archivio.pubblica.istruzione.it top
spacer


Attenzione:
sezione in aggiornamento

Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente


Torna alla homepage




 
 Archivio News


Decreto del Presidente della Repubblica n.156


Roma, 9 aprile 1999



Oggetto: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attivita' integrative delle istituzioni scolastiche.


Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;

Ritenuta la necessita' di arrecare modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, in particolare per quanto concerne una piu' comprensiva definizione delle attivita' scolastiche, l'utilizzazione nelle medesime di docenti in esubero, la costituzione formale delle associazioni studentesche, il completamento della disciplina della consulta provinciale e l'indicazione delle risorse finanziarie destinate al suo funzionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a
il seguente regolamento:


Art. 1
Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

  1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

  2. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

  3. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

  4. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

  5. l'organizzazione del lavoro ed i raprorti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".

- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5 -bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica):
"5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto regolamento".

- Il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, reca: "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche".

- Il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, reca: "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Nota all'art. 1:
- Per il titolo del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, si veda nelle note alle premesse.


Art. 2.
Definizione delle attivita' scolastiche

1. All'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1 -bis. Tutte le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attivita' scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi postdiploma, attivita' extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attivita' svolte in base al presente regolamento.".


Art. 3.
Utilizzazione dei docenti in esubero

1. All'articolo 4, dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilita' di personale in esubero e secondo i criteri e le modalita' concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalita' di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonche' per il recupero delle scolarita'.".


Art. 4.
Associazioni studentesche

1. All'articolo 5, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca puo' costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione e' conferita ad uno studente maggiorenne.".

Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del codice civile:
"Art. 36 (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute). - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione".


Art. 5.
Consulta provinciale

1. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnicoscientifica. L' elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta e' convocata dal provveditore agli studi entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

  1. assicurare il piu' ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;

  2. formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;

  3. istituire, in collaborazione con il provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attivita' di orientamento;

  4. promuovere iniziative di carattere trasnazionale;

  5. designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.

4. Al fine di assicurare continuita' di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non piu' di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.

5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalita' organizzative.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale.".

Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria): "4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualita' morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori".


Art. 6.
Disposizioni finanziarie

1. Dopo l' articolo 6, cosi' come sostituito dall'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 6 -bis. - 1. Con le risorse finanziarie destinate alle attivita' previste dal presente regolamento sono, altresi', coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonche' il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative.

2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, e' accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilita' sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalita'.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SCALFARO

D'Alema
Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlinguer
Ministro della Pubblica Istruzione

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 21

Indietro

 
fasia
 
Archivio
delle news


Anno 2008
spacer
Anno 2007
spacer
Anno 2006
spacer
Anno 2005
spacer
Anno 2004
spacer
Anno 2003
spacer
Anno 2002
spacer
Anno 2001
spacer
Anno 2000
spacer
spacer
Anno 1998
 
spacer

spacer

Direzione generale per la comunicazione

© 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

Centralino 06 5849.1