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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO STAMPA


Riordino del Ministero della Pubblica Istruzione
e riforma degli Organi collegiali territoriali della scuola a livello centrale, regionale e locale


La riforma del ministero della Pubblica Istruzione sarà attuata entro il 2000. Il decreto legislativo di riordino dei ministeri, approvato oggi in prima lettura dal Consiglio dei ministri, prevede infatti che, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, le disposizioni relative si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Si potrà attuare così l'autonomia delle istituzioni scolastiche, liberando la scuola da un ministero burocratico e da uffici provinciali prevalentemente amministrativi.

Amministrazione centrale
Gli uffici centrali saranno organizzati in dipartimenti, non più di due, e in uffici di livello dirigenziale, non più di tre. Questi ultimi non sono equiparati ai dipartimenti, ma sono servizi autonomi di supporto all'esercizio di funzione di comune interesse ai dipartimenti, relativamente alle materie di informatizzazione, comunicazione e affari economici.

I dipartimenti non avranno più compiti gerarchici e gestionali ma lavoreranno per obiettivi e funzioni. L'assunzione di una larga autonomia organizzativa e didattica delle scuole, il trasferimento sul territorio delle funzioni relative al reclutamento e alla mobilità del personale, non rendono più necessaria una gestione verticale e gerarchica.

Amministrazione nel territorio
Sono soppresse le sovrintendenze regionali e i provveditorati agli studi. Ciò non vuol dire abbandonare le istituzioni scolastiche a se stesse, ma solo affermare che le scuole autonome non hanno più bisogno di tutela, bensì di consulenza e supporti per l'assolvimento di compiti e funzioni ad esse trasferite. Il centro organizzativo si sposta sui capoluoghi di regione.

L'amministrazione periferica sarà articolata, infatti, in direzioni generali di ambito regionale. Esse avranno come riferimento l'amministrazione centrale nel coordinamento operativo del Dipartimento del territorio. Ad esse spetta attuare gli ordinamenti generali dell'istruzione ed esercitano, tra le funzioni che restano allo Stato, quelle relative a:

  • attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome
  • rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali
  • rapporti con le università e le agenzie formative
  • reclutamento e mobilità del personale scolastico
  • assegnazione delle risorse finanziarie e di personale delle scuole

Nel territorio provinciale sono previsti servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, articolate anche per funzioni.

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola
a livello centrale, regionale e locale.

Con il riordino degli organi collegiali a livello centrale, regionale e territoriale si chiude il nuovo disegno di governo della scuola. Uno specifico decreto legislativo, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, disciplina e assicura rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola. Essi sono tre:

  • A livello centrale, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione passa dagli attuali 76 a 36 membri, di cui 15 sono eletti dalla componente elettiva del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali, 12 sono nominati dal ministro della Pubblica Istruzione, 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle D'Aosta, 3 ancora sono nominati dal ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dei Comuni. Resta in carica 5 anni.

  • A livello regionale, il Consiglio scolastico regionale dell'istruzione è costituito dai presidenti dei Consigli scolastici locali, da componenti eletti dalle rappresentanze delle scuole statali nei Consigli scolastici locali, da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle pareti sociali. Il numero complessivo dei componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale scolastico e varia da 14 a 16 se inferiore o superiore a 50mila. Resta in carica tre anni.

  • A livello territoriale, il Consiglio scolastico locale sostituisce gli attuali Distretti e Consigli scolastici provinciali. E' composto da rappresentanti eletti del personale della scuola del territorio, da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio delle medesime scuole, da due rappresentanti del personale amministrativo, da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, da tre rappresentanti degli studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti e da cinque rappresentanti designati dagli Enti locali. Il numero complessivo di componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale delle scuole statali nella misura di 14 o 16 se inferiore o superiore a 30mila. Resta in carica tre anni.


  • Roma, 4 giugno 1999

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