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Direttiva Ministeriale n. 221
22 settembre 1999
VEDUTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, in particolare gli artt. 3 e 14;
VEDUTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VEDUTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, in particolare le disposizioni della Parte II, Titolo VIII, Capo I, concernenti la scuola materna non statale;
VEDUTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante il "Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241", e successive modificazioni e integrazioni;
VEDUTA la legge 23 dicembre 1998, n. 454, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999;
VEDUTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, in particolare la tabella 07 (stato di previsione di spesa del Ministero della pubblica istruzione) - unità previsionale di base 10 - scuola materna - Cap.1463 intitolato "Spese per la partecipazione alla realizzazione del sistema pre-scolastico integrato", dove è iscritto lo stanziamento di lire 220 miliardi sia in termini di competenza che di cassa;
VEDUTA la direttiva generale n.105 del 16.4.1999 per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'esercizio 1999, con particolare riferimento alla parte dell'allegato A della stessa direttiva riguardante il centro di responsabilità n. 10 - Servizio per la scuola materna;
VEDUTO il protocollo d'intesa tra Ministero della pubblica istruzione, A.N.C.I. e F.I.S.M. per l'utilizzazione del suddetto stanziamento di Lire 220 miliardi iscritto al Capitolo 1463, sottoscritto in data 7 settembre 1999;
CONSIDERATO che per l'attuazione del sopra menzionato protocollo d'intesa occorre procedere all'emanazione di una apposita direttiva, precisando finalità e destinazione dei fondi iscritti sul Capitolo 1463;
DECRETA
Art. 1
Finalità e destinazione
1. Lo stanziamento di Lire 220 miliardi, iscritto al Capitolo 1463 dello stato di previsione di spesa del Ministero della pubblica istruzione dell'anno finanziario 1999, è attribuito a tutte le scuole dell'infanzia non statali autorizzate, per la generalizzazione del servizio e per la sua ulteriore qualificazione, con vincolo di destinazione ed in aggiunta ad altri interventi economici da parte di Regioni e Comuni.
Art. 2
Generalizzazione
1. La generalizzazione del servizio presuppone un'espansione dell'offerta formativa - previo il consolidamento delle scuole esistenti - con l'obiettivo di realizzare progressivamente condizioni paritarie per l'accesso di tutti i bambini e le bambine al sistema prescolastico integrato.
2. Alla generalizzazione è destinata una quota pari a Lire 180 miliardi dello stanziamento indicato al precedente art. 1.
3. Ai fini della ripartizione dei fondi da destinare alla generalizzazione sarà applicato un parametro unitario per sezione.
4. In considerazione delle previste innovazioni di carattere normativo che determineranno una diversa consistenza e articolazione del Capitolo 1463, per l'anno 1999 la suddetta quota di Lire 180 miliardi sarà assegnata direttamente ai gestori delle scuole materne non statali tramite i Provveditorati agli Studi che ne informeranno i Comuni. I dati relativi alle sezioni di scuole materne non statali, gestite da enti pubblici diversi dallo Stato e da soggetti giuridici privati, sono comunicati al Servizio Scuola Materna del Ministero dai competenti Provveditori agli studi.
ART. 3
Qualificazione
1. La qualificazione mira ad un'elevazione della qualità della scuola, al potenziamento e/o creazione di coordinamenti pedagogico-didattici, al rafforzamento e/o sperimentazione di modalità di rapporto fra scuola, famiglia ed enti locali, di servizi comuni all'intero sistema della scuola dell'infanzia, con particolare riferimento all'inserimento dei bambini portatori di handicap e dei bambini extracomunitari.
2. Alla qualificazione è destinata una quota pari a Lire 35 miliardi.
3. I fondi relativi alla qualificazione, indicati al precedente comma 2 del presente articolo, per l'anno 1999, sulla base di progetti specifici definiti d'intesa con le scuole dell'infanzia non statali presenti sul territorio, verranno assegnati ai Comuni che li destineranno alle singole scuole. Tali progetti dovranno essere inviati dai Comuni al Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna - entro il termine del 31 ottobre 1999.
ART. 4
Interventi perequativi
1. La residua quota, pari a Lire 5 miliardi, è da destinare dal Ministero ad interventi perequativi e a necessità che dovessero emergere, anche in relazione ad eventuali ulteriori iniziative volte alla migliore realizzazione del sistema prescolastico integrato.
ART. 5
Monitoraggio e verifica
1. Entro i tre mesi successivi al termine di cui al precedente art. 3, comma 3, il Ministero della P.I. procederà al monitoraggio e alla verifica degli interventi effettuati al fine di accertarne la rispondenza agli obiettivi suindicati. Le modalità operative per il monitoraggio e la verifica saranno indicate in apposita circolare.
ART. 6
Disposizioni finali
1. Il protocollo d'intesa citato nelle premesse è allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante.
2. La presente direttiva è inviata alla Corte dei Conti per il tramite dell'Ufficio Centrale per il Bilancio.
3. In attesa degli esiti del controllo, al fine di non vanificare l'operatività delle dipendenti strutture e la tempestività, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, il Servizio Scuola Materna ed i Provveditorati agli studi orienteranno con immediatezza la programmazione operativa e le conseguenti azioni agli obiettivi fissati con la presente.
IL MINISTRO
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