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Direzione Generale Istruzione Secondaria di Primo Grado



Decreto del Direttore Generale

Roma, 29 dicembre 1998



IL DIRETTORE GENERALE


VISTO l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n° 59

VISTI gli artt. 25bis e 25ter del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 6 marzo 1998, n° 59, concernente la disciplina della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della L, 15 marzo 1997, n° 59;

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n° 2240 ed il R.D. 23 maggio 1994, n° 827;

VISTO il R.D. 26 giugno 1924, n° 1054;

VISTA la L. 15 maggio 1997, n° 127;

VISTO lo schema generale di Convenzione-tipo predisposto per l'affidamento da parte delle Sovrintendenze Scolastiche Regionali delle attività di formazione dei dirigenti scolastici alle Agenzie selezionate in base alla gara indetta con avviso pubblicato sulla G.U. n° 237 del 10 ottobre 1998, in esecuzione del D.M. 5 agosto 1998;

UDITO il parere n° 2061/98 reso dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda nella seduta del 16 dicembre 1998 sullo schema generale di Convenzione-tipo;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dall'Organo consultivo;

CONSIDERATE in particolare le osservazioni attinenti l'art. 7 dello schema di Convenzione relativo alla regolamentazione del subappalto;

RITENUTO di potere confermare nei termini formulati la previsione della disciplina del subappalto nella Convenzione predetta;

CONSIDERATO che l'istituto del subappalto risulta espressamente applicabile anche ai contratti di prestazione di servizi resi alla pubblica amministrazione sulla base dell'espressa disposizione in tal senso contenuta nell'art. 18 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n° 157, che rinvia per la specifica disciplina a quella contenuta nell'art. 18 della L. 19 marzo 1990, n° 55 e successive modifiche ed integrazioni in materia appalti di lavori pubblici;

CONSIDERATO altresì l'opportunità di consentire, nei rispetto dei limiti posti dalle disposizioni legislative richiamate, il ricorso al subappalto nella erogazione dei servizi di formazione in questione, in considerazione della natura composita ed integrata di tali servizi come risultanti dal Titolo I dell'Allegato Tecnico al D.M. 5 agosto 1998;

CONSIDERATO che in attuazione di tali principi, sin dalla fase della gara per la selezione delle Agenzie di formazione, era prevista e disciplinata con riferimento a tale fase la possibilità di subappalto da parte delle Agenzie dei servizi di formazione in questione;

RITENUTA quindi, la necessità di dovere completare nello schema generale di convenzione-tipo la disciplina dell'istituto relativamente al suo operare nella fase contrattuale, al fine anche di verificare il rispetto da parte delle Agenzie dei limiti e delle condizioni poste al riguardo;

CONSIDERATO infine, che la previsione del subappalto relativamente ai servizi in questione, siccome contenuta nei limiti anche quantitativi posti dalle disposizioni legislative sopra richiamate, non elimina la "personalità" nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto da parte delle Agenzie selezionate all'esito della gara;

CONSIDERATE inoltre, le osservazioni del Consiglio di Stato attinenti l'art. 8 dello schema Convenzione relativamente all'IVA sui corrispettivi dei servizi oggetto della convenzione, ritenendosi da parte dell'Organo Consultivo, in conformità alle osservazioni svolte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, che l'esenzione dalla corresponsione dell'IVA sia in contrasto con l'art. 14, comma 1, della L. n° 537 del 1993;

CONSIDERATO altresì, che nelle more della acquisizione del parere del Consiglio di Stato sullo schema generale di convenzione-tipo, il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari giuridici e per il contenzioso tributario, con Risoluzione n° 182/E del 22 dicembre 1998, prot. n° III-7-195001/98, ha manifestato diverso avviso;

RITENUTO che la formulazione della disposizione contrattuale in questione poteva effettivamente essere interpretata come escludente la soggezione ad IVA dei corrispettivi in questione, volendosi invece prevedere soltanto la determinazione dell'importo contrattuale senza riferimento al tributo in questione e, quindi, al netto dello stesso;

RITENUTA la non necessità di risolvere nel testo contrattuale tale questione fiscale, comunque discendente da disposizioni legislative imperative e non disponibili per volontà negoziale;

RITENUTA pertanto, l'opportunità di riformulare in parte qua la disposizione contrattuale in questione, lasciando nel testo negoziale impregiudicata la predetta questione fiscale, la cui risoluzione diventerà impellente con la comunicazione alle Agenzie dell'approvazione dei progetti esecutivi da parte delle Sovrintendenze scolastiche regionali in previsione anche del pagamento della prima rata di corrispettivo;

CONSIDERATA comunque l'opportunità di acquisire per allora una definitiva ed univoca opinione al riguardo, portando a conoscenza del Ministero delle Finanze il parere del Consiglio di Stato;

RITENUTO sin d'ora, laddove non sia raggiunta nel termine suindicato una univoca determinazione da parte degli organi interpellati in ordine alla predetta questione fiscale, di dover seguire l'opinione espressa dal Consiglio di Stato, in considerazione della inerenza della funzione consultiva svolta all'intera attività amministrativa presupposta e contrattuale ed in assenza di puntuali e specifiche ragioni atte a motivare e giustificare, con effetto legittimante, il discostarsi dal parere dell'Organo Consultivo;

CONSIDERATA invece l'urgenza di addivenire alla stipulazione delle convenzioni per la erogazione dei servizi di formazione in questione;

CONSIDERATE infine, le restanti osservazioni del Consiglio di Stato ed in particolare quelle relative all'opportunità di prevedere il ricorso all'arbitrato;

RITENUTO di aderire alle osservazioni predette, provvedendo pertanto ed in particolare alla inclusione nello schema generale della convenzione-tipo di una apposita clausola compromissoria;

tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto



DECRETA

è approvato l'allegato schema generale di Convenzione-tipo predisposto per l'affidamento da parte delle Sovrintendenze Scolastiche Regionali delle attività di formazione dei dirigenti scolastici alle Agenzie selezionate in base alla gara indetta con avviso pubblicato sulla G.U. n° 237 del 10 ottobre 1998, in esecuzione del D.M. 5 agosto 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Alfonso RUBINACCI

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