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DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Decreto Interministeriale n. 184
Roma, 23 luglio 1999
VISTO l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo degli Enti Locali allo Stato con i relativi oneri:
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente l'attribuzione dell'autonomia didattica ed organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi e tenuto conto che tale conferimento comporta, nella generalità delle situazioni, la uniforme attribuzione alle istituzioni scolastiche di carichi di lavoro amministrativi e gestionali;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed, in particolare, l'art. 548, nonché la tabella n. 3, costituente parte integrante dello stesso decreto;
VISTE le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996 n. 354 e 22 luglio 1997 n. 447 concernenti la determinazioni degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare il titolo IV, capo III, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed Enti locali;
CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 8 sopra citato, al comma 4, prevede che il trasferimento del personale in questione, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge (25/5/99), avviene secondo modalità e tempi da stabilire con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.),l' Unione Province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.)
CONSIDERATO che il trasferimento avviene nei ruoli dei personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili;
CONSIDERATO che il comma 2 dell'art.8 citato consente al personale in possesso di qualifiche e profili che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli del personale ATA statale di optare per la permanenza nell'ente locale di appartenenza, comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 124/99;
RITENUTO opportuno fornire gli elementi utili per la individuazione della corrispondenza fra le qualifiche e profili, posseduti dal personale da trasferire, con quelle previste dal CCNL per il personale ATA statale;
CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dei commi I, IV e V dell'art.8 della legge 3/5/1999, n.124 citata, sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di personale ATA da parte degli Enti Locali e che lo Stato dovrà assumere le funzioni in precedenza assicurate dagli Enti medesimi;
CONSIDERATO, in particolare, che, al fine di assicurare la copertura finanziaria occorrente alla applicazione della norma in parola, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli Enti Locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi Enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale;
CONSIDERATO, conseguentemente, che personale di ruolo avente titolo al trasferimento di cui al II comma del medesimo art.8 non può che essere "personale-funzione", da intendersi correlato alla presenza di personale ATA a prescindere dalla individuazione nominativa;
CONSIDERATO, altresì, che l'Ente locale provvedeva al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nel ruoli statali, costituisce uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere va assunto dallo Stato per effetto del citato articolo 8 della legge 124/99;
CONSIDERATO, altresì, che in alcune realtà l'Ente locale ha assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;
CONSIDERATO, conseguentemente, che lo Stato al fine di assicurare il servizio nelle scuole deve subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti);
INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale dei comparti Scuola ed Enti Locali;
ACQUISITO il concerto dei Ministri dell'Interno, dei Tesoro, Bilancio Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica;
SENTITI l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Unione Province Italiane (UPI) nonché l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM);
VISTO il parere della Conferenza Stato città e Autonomie Locali, pronunciato nella seduta dei 22 luglio 1999;
DECRETA
Art. 1
Il personale ATA di ruolo dipendente dagli Enti Locali e in servizio, alla data del 25 maggio 1999, nelle istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di funzioni e compiti demandati per legge agli Enti Locali, in sostituzione dello Stato, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale.
Art. 2
Il trasferimento dagli Enti Locali allo Stato delle funzioni e del personale ATA, di cui al precedente art. 1, è disciplinato nei termini e con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Art. 3
Gli Enti Locali provvederanno, fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla applicazione del CCNL del comparto e Regioni e Autonomie locali , del personale di ruolo che passa allo Stato per effetto dell'art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124. Con successivi decreti, anche collettivi, dei Provveditori agli Studi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dagli Enti Locali cedenti, verrà corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1.1.2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito.
Con successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del Comparto Scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli Enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali, al sensi dell'art. 34 del D.L.vo n. 29/1993 e dell'art. 47 della L. n. 428/1990.
Gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dal Provveditori agli Studi.
Art. 4
Per l'a.s. 1999-2000 gli incarichi a tempo determinato sui posti di dotazione organica già degli Enti locali, sono conferiti, dagli Enti stessi per la durata necessaria. Gli Enti provvederanno alla relativa retribuzione fino al 31.12. 1999.
Dal 1 gennaio 2000 gli stessi incarichi, ove se ne evidenzi la necessità della prosecuzione, saranno confermati, con oneri a carico dello Stato, dai Provveditori agli Studi che, anche ai fini retributivi degli interessati, adotteranno i conseguenti provvedimenti formali di prosecuzione, fino alla scadenza.
Dal 1.1.2000 eventuali ulteriori nomine a tempo determinato verranno conferite dai competenti capi d'istituto. A tal fine, limitatamente alle figure professionali già degli Enti Locali, le graduatorie di istituto degli aspiranti alla nomina a tempo determinato saranno costituite tenendo conto della inclusione degli interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli Enti medesimi entro il 31.8.1999.
Nella disciplina del conferimento delle nomine a tempo determinato si provvederà alla equiparazione del servizio reso quale supplente ATA Enti Locali all'analogo servizio reso alle dipendenze dello Stato.
Art. 5
A decorrere dal 1 gennaio 2000, Il personale di ruolo alla data del 25.5.1999 presso gli Enti locali, in servizio presso scuole statali e trasferito nel ruoli dello Stato è collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza, previsti dal CCNL - Scuola (26 maggio 1999. G.U. Serie Generale n. 109, del 9.6.1999.)
E' parimenti collocato, nelle aree e funzioni di cui al comma precedente, il personale di ruolo assunto dagli Enti Locali successivamente alla data predetta entro e non oltre il 31/12/1999, in sostituzione del personale di cui al comma precedente che abbia lasciato il servizio, o per la copertura di posti di organico vacanti, a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento indette prima del 25.5.1999.
Art. 6
In considerazione del fatto che le categorie dei CCNL - comparto Enti Locali (31 marzo 1999) comprendono, nella generalità una pluralità di profili - che, comunque, includono anche funzioni previste nei profili statali - la corrispondenza è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti, in sede di inquadramento, agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché si ritrovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche per le quali la competenza a fornire personale ATA era demandata per legge agli Enti Locali in sostituzione dello Stato.
Per il personale dipendente dagli Enti Locali, ai fini del trasferimento nei ruoli statali, viene unita la tabella esemplificativa di corrispondenza fra profili degli Enti Locali e quelli statali (allegato A) che fa parte integrante del presente decreto.
Il personale degli Enti Locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/99, la cui qualifica o profilo di appartenenza - in base a quanto stabilito nei precedenti commi - non trovino corrispondenza nel ruolo del personale ATA statale, può optare, per la permanenza nell'ente locale, entro il termine perentorio del 24 agosto 1999.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di opzione, l'ente locale di appartenenza con atto scritto accoglie o rifiuta la richiesta di permanenza, sulla base di quanto indicato nel presente decreto.
Il personale di cui al terzo comma del presente articolo potrà revocare l'opzione entro 30 giorni dagli esiti della contrattazione di cui al precedente art. 3.
Art. 7
Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale.
Art. 8
Al personale già dipendente dagli Enti Locali e trasferito allo Stato, verrà riconosciuto il diritto alla assegnazione della medesima sede di servizio occupata nell'a.s. 1998-99. In caso di indisponibilità del posto si provvederà, per l'anno scolastico 2000/2001, alle utilizzazioni secondo i vigenti contratti decentrati.
Art. 9
Lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli Enti Locali alla data del 24.5.1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.
Ai fini predetti, le autorità scolastiche periferiche e gli Enti Locali competenti stipuleranno, entro il 31.12.1999, apposite convenzioni che individuino le modalità di subentro nei contratti i quali, ferma la rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente, potranno essere frazionati in corrispondenza dì singole istituzioni scolastiche.
Ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli Enti Locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25.5.1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'Ente Locale in sostituzione dello Stato.
Il subentro da parte dello Stato in dette convenzioni avviene ad ogni 1° gennaio successivo alla stabilizzazione dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.
Ai lavoratori di cui al III e IV comma del presente articolo, si applicano le provvidenze previste dall'art.12 del D.L.vo 1/12/1997,n.468 e dall'art. 45, VIII comma, della legge 17/5/1999,n. 144 ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA corrispondenti alla attività svolta.
Art.10
Gli assistenti di cattedra e insegnanti tecnico-pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di servizio alla data del 25/5/1999.
Art. 11
Al fine di consentire alle autorità scolastiche locali l'adozione dei provvedimenti di trasferimento allo Stato delle funzioni ATA già assicurate dagli Enti Locali, viene effettuata d'intesa con gli Enti stessi una rilevazione delle posizioni individuali e convenzionali da acquisire.
La rilevazione riguarderà anche l'utilizzo di risorse umane in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.
Al fine di monitorare le modalità del trasferimento previsto dal presente decreto, verrà costituita apposita commissione mista, con i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, del Lavoro e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, coordinata dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto con:
Il Ministro dell'Interno
Il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica
Il Ministro per la Funzione Pubblica
Tabella esemplificativa dei profili Stato - ATA Enti Locali
Personale ATA Scuole (CCNL 26.5.1999)
Coll. Scolastico |
Personale ATA Enti Locali (CCNL 31.3.1999)
(CCNL 1.4.1999)
Qualifiche e profili professionali delle Categorie A e D per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad esempio: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, operatore scolastico, operatore tecnico, operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Custode, Marinaio, Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia. |
Assistente Amm.vo |
Qualifiche e profili professionali della Categoria B per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad esempio: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amm.vo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amm.vo, Esecutore amm.vo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo. Qualifiche e profili professionali della categoria C, per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad esempio: Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore Amni.vo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca. |
Assistente tecnico |
Qualifiche e profili professionali della categoria B per i quali è previsto svolgimento di mansioni corrispondenti, quali ad esempio: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico, Collaboratore professionale nostromo, Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Capo bidello, Magazziniere, Aiutante di laboratorio |
Responsabile amministrativo
(fino al 31.8.2000)
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Qualifiche e profili professionali della categoria D, per i quali è previsto svolgimento di mansioni corrispondenti quali, ad esempio: Segretario ragioniere economo, Segretario scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici, Funzionario amministrativo, Funzionario contabile, Funzionario ammi.vo contabile, istruttore direttivo ammi.vo, Istruttore direttivo contabile, Istruttore direttivo ammi.vo contabile |
Direttore dei servizi generali e amm.vi (profilo istituito con decorrenza 1.9.2000, nel quale confluiranno, dalla medesima data i
responsabili amministrativi).
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Personale A.T.A. scuole
Insegnanti tecnici pratici
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Personale ATA enti locali
Qualifiche e profili di VI caratterizzati dallo
svolgimento in modo prevalente di mansioni
corrispondenti (ad es. Insegnanti tecnici pratici,
ass. di cattedra) |
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