla sessione di cui
al comma 2, lettera c),
sono ammessi i docenti che
abbiano prestato servizio di
effettivo insegnamento nelle
Accademie statali, pareggiate
o legalmente riconosciute e
nei Conservatori di musica o
negli Istituti musicali
pareggiati per almeno 360
giorni nel periodo compreso
tra l'anno scolastico
1989-1990 e la data di
entrata in vigore della
presente legge, di cui almeno
180 giorni a decorrere
dall'anno scolastico
1994-1995. Il servizio deve
essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti
ai posti di ruolo.
|
3. Alla sessione di cui
al comma 2, lettera b),
sono ammessi i docenti che
abbiano prestato servizio di
effettivo insegnamento nelle
Accademie statali, pareggiate
o legalmente riconosciute e
nei Conservatori di musica o
negli Istituti musicali
pareggiati per almeno 360
giorni nel periodo compreso
tra l'anno scolastico
1989-1990 e la data di
entrata in vigore della
presente legge, di cui almeno
180 giorni a decorrere
dall'anno scolastico
1994-1995. Il servizio deve
essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti
ai posti di ruolo.
|
4. All'inclusione
nelle graduatorie nazionali
permanenti si provvede
secondo le modalità definite
dal regolamento di cui al
comma 3 dell'articolo 401 del
testo unico, come sostituito
dal comma 6 dell'articolo
1 della presente legge. |
4. Identico |
Art. 4
(Supplenze).
|
Art. 4
(Supplenze).
|
1. Alla copertura delle
cattedre e dei posti di
insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e
disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico,
qualora non sia possibile
provvedere con il personale
docente di ruolo delle
dotazioni organiche
provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale
in soprannumero, e semprechè
ai posti medesimi non sia
stato già assegnato a
qualsiasi titolo personale di
ruolo, si provvede mediante
il conferimento di supplenze
annuali, in attesa
dell'espletamento delle
procedure concorsuali per
l'assunzione di personale
docente di ruolo.
2. Alla copertura
delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che
si rendano di fatto
disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si
provvede mediante il
conferimento di supplenze
temporanee fino al termine
delle attività didattiche. Si
provvede parimenti al
conferimento di supplenze
temporanee fino al termine
delle attività didattiche per
la copertura delle ore di
insegnamento che non
concorrono a costituire
cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da
quelli previsti ai commi 1 e
2 si provvede con supplenze
temporanee.
4. I posti delle
dotazioni organiche
provinciali non possono
essere coperti in nessun caso
mediante assunzione di
personale docente non di
ruolo.
5. Con proprio decreto
da adottare secondo la
procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto
1988, n.400, il Ministro
della pubblica istruzione
emana un regolamento per la
disciplina del conferimento
delle supplenze annuali e
temporanee nel rispetto dei
criteri di cui ai commi
seguenti.
6. Per il conferimento
delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee
sino al termine delle
attività didattiche si
utilizzano
le graduatorie permanenti di
cui all'articolo 401 del
testo unico, come sostituito
dal comma 6 dell'articolo 1
della presente legge.
7. Per il conferimento
delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano
le graduatorie di circolo o
di istituto. I criteri, le
modalità e i termini per la
formazione di tali
graduatorie sono improntati a
princìpi di semplificazione e
snellimento delle procedure
con riguardo anche all'onere
di documentazione a carico
degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono
inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui
all'articolo 401 del testo
unico, come sostituito dal
comma 6 dell'articolo 1 della
presente legge, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo
40, comma 2, della legge 27
dicembre 1997, n.449, hanno
diritto, nell'ordine, alla
precedenza assoluta nel
conferimento delle supplenze
temporanee nelle istituzioni
scolastiche in cui hanno
presentato le relative
domande. Per gli istituti di
istruzione secondaria e
artistica la precedenza
assoluta è attribuita
limitatamente alle classi di
concorso nella cui
graduatoria permanente si è
inseriti.
9. I candidati che nei
concorsi per esami e titoli
per l'accesso
all'insegnamento nella scuola
elementare siano stati
inclusi nella graduatoria di
merito ed abbiano superato la
prova facoltativa di
accertamento della conoscenza
di una o più lingue straniere
hanno titolo alla precedenza
nel conferimento delle
supplenze sui posti i cui
titolari provvedono
all'insegnamento di una
corrispondente lingua
straniera.
10. Il conferimento
delle supplenze temporanee è
consentito esclusivamente per
il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di
servizio. La relativa
retribuzione spetta
limitatamente alla durata
effettiva delle supplenze
medesime.
11. Le disposizioni di
cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale
amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il
conferimento delle supplenze
al personale della terza
qualifica di cui all'articolo
51 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del
comparto "Scuola",
pubblicato
nel supplemento ordinario
n.109 alla Gazzetta
Ufficiale n.207 del 5
settembre 1995, si utilizzano
le graduatorie dei concorsi
provinciali per titoli di cui
all'articolo 554 del testo
unico.
12. Le disposizioni di
cui ai precedenti commi si
applicano altresì al
personale docente ed ATA
delle Accademie e dei
Conservatori.
13. Restano ferme, per
quanto riguarda il
Conservatorio di musica di
Bolzano, le norme particolari
in materia di conferimento
delle supplenze adottate in
attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto
Adige.
14. Dalla data di
entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli
272, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 581, 582, 585 e 586 del
testo unico.
|
1. Identico |
Art. 5
(Insegnanti
tecnico-pratici e
utilizzazioni presso gli enti
e le associazioni di cui
all'articolo 456, comma 2,
del testo unico).
|
Art. 5
(Insegnanti
tecnico-pratici e
utilizzazioni presso gli enti
e le associazioni di cui
all'articolo 456, comma 2,
del testo unico).
|
1. All'articolo 5 del
testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli
insegnanti tecnico-pratici,
anche quando il loro
insegnamento si svolge in
compresenza, fanno parte, a
pieno titolo e con pienezza
di voto deliberativo, del
consiglio di classe. Le
proposte di voto per le
valutazioni periodiche e
finali relative alle materie
il cui insegnamento è svolto
in compresenza sono
autonomamente formulate, per
gli ambiti di rispettiva
competenza didattica, dal
singolo docente, sentito
l'altro insegnante. Il voto
unico viene assegnato dal
consiglio di classe sulla
base delle proposte
formulate, nonchè degli
elementi di giudizio forniti
dai due docenti
interessati.";
b) al comma 4,
primo periodo, sono soppresse
le parole: "i docenti
tecnico-pratici
e"; al medesimo comma 4,
secondo periodo, sono
soppresse le parole: "i
docenti tecnico-pratici
o".
2. Al comma 12
dell'articolo 326 del testo
unico è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai fini
delle assegnazioni di cui
all'articolo 105, comma 7,
del medesimo testo unico
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990, ai predetti
corsi di studio sono
equiparate le altre
iniziative di formazione
sulla stessa materia promosse
dall'amministrazione
scolastica a livello
nazionale e periferico o da
enti e associazioni
professionali, previa
autorizzazione
dell'amministrazione
medesima". |
1. Identico |
Art. 6
(Personale
amministrativo, tecnico
e ausiliario - ATA).
|
Art. 6
(Personale
amministrativo, tecnico
e ausiliario - ATA).
|
1. L'articolo 551 del
testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 551. - (Accesso
al ruolo dei responsabili
amministrativi). - 1.
L'accesso al ruolo dei
responsabili amministrativi
ha luogo mediante concorso
per titoli ed esami e
attingendo alla graduatoria
permanente di cui
all'articolo 553.
2. Nel caso in
cui la graduatoria di un
concorso per titoli ed esami
sia esaurita e rimangano
posti ad esso assegnati,
questi vanno ad aggiungersi a
quelli assegnati alla
graduatoria permanente. Detti
posti vanno reintegrati in
occasione della procedura
concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di
cui al presente articolo
si applicano anche ai
responsabili amministrativi
dei Conservatori di musica,
delle Accademie di belle arti
e delle Accademie nazionali
di arte drammatica e di
danza.
4. I posti
disponibili e vacanti per
l'accesso ai ruoli di
responsabili amministrativi,
detratto il contingente da
destinare ai corrispondenti
concorsi riservati per il
passaggio alla qualifica
funzionale superiore di cui
al comma 1 dell'articolo
557,
sono ripartiti, nella
misura del 50 per cento, tra
il concorso per titoli ed
esami e la graduatoria
permanente".
|
1. Identico
|
2. All'articolo 552 del
testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1
sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi
per titoli ed esami sono
indetti con frequenza
triennale, subordinatamente
alla disponibilità di
posti.
02. All'indizione
dei concorsi si provvede
con bando unico emanato dal
Ministero della pubblica
istruzione.
03. Spetta
agli uffici
dell'amministrazione
scolastica periferica
determinare con loro decreti,
all'inizio di ciascuno dei
tre anni scolastici ai quali
si riferiscono i concorsi, il
numero dei posti da conferire
all'inizio di ciascun anno
scolastico ai candidati
utilmente collocati nelle
graduatorie compilate a
seguito dell'espletamento dei
concorsi indetti. Rimane
ferma la competenza degli
stessi uffici
dell'amministrazio- ne
scolastica periferica
riguardo a tutti gli
adempimenti attinenti allo
svolgimento del- le procedure
dei concorsi medesimi, non-
chè riguardo all'approvazione
degli atti ed ai
provvedimenti ed attività
conseguenti.";
b) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Le
graduatorie relative ai
concorsi per titoli ed esami
restano valide fino alla data
da cui decorre la validità
della graduatoria relativa al
concorso successivo
corrispondente";
c) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"5-bis. Le
disposizioni di cui al
presente articolo si
applicano anche ai
responsabili amministrativi
dei Conservatori di musica,
delle Accademie di belle arti
e delle Accademie nazionali
di arte drammatica e di
danza. I relativi concorsi
sono indetti dal Ministero
della pubblica istruzione e
svolti a livello regionale o
interregionale, affidandone
l'organizzazione ad un
ufficio dell'amministrazione
scolastica periferica.
L'ufficio che ha curato lo
svolgimento delle
procedure concorsuali
provvede anche
all'approvazione delle
relative graduatorie e
all'assegnazione della sede
ai vincitori. I conseguenti
contratti di assunzione a
tempo indeterminato sono
stipulati dal dirigente
dell'ufficio scolastico
periferico della provincia
nella quale ha sede
l'Accademia o il
Conservatorio di
assegnazione".
|
2. Identico
|
3. L'articolo 553 del
testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 553. -
(Graduatorie permanenti).
- 1. Le graduatorie
relative ai concorsi per soli
titoli dei responsabili
amministrativi sono
trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per
le assunzioni in ruolo di cui
all'articolo 551, comma 4.
2. Le graduatorie
permanenti di cui al comma 1
sono periodicamente
integrate con l'inserimento
di coloro che hanno superato
le prove dell'ultimo
concorso per titoli ed esami
e di coloro che hanno
chiesto il trasferimento
dalla corrispondente
graduatoria permanente di
altra provincia.
Contemporaneamente
all'inserimento dei nuovi
aspiranti è effettuato
l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di
coloro che sono già compresi
nella graduatoria
permanente.
3. Le operazioni
di cui al comma 2 sono
effettuate secondo le
modalità definite dal
regolamento di cui al comma 3
dell'articolo 401.
4. La collocazione
nella graduatoria permanente
non costituisce elemento
valutabile nei corrispondenti
concorsi per titoli ed
esami.
5. Le graduatorie
permanenti sono utilizzabili
soltanto dopo l'esaurimento
delle corrispondenti
graduatorie compilate ai
sensi dell'articolo 17 del
decreto-legge 3 maggio 1988,
n.140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
luglio 1988, n.246, e
trasformate in graduatorie
nazionali dall'articolo
8-bis del decreto-legge
6 agosto 1988, n.323,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
ottobre 1988, n.426.
6. Le
disposizioni di cui al
presente articolo si
applicano anche ai
responsabili amministrativi
dei Conservatori di musica,
delle Accademie di belle arti
e delle Accademie nazionali
di arte drammatica e di
danza.
7. Ai fini
dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti del
personale di cui al comma 6,
le graduatorie concorsuali
previste dall'articolo 552,
comma 5-bis, sono
ripartite in graduatorie
provinciali".
|
3. Identico
|
4. L'indizione, lo
svolgimento dei concorsi e le
conseguenti assunzioni per
l'accesso alla terza
qualifica del personale ATA
delle Accademie e dei
Conservatori avvengono con le
modalità di cui al comma
5-bis dell'articolo 552
del testo unico, inserito
dalla lettera c) del
comma 2 del presente
articolo.
|
4. Identico
|
5. Il personale ATA
del Conservatorio di musica
di Trento è a carico della
provincia di Trento.
|
5. Identico
|
6. Nella prima
integrazione delle
graduatorie permanenti di cui
all'articolo 553 del testo
unico, come sostituito dal
comma 3 del presente
articolo, hanno titolo
all'inclusione oltre al
personale che chiede il
trasferimento dalla
corrispondente graduatoria di
altra provincia:
a) coloro che
siano in possesso dei
requisiti richiesti dalle
norme previgenti per la
partecipazione ai soppressi
concorsi per soli titoli;
b) coloro che
abbiano superato le prove di
un analogo precedente
concorso per titoli ed esami
e siano inseriti, alla data
di entrata in vigore della
presente legge, in una
graduatoria per l'assunzione
del personale non di ruolo.
Si prescinde da quest'ultimo
requisito per il personale
che abbia superato le prove
dell'ultimo concorso per
titoli ed esami bandito
anteriormente alla data di
entrata in vigore della
presente legge.
|
6. Identico
|
7. Il regolamento di cui
al comma 3 dell'articolo
401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6
dell'articolo 1 della
presente legge,
stabilisce anche le modalità
della prima integrazione
delle graduatorie
permanenti.
|
7. Identico
|
8. Il personale che
alla data di entrata in
vigore della presente legge è
inserito nelle graduatorie
del concorso per soli titoli
in due province, ferma
restando tale collocazione,
indica una delle due province
ai fini dell'assunzione come
supplente.
|
8. Identico
|
9. L'articolo 557 del
testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 557. - (Concorsi
riservati) - 1. Una quota
del 30 per cento e,
rispettivamente, del 40 per
cento dei posti disponibili
annualmente nelle dotazioni
della seconda e terza
qualifica di cui all'articolo
51 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del
comparto "Scuola", pubblicato
nel supplemento ordinario
n.109 alla Gazzetta
Ufficiale n.207 del 5
settembre 1995, è conferita
agli impiegati di ruolo delle
qualifiche immediatamente
inferiori, che siano inseriti
in graduatorie permanenti,
periodicamente integrabili
previo conseguimento di una
idoneità in appositi concorsi
riservati.
2. Ai concorsi
riservati di cui al comma 1
possono partecipare gli
impiegati di ruolo delle
qualifiche immediatamente
inferiori anche se privi del
titolo di studio richiesto
per l'ammissione alla
qualifica cui aspirano,
purchè in possesso del titolo
di studio richiesto per la
qualifica di appartenenza e
di una anzianità di almeno
cinque anni di servizio di
ruolo o, a prescindere da
tale anzianità, se in
possesso del titolo di studio
richiesto per la qualifica
cui accedono, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo
556, comma 4, per particolari
attività tecniche o
specialistiche.
3. I concorsi
riservati per la seconda
qualifica sono per esami. Gli
esami consistono nelle due
prove scritte e nel colloquio
previsti dall'articolo 552
per i concorsi pubblici.
4. Il concorso
riservato per la terza
qualifica è per titoli,
integrato da una o più prove
pratiche attinenti alle
mansioni
proprie del profilo
professionale e del ruolo per
cui il concorso viene
indetto.
5. L'integrazione
delle graduatorie permanenti
di cui al comma 1 avviene
mediante l'inserimento dei
nuovi aspiranti risultati
idonei nei concorsi
riservati.
6. I concorsi
riservati sono banditi dagli
uffici dell'amministrazione
scolastica periferica sulla
base di una ordinanza del
Ministro della pubblica
istruzione, con periodicità
quadriennale ovvero in caso
di esaurimento delle
graduatorie permanenti di
cui al comma 1".
|
9. Identico
|
10. Le graduatorie dei
concorsi riservati vigenti
alla data di entrata in
vigore della presente legge e
quelle che saranno compilate
a seguito delle procedure dei
medesimi concorsi riservati
in corso di svolgimento sono
trasformate nelle graduatorie
permanenti di cui
all'articolo 557 del testo
unico, come sostituito dal
comma 9 del presente
articolo.
|
10. Identico
|
11. I modelli viventi
in possesso dei titoli di
studio previsti dalla tabella
I allegata al contratto
collettivo nazionale di
lavoro del comparto "Scuola",
pubblicato nel supplemento
ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n.
207 del 5 settembre 1995, per
l'accesso rispettivamente
alla III e IV qualifica del
personale ATA, che, alla data
di entrata in vigore della
presente legge, abbiano
prestato cinque anni di
servizio anche non
continuativo nelle Accademie
di belle arti e nei licei
artistici, sono inseriti, a
domanda, sulla base
dell'anzianità di servizio,
in graduatorie ad esaurimento
ai fini dell'assunzione in
ruolo sui posti annualmente
disponibili. L'inserimento
nella graduatoria per la III
qualifica è comunque
subordinato al superamento di
una prova di idoneità
all'espletamento delle
funzioni dello specifico
profilo, i cui contenuti e
modalità sono definiti con
ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione. I
modelli viventi in possesso
dei requisiti di servizio di
cui al presente comma sono
assunti con contratto di
durata annuale per un numero
di ore compreso tra le dieci
e le venti settimanali.
L'ulteriore fabbisogno di
modelli viventi nelle
Accademie di belle arti e nei
licei artistici è soddisfatto
mediante il ricorso a
contratti di prestazione
d'opera. I modelli viventi
che siano stati inclusi, ai
sensi del presente comma,
nelle graduatorie ad
esaurimento per l'assunzione
nei ruoli del personale ATA
hanno titolo altresì, a
domanda, alla precedenza
nell'assunzione con contratto
di lavoro a tempo
determinato, da parte dei
capi d'istituto delle
Accademie di belle arti e dei
licei artistici, nei
corrispondenti profili
professionali. Dalla data di
entrata in vigore della
presente legge l'articolo 275
del testo unico è abrogato.
In sede nazionale verrà
attivato un confronto fra
amministrazione scolastica e
organizzazioni sindacali
sulle modalità di attuazione
del presente comma. |
11. I modelli viventi
in possesso dei titoli di
studio previsti dalla tabella
I allegata al contratto
collettivo nazionale di
lavoro del comparto "Scuola",
pubblicato nel supplemento
ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n.
207 del 5 settembre 1995, per
l'accesso rispettivamente
alla III e IV qualifica del
personale ATA, che, alla data
di entrata in vigore della
presente legge, abbiano
prestato cinque anni di
servizio anche non
continuativo nelle Accademie
di belle arti e nei licei
artistici, sono inseriti, a
domanda, sulla base
dell'anzianità di servizio,
in graduatorie ad esaurimento
ai fini dell'assunzione in
ruolo sui posti annualmente
disponibili. L'inserimento
nella graduatoria per la III
qualifica è comunque
subordinato al superamento di
una prova di idoneità
all'espletamento delle
funzioni dello specifico
profilo, i cui contenuti e
modalità sono definiti con
ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione.
All'onere derivante dallo
svolgimento della predetta
prova di idoneità si provvede
entro il limite di spesa di
cui all'articolo 2, comma
4. I modelli viventi in
possesso dei requisiti di
servizio di cui al
presente comma sono
assunti, nei limiti del
fabbisogno annuale, con
contratto di durata annuale
per un numero di ore compreso
tra le dieci e le venti
settimanali. L'ulteriore
fabbisogno di modelli viventi
nelle Accademie di belle arti
e nei licei artistici è
soddisfatto mediante il
ricorso a contratti di
prestazione d'opera. I
modelli viventi che siano
stati inclusi, ai sensi del
presente comma, nelle
graduatorie ad esaurimento
per l'assunzione nei ruoli
del personale ATA hanno
titolo altresì, a domanda,
alla precedenza
nell'assunzione con contratto
di lavoro a tempo
determinato, da parte dei
capi d'istituto delle
Accademie di belle arti e dei
licei artistici, nei
corrispondenti profili
professionali. Dalla data di
entrata in vigore della
presente legge l'articolo 275
del testo unico è abrogato.
In sede nazionale verrà
attivato un confronto fra
amministrazione scolastica e
organizzazioni sindacali
sulle modalità di attuazione
del presente comma. |
Art. 7
(Insegnanti di sostegno)
|
Art. 7
(Insegnanti di sostegno)
|
1. Gli insegnanti in
possesso del titolo di
specializzazione previsto dal
decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970, e successive
modificazioni, che abbiano
prestato servizio nelle
scuole statali di ogni ordine
e grado per attività di
sostegno per almeno 360
giorni nel periodo compreso
tra l'anno scolastico
1989-1990 e la data di
entrata in vigore della
presente legge, di cui almeno
180 giorni a decorrere
dall'anno scolastico
1994-1995, sono ammessi alla
sessione riservata di esami
di cui all'articolo 2. Le
prove sono volte ad accertare
il possesso delle capacità
didattiche relativamente
all'integrazione scolastica
degli alunni portatori di
handicap in connessione
con le discipline di
competenza. Nelle operazioni
di nomina in ruolo sui posti
di sostegno nelle scuole di
ogni ordine e grado è data la
priorità al personale in
possesso del titolo di
specializzazione conseguito
ai sensi del citato decreto
del Presidente della
Repubblica n. 970 del 1975.
Nelle operazioni di
mobilità,al predetto personale è
riservato il 50 per cento
dei posti di sostegno
nelle scuole di ogni
ordine e grado.
2. Il servizio di
insegnamento su posti di
sostegno, prestato dai
docenti non di ruolo o con
rapporto di lavoro a tempo
determinato in possesso del
titolo di studio richiesto
per l'ammissione agli esami
di concorso a cattedra per
l'insegnamento di una delle
discipline previste dal
rispettivo ordine e grado di
scuola, è valido anche ai
fini del riconoscimento del
servizio di cui all'articolo
485 del testo unico. |
1. Identico |
Art. 8.
(Trasferimento di
personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello
Stato).
|
Art. 8.
(Trasferimento di
personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello
Stato).
|
1. Il personale ATA degli
istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado è a
carico dello Stato. Sono
abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di
tale personale da parte dei
comuni e delle province.
|
1. Identico
|
2. Il personale di
ruolo di cui al comma 1,
dipendente dagli enti locali,
in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data
di entrata in vigore della
presente legge, è trasferito
nei ruoli del personale ATA
statale ed è inquadrato nelle
qualifiche funzionali e nei
profili professionali
corrispondenti per lo
svolgimento dei compiti
propri dei predetti profili.
Relativamente a qualifiche e
profili che non trovino
corrispondenza nei ruoli del
personale ATA statale è
consentita l'opzione per
l'ente di appartenenza, da
esercitare comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
A detto personale vengono
riconosciuti integralmente
l'anzianità di servizio
maturata presso l'ente locale
di provenienza sia ai fini
economici, per la
ricostruzione del nuovo
trattamento economico, sia ai
fini giuridici, nonché il
mantenimento della sede in
fase di prima
applicazione.
|
2. Il personale di
ruolo di cui al comma 1,
dipendente dagli enti locali,
in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data
di entrata in vigore della
presente legge, è trasferito
nei ruoli del personale ATA
statale ed è inquadrato nelle
qualifiche funzionali e nei
profili professionali
corrispondenti per lo
svolgimento dei compiti
propri dei predetti profili.
Relativamente a qualifiche e
profili che non trovino
corrispondenza nei ruoli del
personale ATA statale è
consentita l'opzione per
l'ente di appartenenza, da
esercitare comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
A detto personale vengono
riconosciuti ai fini
giuridici ed economici
l'anzianità maturata presso
l'ente locale di provenienza
nonché il mantenimento della
sede in fase di prima
applicazione in presenza
della relativa disponibilità
del posto.
|
3. Il personale
di ruolo che riveste il
profilo professionale di
insegnante tecnico-pratico o
di assistente di cattedra
appartenente al VI livello
nell'ordinamento degli enti
locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche
statali, è analogamente
trasferito alle dipendenze dello Stato ed
è inquadrato nel ruolo degli
insegnanti
tecnico-pratici.
|
3. Identico
|
4. Il trasferimento
del personale di cui ai commi
2 e 3 avviene gradualmente,
secondo tempi e modalità da
stabilire con decreto del
Ministro della pubblica
istruzione, emanato di
concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica e
per la funzione pubblica,
sentite l'Associazione
nazionale comuni italiani
(ANCI), l'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti
montani (UNCEM) e l'Unione
delle province d'Italia
(UPI), tenendo conto delle
eventuali disponibilità di
personale statale conseguenti
alla razionalizzazione della
rete scolastica, nonchè della
revisione delle tabelle
organiche del medesimo
personale da effettuare ai
sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera c),
del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni; in
relazione al graduale
trasferimento nei ruoli
statali sono stabiliti, ove
non già previsti, i criteri
per la determinazione degli
organici delle categorie del
personale trasferito.
|
4. Identico
|
5. A decorrere
dall'anno in cui hanno
effetto le disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 si
procede alla progressiva
riduzione dei trasferimenti
statali a favore degli enti
locali in misura pari alle
spese comunque sostenute
dagli stessi enti nell'anno
finanziario precedente a
quello dell'effettivo
trasferimento del personale;
i criteri e le modalità per
la determinazione degli oneri
sostenuti dagli enti locali
sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'interno,
emanato entro quattro mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e
della programmazione
economica, della pubblica
istruzione e per la funzione
pubblica, sentite l'ANCI,
l'UNCEM e l'UPI. |
5. Identico |
Art. 9.
(Norme sul personale
dell'organico provvisorio
necessario per assicurare il
funzionamento iniziale dei
provveditorati agli studi
delle province di nuova
istituzione).
|
Art. 9.
(Norme sul personale
dell'organico provvisorio
necessario per assicurare il
funzionamento iniziale dei
provveditorati agli studi
delle province di nuova
istituzione).
|
1. Le assegnazioni del
personale sui posti
dell'organico provvisorio
necessario per assicurare il
funzionamento iniziale dei
provveditorati agli studi
delle province di nuova
istituzione cessano con la
stipulazione dei contratti di
lavoro a tempo indeterminato
dei vincitori dei concorsi
indetti per la copertura dei
posti di organico negli
uffici predetti, determinati
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30
luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n.18
alla Gazzetta Ufficiale
n.23 del 29 gennaio 1997.
Allo stesso personale è
comunque consentita l'opzione
per la permanenza nella sede
già assegnata con priorità
rispetto all'assegnazione
della sede ai vincitori dei
concorsi predetti. In
relazione alle opzioni
esercitate dal predetto
personale, i vincitori dei
concorsi possono essere
assegnati su posti vacanti di
provveditorati agli studi
anche di altre regioni.
|
1. Identico |
Art. 10.
(Proroga di
graduatorie
per ispettore
tecnico).
|
Art. 10.
(Proroga di
graduatorie
per ispettore
tecnico).
|
1. La proroga stabilita
dall'articolo 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, si
applica, fino al 31 dicembre
1999, anche agli idonei delle
graduatorie dei concorsi a
posti di ispettore tecnico
del Ministero della pubblica
istruzione, indetti con i
decreti del Ministro della
pubblica istruzione del 6
luglio 1984, pubblicati nel
supplemento ordinario n. 16
alla Gazzetta Ufficiale
n. 264 del 25 settembre 1984,
e del 23 maggio 1988,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4^ serie
speciale, n. 90 del 15
novembre 1988, e con i
decreti del medesimo Ministro
del 21 giugno 1988,
pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4^ serie
speciale, n. 2 del 10 gennaio
1989, approvate in data
antecedente al limite
temporale indicato nel
medesimo articolo 22, comma
8, della citata legge n. 724
del 1994. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 39,
commi 2 e 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. |
1. Identico |
Art. 11
(Disposizioni varie)
|
Art. 11
(Disposizioni varie)
|
1. Al testo unico sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma
1 dell'articolo 213, le
parole: "e dai docenti
dell'Accademia" sono
sostituite dalle seguenti:
"dai docenti e dagli
assistenti
dell'Accademia";
b) dopo il
comma 2 dell'articolo 214, è
inserito il seguente:
"2-bis. Gli
assistenti fanno parte delle
commissioni d'esame.";
c) il comma
4 dell'articolo 239 è
abrogato;
d) al comma
1 dell'articolo 251 le
parole: "Gli orari e i
programmi di insegnamento e"
sono sostituite dalle
seguenti: "Gli orari di
insegnamento e i
programmi";
e) il comma
8 dell'articolo 252 è
sostituito dal seguente:
"8. Le commissioni
d'esame sono composte da
docenti dell'istituto e, per
gli esami di compimento dei
periodi inferiore e medio e
di diploma nei Conservatori
di musica, sono integrate da
uno o due membri esterni.
Esse sono nominate dal
direttore dell'istituto e
sono presiedute dallo stesso
direttore o da un docente di
ruolo o, in mancanza, da un
docente non di ruolo.";
f) al comma 1
dell'articolo 257, la lettera
b) è sostituita
dalla seguente:
"b) delibera le
spese a carico del bilancio
dell'istituto e determina il
limite di somma che il
presidente del consiglio di
amministrazione è autorizzato
a spendere direttamente con
propri provvedimenti;".
|
1. Identico
|
2. I docenti che
abbiano superato le prove del
concorso per titoli integrato
da un colloquio per l'accesso
ai ruoli del personale
direttivo, indetto, ai sensi
dell'articolo 9, comma
1-bis, del
decreto-legge 6 novembre
1989, n.357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n.417,
ancorchè ammessi con riserva,
possono essere immessi nei
predetti ruoli purchè in
possesso dei prescritti
requisiti alla data di
scadenza del termine
stabilito per la
presentazione della domanda
di partecipazione al concorso
medesimo. L'assunzione e
l'assegnazione della sede
avverranno sulla base di
graduatorie da utilizzare
dopo l'esaurimento di quelle
relative ai docenti di cui al
predetto articolo 9, comma
1-bis, e da compilare
secondo i medesimi criteri e
modalità. Le immissioni in
ruolo sono effettuate nei
limiti del 50 per cento dei
posti annualmente vacanti e
destinati alla costituzione
di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in base alle
norme vigenti.
|
2. Identico
|
3. Il Ministro
della pubblica istruzione è
autorizzato a procedere alla
nomina in ruolo dei vincitori
dei concorsi per titoli ed
esami e, laddove occorra,
all'aggiornamento delle
graduatorie permanenti
anche qualora le graduatorie
dei precedenti concorsi non
siano state ancora registrate
dagli organi di controllo.
|
3. Identico
|
4. Il personale
docente che abbia superato
con riserva le prove scritte
e orali delle sessioni
riservate di abilitazione
indette ai sensi delle
ordinanze del Ministro della
pubblica istruzione nn. 394,
395 e 396 del 18 novembre
1989, e nn. 99, 100 e 101 del
9 aprile 1990, e che sia
stato escluso dalle relative
graduatorie pur essendo in
possesso dei requisiti
riconosciuti utili dalla
giurisprudenza del Consiglio
di Stato ai fini
dell'ammissione alle predette
sessioni riservate, indicati
nella circolare del Ministro
della pubblica istruzione 2
giugno 1997, n. 344, è da
considerare abilitato a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della
presente legge.
|
4. Identico
|
5. Restano comunque
valide le nomine in ruolo
disposte nella scuola materna
e nella scuola media, in
esecuzione di decisioni
giurisdizionali di primo
grado, sulla base delle graduatorie
dei concorsi indetti in prima
applicazione della legge 20
maggio 1982, n.270, sui posti
delle dotazioni organiche
aggiuntive determinate ai
sensi dell'articolo 20 della
medesima legge n.270 del
1982. Sono fatti salvi gli
effetti di tutti i
provvedimenti conseguenti
alle predette nomine adottati
fino alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Sui restanti posti delle
predette dotazioni organiche
non si procede ad ulteriori
nomine in ruolo.
|
5. Identico
|
6. Le graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami
a posti di preside negli
istituti professionali di
Stato, indetti con decreto
del Ministro della pubblica
istruzione del 19 aprile
1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4^
serie speciale,
n.56-bis del 17 luglio
1990, sono valide per la
nomina sui posti vacanti e
disponibili fino all'anno
scolastico 1998-1999.
|
6. Identico
|
7. Nelle province
autonome di Trento e di
Bolzano sono fatti salvi i
diritti dei vincitori dei
concorsi ordinari in fase di
svolgimento o già conclusi
alla data di entrata in
vigore della presente
legge.
|
7. Identico
|
8. Nel testo unico,
tutti i riferimenti ai
concorsi per soli titoli e
alle relative graduatorie,
sostituite dalle graduatorie
permanenti previste dagli
articoli 1 e 6 della presente
legge, si intendono
effettuati alle predette
graduatorie permanenti.
|
8. Identico
|
9. A decorrere
dall'anno scolastico
1999-2000, i corsi a
indirizzo musicale,
autorizzati in via
sperimentale, in atto
nella scuola media sono
ricondotti a ordinamento. In
tali corsi l'insegnamento di
strumento musicale
costituisce integrazione ed
arricchimento
dell'insegnamento
obbligatorio dell'educazione
musicale. Il Ministro della
pubblica istruzione con
proprio decreto stabilisce le
tipologie di strumenti
musicali insegnati, i
programmi, gli orari, le
prove d'esame e
l'articolazione delle
cattedre provvedendo anche
all'istituzione di una
specifica classe di concorso.
I docenti che hanno prestato
360 giorni di servizio
effettivo nell'insegnamento
sperimentale di strumento
musicale nella scuola media
nel periodo compreso tra
l'anno scolastico 1989-1990 e
la data di entrata in vigore
della presente legge, di cui
almeno
180 giorni a decorrere
dall'anno scolastico
1994-1995, e che sono in
possesso dell'abilitazione
all'insegnamento di
educazione musicale nella
scuola media sono inseriti, a
domanda, nelle graduatorie
permanenti di cui
all'articolo 401 del testo
unico, come sostituito dal
comma 6 dell'articolo 1 della
presente legge, da istituire
per la nuova classe di
concorso, ai fini
dell'assunzione in ruolo sui
posti disponibili a decorrere
dall'anno scolastico
1999-2000. I docenti non
abilitati, in possesso dei
predetti requisiti di
servizio, sono ammessi a
partecipare alla sessione
riservata di abilitazione
all'insegnamento, di cui
all'articolo 2, comma 4, che
sarà indetta per la nuova
classe di concorso, ai fini
dell'inclusione, a domanda,
nelle citate graduatorie
permanenti, dopo i docenti
già abilitati, per
l'assunzione in ruolo sui
posti disponibili a decorrere
dall'anno scolastico
1999-2000.
|
9. A decorrere
dall'anno scolastico
1999-2000, i corsi a
indirizzo musicale,
autorizzati in via
sperimentale nella scuola
media e funzionanti
nell'anno scolastico
1998-1999, sono ricondotti
a ordinamento. In tali corsi
lo specifico
insegnamento di strumento
musicale costituisce
integrazione
interdisciplinare ed
arricchimento
dell'insegnamento
obbligatorio dell'educazione
musicale. Il Ministro della
pubblica istruzione con
proprio decreto stabilisce le
tipologie di strumenti
musicali insegnati, i
programmi, gli orari, le
prove d'esame e
l'articolazione delle
cattedre provvedendo anche
all'istituzione di una
specifica classe di concorso
di strumento musicale.
I docenti che hanno prestato
360 giorni di servizio
effettivo nell'insegnamento
sperimentale di strumento
musicale nella scuola media
nel periodo compreso tra
l'anno scolastico 1989-1990 e la
data di entrata in vigore
della presente legge, di cui
almeno 180 giorni a decorrere
dall'anno scolastico
1994-1995, sono immessi in
ruolo su tutti i posti
annualmente disponibili a
decorrere dall'anno
scolastico 1999-2000 ai sensi
della normativa vigente. Al
tal fine essi sono
inseriti, a domanda, nelle
graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo
unico, come sostituito dal
comma 6 dell'articolo 1 della
presente legge, da istituire
per la nuova classe di
concorso dopo
l'espletamento della sessione
riservata di cui al
successivo periodo. Per i
docenti che non siano in
possesso dell'abilitazione
all'insegnamento di
educazione musicale nella
scuola media l'inclusione
nelle graduatorie permanenti
è subordinata al superamento
della sessione riservata di
esami di abilitazione
all'insegnamento, da indire
per la nuova classe di
concorso ai sensi
dell'articolo 2, comma 4,
consistente in un prova
analoga a quella di cui
all'articolo 3, comma 2,
lettera b).
|
10. I docenti di
educazione fisica nella
scuola media e nella scuola
secondaria di secondo grado
nonchè di educazione musicale
nella scuola media, mantenuti
in servizio ai sensi degli
articoli 43 e 44 della legge
20 maggio 1982, n.270, ed
inclusi nelle graduatorie
provinciali compilate ai
sensi dei citati articoli e
dell'articolo 15 della legge
16 luglio 1984, n.326, sono
gradualmente assunti a tempo
indeterminato nei limiti dei
posti che vengono annualmente
accantonati per gli stessi in
ambito provinciale prima
delle operazioni di mobilità
territoriale e professionale.
Nel caso di ulteriore
disponibilità per le
assunzioni a tempo
indeterminato risultanti dopo
le operazioni di
trasferimento e di passaggio,
le assunzioni dei predetti
docenti sono effettuate sul
contingente dei posti
destinato ai docenti inclusi
nelle graduatorie permanenti
di cui all'articolo 401 del
testo unico, come sostituito
dall'articolo 1, comma 6,
della presente legge.
|
10. Identico
|
11. I docenti di
educazione fisica di cui al
comma 10 hanno titolo
all'immissione in ruolo, per
detto insegnamento, nella
provincia in cui prestano
servizio alla data di entrata
in vigore della presente
legge, con precedenza
rispetto ai docenti inclusi
nelle graduatorie nazionali
formulate ai sensi
dell'articolo 8-bis
del decreto-legge 6 agosto
1988, n.323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
ottobre 1988, n.426.
|
11. Identico
|
12. Per gli ispettori
tecnici inquadrati nel
relativo ruolo unico ai sensi
del comma 8 dell'articolo 5
del decreto-legge 6 novembre
1989, n.357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n.417, la
retribuzione individuale di
anzianità, prevista dal comma
1 dell'articolo 41 del
contratto collettivo
nazionale di lavoro del
personale con qualifica
dirigenziale del comparto
"Ministeri", sottoscritto il
9 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario
n.12 alla Gazzetta
Ufficiale n.17 del 22
gennaio 1997, determinata al
1^ gennaio 1991 in base
all'applicazione del primo
comma dell'articolo 4 del
decreto-legge 27 settembre
1982, n.681, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
novembre 1982, n.869, viene
rideterminata con il
procedimento di cui al comma
1 dell'articolo 4 del decreto
del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988,
n.399, a decorrere dal 1^
gennaio 1998. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente comma, valutato in
lire 2.677 milioni per
ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001, si provvede
mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
pubblica istruzione. Il
Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per
l'attuazione della presente
legge.
|
12. Identico
|
13. L'articolo 473,
comma 2, secondo periodo, del
testo unico deve intendersi
nel senso che nei corsi con
valore abilitante la presenza
di personale docente
universitario e di personale
direttivo della scuola è
garantita in modo cumulativo
o alternativo.
|
13. Identico
|
14. Il comma 1
dell'articolo 489 del testo
unico è da intendere nel
senso che
il servizio di
insegnamento non di ruolo
prestato a decorrere
dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come
anno scolastico intero se ha
avuto la durata di almeno 180
giorni oppure se il servizio
sia stato prestato
ininterrottamente dal 1^
febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio
finale.
|
14. Identico
|
15. All'articolo
28-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, introdotto
dall'articolo 1 del decreto
legislativo 6 marzo 1998, n.
59, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3,
secondo periodo, le parole:
"e, limitatamente al primo
corso concorso, coloro che
hanno effettivamente
ricoperto per almeno un
triennio la funzione di
preside incaricato" sono
soppresse;
b) al medesimo
comma 3 sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi:
"Nel primo corso concorso,
bandito per il numero di
posti determinato ai sensi
del comma 2 dopo l'avvio
delle procedure di
inquadramento di cui
all'articolo 25-ter, il
50 per cento dei posti così
determinati è riservato a
coloro che abbiano
effettivamente ricoperto per
almeno un triennio la
funzione di preside
incaricato previo superamento
di un esame di ammissione a
loro riservato. Ai fini
dell'accesso al corso di
formazione il predetto
personale viene graduato
tenendo conto dell'esito del
predetto esame di ammissione,
dei titoli culturali e
professionali posseduti e
dell'anzianità di servizio
maturata quale preside
incaricato";
c) al comma 5,
secondo periodo, le parole:
"il 40 per cento" sono
sostituite dalle seguenti:
"il 50 per cento".
|
15. Identico |
Art. 12.
(Disposizioni concernenti
i docenti di cui all'articolo
3, comma 22, della legge 24
dicembre 1993, n. 537).
|
Art. 12.
(Disposizioni concernenti
i docenti di cui all'articolo
3, comma 22, della legge 24
dicembre 1993, n. 537).
|
1. I docenti di cui
all'articolo 3, comma 22,
quarto periodo, della legge
24 dicembre 1993, n. 537,
sono immessi in ruolo
dall'anno scolastico 1998-1999 e,
ove necessario, utilizzati
per la sostituzione del
personale docente. |
1. A decorrere
dall'anno scolastico
1999-2000 i docenti di cui
all'articolo 3, comma 22,
quarto periodo, della legge
24 dicembre 1993, n. 537,
sono immessi in ruolo.
All'onere finanziario
derivante dal presente
articolo, valutato in lire
1.259 milioni per l'anno
1999, in lire 3.131 milioni
per l'anno 2000 e in lire
1.227 milioni per l'anno
2001, si provvede mediante
l'utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica
istruzione. |
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