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Decreto del Presidente della Repubblica n.156 Roma, 9 aprile 1999
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567; Ritenuta la necessita' di arrecare modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, in particolare per quanto concerne una piu' comprensiva definizione delle attivita' scolastiche, l'utilizzazione nelle medesime di docenti in esubero, la costituzione formale delle associazioni studentesche, il completamento della disciplina della consulta provinciale e l'indicazione delle risorse finanziarie destinate al suo funzionamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999; il seguente regolamento: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5 -bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica): - Il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, reca: "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche". - Il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, reca: "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". Nota all'art. 1: Definizione delle attivita' scolastiche 1. All'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: Utilizzazione dei docenti in esubero 1. All'articolo 4, dopo il comma 9, e' inserito il seguente: Associazioni studentesche 1. All'articolo 5, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: Nota all'art. 4: Consulta provinciale 1. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza. 4. Al fine di assicurare continuita' di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non piu' di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta. 5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalita' organizzative. 6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale.". Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria): "4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualita' morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori". Disposizioni finanziarie 1. Dopo l' articolo 6, cosi' come sostituito dall'articolo 5, e' inserito il seguente: 2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, e' accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilita' sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalita'.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. SCALFARO Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 21 Indietro |
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