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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


Decreto Ministeriale n. 495


Roma, 30 dicembre 1998


TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

CONSIDERATO che l'entrata in vigore del succitato regolamento, in base all'art. 5, è fissata al 12 dicembre 1998 per effetto del decorso del sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 13 ottobre 1998;

VISTO l'art.1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede che il Ministro della Pubblica Istruzione stabilisce con decreto il termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

CONSIDERATO che, in base al comma 4 del citato art.1, per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509 commi 2, 3 e 5 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 e per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

CONSIDERATA l'esigenza di individuare termini che, per la connessione con le altre operazioni afferenti alla rilevazione delle disponibilità dei posti ed alla mobilità del personale, siano coerenti nella misura massima possibile con le cadenze operative finalizzate alla più tempestiva assegnazione del personale alle singole scuole e classi;

CONSIDERATO che nella fissazione dei termini per i Capi d'istituto esiste anche la necessità di accertare tempestivamente la loro permanenza in servizio alla data del 1° settembre 2000 ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi di formazione previsti per l'inquadramento nella dirigenza scolastica;

D E C R E T A

Art. 1

I termini per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e per la eventuale revoca di tali domande presentate in precedenza, sono fissati al 10 febbraio 1999 per i Capi d'istituto e al 1° marzo 1999 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, con effetti a valere dal 1° settembre o, per il personale dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti, di Danza e d'Arte Drammatica, dal 1° novembre successivo.

Art. 2

I termini di cui all'art. 1 devono essere tenuti presenti in relazione alla qualifica posseduta anche per il personale che intende:

  1. cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio;

  2. revocare la domanda di dimissioni volontarie presentata entro il 15 marzo 1997, con cessazione dal servizio dal 1° settembre 1999 o, per il personale dei Conservatori e delle Accademie, dal 1° novembre 1999, ai sensi dell'art. 59 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

  3. cessare anticipatamente rispetto alle date stabilite nel decreto interministeriale del 30 marzo 1998 ai sensi dell'art. 59 - comma 55 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

  4. chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

Art. 3

I Capi d'istituto, destinatari delle disposizioni dell'art.2 del decreto interministeriale del 30 marzo 1998, debbono revocare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio presentata dal 16 marzo al 2 novembre del 1997 entro il termine di cui all'art.1, qualora intendano partecipare ai corsi di formazione previsti per l'inquadramento nella dirigenza scolastica.

Art. 4

L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio è disposta alla scadenza dei termini di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.

In tal senso è modificato il D.M. n. 190 del 6 aprile 1995.

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini, di cui all'art.1, l'amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso il procedimento disciplinare.

Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato perché è in corso un procedimento disciplinare, l'accettazione delle stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Art. 5

I Provveditori agli Studi comunicheranno al personale dimissionario entro il:

  • 27 febbraio 1999 per i Capi d'istituto,
  • 10 aprile 1999 per gli insegnanti elementari,
  • 30 aprile 1999 per il restante personale docente ed educativo, e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario,

la mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione, accertata con la dichiarazione dei servizi che deve essere presentata secondo l'unito modello da tutto il personale del comparto scuola che ha chiesto di cessare dal servizio con domanda presentata dal 17 marzo 1998.

Tale personale può ritirare la domanda di dimissioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

I termini del 27 febbraio e 30 aprile 1999 valgono per i Conservatori di Musica e le Accademie nei confronti del proprio personale.

Art. 6

I termini di cui al precedente articolo 1 possono essere eventualmente modificati con successivo decreto da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun anno per il 1° settembre o, per il personale dei Conservatori di Musica e delle Accademie per il 1° novembre successivo.

Art. 7

Con effetto dal 12 dicembre 1998 cessa la sua efficacia il decreto ministeriale n. 48 del 21 gennaio 1997.

Art. 8

Il presente decreto verrà inviato agli Organi di controllo per il riscontro di legge.

IL MINISTRO

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