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Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(in SO n. 163/L alla GU 30 agosto 1999, n. 203)
Riforma dell'organizzazione del governo
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11,
comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo
1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTI l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri , adottata nella riunione
del 4 giugno 1999;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5
della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 luglio
1999;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri
EMANA
il seguente decreto legislativo
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno
1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per la
razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione
di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello stato.
2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate
nel senso della attribuzione allo stato, alle sue amministrazioni o a enti pubblici
nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni,
agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei
decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(omissis)
TITOLO IV
I MINISTERI
CAPO XI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Articolo 49
(Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. E' istituito il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca
scientifica e tecnologica.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca
scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad
altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.
Articolo 50
(Aree funzionali)
1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione scolastica,
ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n.23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione
universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.
Articolo 51
(Ordinamento)
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.
(omissis)
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITÀ E RICERCA, DI
POLITICHE AGRICOLE
Articolo 75
Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria
1. Le disposizioni relative al ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore
fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione
organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale
generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica
l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.59.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
- individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra
essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;
- eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato a ufficio
dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a
tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con
particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione e affari
economici.
3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il
ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di
livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa,
che esercitano tra le funzioni residuate allo stato in particolare quelle inerenti
all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le
amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le
agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma
restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle
istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in
materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo
collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello stato, della regione e delle
autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli
obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400. A decorrere dalla entrata in vigore del
regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione
all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza
e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati
agli studi.
4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria
è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le
dotazioni organiche di personale previste dal decreto del presidente del consiglio dei
ministri del 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il ministro della
pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli
organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano
l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è
altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e
riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze
dell'amministrazione.
(omissis)
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