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UFFICIO STAMPA e riforma degli Organi collegiali territoriali della scuola a livello centrale, regionale e locale La riforma del ministero della Pubblica Istruzione sarà attuata entro il 2000. Il decreto legislativo di riordino dei ministeri, approvato oggi in prima lettura dal Consiglio dei ministri, prevede infatti che, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, le disposizioni relative si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Si potrà attuare così l'autonomia delle istituzioni scolastiche, liberando la scuola da un ministero burocratico e da uffici provinciali prevalentemente amministrativi.
Nel territorio provinciale sono previsti servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, articolate anche per funzioni. A livello centrale, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione passa dagli attuali 76 a 36 membri, di cui 15 sono eletti dalla componente elettiva del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali, 12 sono nominati dal ministro della Pubblica Istruzione, 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle D'Aosta, 3 ancora sono nominati dal ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dei Comuni. Resta in carica 5 anni. A livello regionale, il Consiglio scolastico regionale dell'istruzione è costituito dai presidenti dei Consigli scolastici locali, da componenti eletti dalle rappresentanze delle scuole statali nei Consigli scolastici locali, da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle pareti sociali. Il numero complessivo dei componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale scolastico e varia da 14 a 16 se inferiore o superiore a 50mila. Resta in carica tre anni. A livello territoriale, il Consiglio scolastico locale sostituisce gli attuali Distretti e Consigli scolastici provinciali. E' composto da rappresentanti eletti del personale della scuola del territorio, da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio delle medesime scuole, da due rappresentanti del personale amministrativo, da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, da tre rappresentanti degli studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti e da cinque rappresentanti designati dagli Enti locali. Il numero complessivo di componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale delle scuole statali nella misura di 14 o 16 se inferiore o superiore a 30mila. Resta in carica tre anni. Roma, 4 giugno 1999 Indietro |
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