|
|||
|
|||
Attenzione: sezione in aggiornamento Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente Torna alla homepage |
Direttiva Ministeriale n.264 Roma, 8 giugno 1998 VISTI l’articolo 12 della legge 1.6.1942, n .675 e l ’articolo 6 della legge 17.2.1968, . 106, concernenti le spese per l’arredamento nelle scuole elementari e secondarie di primo grado; VISTE le leggi n. 641 del 28.7.1967, ed in particolare gli articoli 29 e 30, e n. 409 del 27.12.1989, concernenti l’erogazione di contributi e sussidi ai Comuni per arredamento ed iniziative varie nelle scuole elementari e secondarie di primo grado, con particolare riferimento al Mezzogiorno d’Italia; VISTA la legge 11.1.1996, n.23 e la legge 17.12.1997, n. 434 di conversione, con modifiche, del D.L. 27.10.1997, n. 364 ed in particolare l’art. 5; VISTA la legge 27.12.1997, n. 453 con la quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i capitoli di spesa 5531 e 5571 - già utilizzati, nell’ordine, per forniture dirette di arredamento e per la concessione di contributi e sussidi ai Comuni per iniziative varie, nelle scuole dell’obbligo indistintamente considerate - sono stati scomposti nei capitoli 5531 (3.1.1.2) e 6719 (4.1.1.2.), relativi a forniture di arredamento, rispettivamente, nella scuola elementare ed in quella secondaria di primo grado, nonché nei capitoli 5571 (3.1.2.3) e 6863 (4.1.2.2.), inerenti alla concessione di contributi e sussidi ai Comuni per iniziative varie, rispettivamente, nella scuola elementare ed in quella secondaria di primo grado; VISTO il proprio decreto 10 luglio 1991, n. 201, pubblicato nel Bollettino Ufficiale - parte 1- 27/28 del 4/11 luglio 1991, con il quale sono stati fissati criteri e modalità, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la presentazione delle richieste di arredamento e di concessione di contributi e sussidi ai Comuni per iniziative varie a r i e , a favore delle scuole dell’obbligo; VISTA la legge 15.5.1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’articolo 12, attinente alla predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati ed alla relativa pubblicizzazione; RITENUTO, in particolare, che la concessione di sussidi per l’adattamento e riadattamento dei locali per le scuole elementari e secondarie di primo grado deve tendere alla rimozione degli ostacoli di ordine igienico-sanitario, alla ristrutturazione e sistemazione degli impianti di riscaldamento, al riadattamento interno ed esterno dei locali ed alla manutenzione ordinaria in genere e che l’erogazione dei contributi per l’acquisto di arredamento per le scuole dell’obbligo deve essere limitata ai casi in cui i Comuni non siano in grado di provvedere con i propri mezzi, ART. 1 - CONTRIBUTI E SUSSIDI PER INIZIATIVE VARIE ED ARREDAMENTO SCOLASTICO (CAPITOLI 5571 E 6863). I sussidi possono essere concessi per lavori di piccola edilizia - da eseguirsi negli edifici della scuola elementare con i fondi del capitolo 5571 e della secondaria di primo grado con quelli del capitolo 6863 - ai Comuni, proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico, aventi una popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti ovvero anche superiore, ove l’intervento riguardi scuole di frazioni con popolazione al di sotto dei 3500 abitanti. I contributi per forniture dirette di arredamento - gravanti sui capitoli di spesa 5531 e 6719, rispettivamente, per le scuole elementari e secondarie dl primo grado - saranno attribuiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ai Comuni per arredare le scuole dell’obbligo (arredi per aule normali o speciali ed armadi di sicurezza), ove essi non siano in condizioni di far fronte agli oneri loro imposti in materia ed in tutti quegli altri casi nei quali i competenti Provveditori agli Studi ne ravvisino la necessità od opportunità. I contributi .predetti verranno accreditati direttamente ai Provveditori agli Studi che, a tal fine, faranno pervenire a questo Ministero, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’indicazione del relativo fabbisogno, rappresentato in due elenchi, formulati separatamente per le scuole elementari e per quelle secondarie di primo grado, evidenziando i relativi capitoli di spesa. Questo Ministero, acquisiti gli elementi di’ cui sopra, provvederà alla redazione di due distinti piani di ripartizione, relativi, rispettivamente, alle scuole elementari ed a quelle secondarie di primo grado, attribuendo i contributi direttamente ai Provveditori agli Studi che, ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, assegneranno, a loro volta, i fondi alle istituzioni scolastiche aventi titolo, le quali procederanno ai necessari acquisti nel rispetto delle procedure e delle modalità contemplate dalla vigente normativa in materia. ART. 3 - Per il corrente anno trovano applicazione le disposizioni emanate con circolare n. 225 del 13.5.1998, prot. n .1457.
IL MINISTRO Indietro |
|
Direzione generale per la comunicazione © 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA Centralino 06 5849.1 |