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Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi - Divisione 2 -



Circolare Ministeriale n.78
Prot. n.63

Roma, 24 marzo 1999



Oggetto: Comparto-scuola - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti il 4.8.1995 e 1°.8.1996 - Passaggi di ruolo o di qualifica - Istruzioni operative.


Il comparto-scuola è caratterizzato, com'è noto, anche dall'elevato numero di passaggi di ruolo e di passaggi tra le varie qualifiche funzionali.

Sul tema l'Amministrazione ha sempre ritenuto legittimo, qualora il passaggio sia avvenuto tra ruoli di diversi comparti, applicare la procedura prevista dall'art.52 della L. 312/80 ed applicare, viceversa, quella di cui all'art.6 del D.P.R. 345/83, ripresa dall'art.4, commi 8,9,11 del D.P.R. 399/88, nell'ipotesi in cui il passaggio sia avvenuto tra qualifiche funzionali del comparto-scuola e ciò nel presupposto che i due Decreti Presidenziali menzionati si ponevano come "lex specialis" rispetto alla procedura di carattere generale prevista dal citato art.52 della L. 312/80.

La legge 24.12.1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1994, con l'art.3, comma 57, ha statuito che, nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.57 n.3 (prescrizione riconducibile all'art.52 della L.312/80) ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio e retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

Sulla questione dei passaggi avvenuti nell'ambito del comparto-scuola, è stata formulata una richiesta di parere al Consiglio di Stato da parte di questa Direzione Generale.

L'alto consesso si è espresso in data 29.11.1997, con il parere n. 665/96, ritenendo che non può essere direttamente applicabile al personale della scuola l'art. 3, comma 57 della L. 537/93 in tutti i casi di transito da una qualifica o da un livello ad un altro, nell'ambito dello stesso comparto, mentre dovrà ritenersi applicabile nella diversa ipotesi di passaggio da un comparto ad un altro, ove non vi siano speciali disposizioni di diverso tenore.

Ne deriva che nei casi di passaggio nell'ambito del comparto-scuola, l'art. 6 del D.P.R. 345/83 continua a porsi come "lex specialis" e, in quanto tale, ancora applicabile al momento del passaggio, mentre, al momento della conferma in ruolo, si procede ad una ricostruzione di carriera con riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati in precedenza, fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole.

Per quanto riguarda i passaggi, anche a seguito di concorso del personale direttivo (da preside del I grado a preside del II grado ) e docente ( dal I al II grado ) delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo ( art. 83 D.P.R. 417/74, ripreso dall'art. 487 del D.L.vo 297/94). E' da evidenziare che detta norma si applica anche agli I.T.P.

Ciò premesso, per i passaggi avvenuti tra ruoli di diversi comparti a decorrere dal 1°.1.1994, data di entrata in vigore della L.537/93, dovrà procedersi con le modalità indicate dal precitato art.3, comma 57, tenendo presente, peraltro, che l'assegno "ad personam" deve essere sempre attribuito come elemento retributivo distinto dal contesto della nuova carriera, che, a sua volta, verrà a modificarsi in relazione alle norme che la presiedono.

Per i passaggi di qualifica o di livello nel comparto scuola, avvenuti negli anni 1994 e 1995 potrà tenersi conto, nella determinazione del trattamento economico, degli importi relativi alla vacanza contrattuale ed agli incrementi stipendiali previsti dal C.C.N.L. del 4.8.1995.

Quelli avvenuti, viceversa, dall'anno 1996, richiedono una particolare disamina in quanto gli interessati transitano da una ad un'altra qualifica con una situazione stipendiale comprensiva degli effetti derivanti dall'applicazione sia del C.C.N.L. del 4.8.1995 sia del C.C.N.L. del 1°.8.1996 e, conseguentemente, i raffronti tra le posizioni iniziali di ogni qualifica devono avvenire nell'ambito del reticolo stipendiale previsto dalla tab. B del C.C.N.L. del 4.8.1995 e dalla tabella B del C.C.N.L. del 1° agosto 1996.

Inoltre, ai fini della corretta determinazione della posizione da riconoscere nella nuova qualifica, è necessario tener presente anche quanto in godimento, nella qualifica di provenienza, a titolo di assegno "ad personam" e della sussistenza di eventuali ratei di cui all'art. 67 del più volte citato C.C.N.L. del 4.8.1995.

Si propongono, in allegato, 5 esempi, allo scopo di comprendere meglio l'inquadramento retributivo del personale oggetto della presente, preceduti dalle relative sequenze operative.

La presente circolare viene emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione Pubblica - ed il Ministero del Tesoro - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La stessa , a norma dell'art. 190 delle nuove Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, è concertata con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi di detto Dicastero.




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