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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. ED AMM.VI
EDILIZIA SCOLASTICA - DIVISIONE XI
DECRETO MINISTERIALE
Roma, 18 marzo 1999
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed in particolare gli articoli 2 e 4;
VISTA la legge 13 ottobre 1998, n. 362, recante disposizioni relative al finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla ripartizione, tra ciascuna Regione, dei fondi resi disponibili dalla suindicata normativa, al fine di consentire l'attivazione degli interventi contemplati nei precitati articoli 2 e 4 della legge 23/96, per il terzo piano annuale del primo piano di programmazione triennale formulato dalle competenti Amministrazioni regionali;
VISTO il D.M. 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato sulla G.U. 30.4.1996, con il quale, nell'indicare le somme disponibili per la prima annualità del primo triennio di applicazione, sono stati stabiliti per il citato, intero, triennio gli indirizzi diretti ad assicurare - al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale - il necessario coordinamento dei suindicati interventi;
PRESO ATTO dell'auspicio formulato dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Bolzano e Trento nella seduta del 18 aprile 1996 affinché il riparto delle annualità successive alla prima riconsiderassero - invertendoli - i pesi in essa attribuiti agli indici inerenti agli edifici soggetti a vincolo storico ed a quelli sprovvisti di palestre ed impianti sportivi;
ACQUISITO, altresì, il parere formulato dall'Osservatorio Permanente per l'Edilizia scolastica nella seduta del 17 dicembre 1996 finalizzato, anche in esito a quanto in precedenza indicato, ad attribuire il valore percentuale 10 all'indicatore relativo agli edifici sprovvisti di palestra ed impianti sportivi e 5 a quello relativo agli immobili soggetti a vincolo storico - così invertendo la relativa valorizzazione formulata in occasione del primo piano annuale - nonché diretto a rimodulare dal 10% al 5% l'accantonamento da ridistribuire tra le Regioni interessate in ragione della rispettiva capacità di spesa.
RITENUTO di confermare, ai fini della presente ripartizione, i criteri e gli indirizzi in precedenza indicati e già utilizzati nel corso del riparto relativo alla seconda annualità disposto con D.M. 8 giugno 1998, n. 263, con esclusione della percentuale aggiuntiva attribuita, per tale sola annualità, alle Regioni Marche ed Umbria - interessate dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 - dall'articolo 5 del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364 come convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n.434;
PRESO ATTO che - come da note 20 novembre 1998 prot. n. 448830 del Ministero del Tesoro nonché 23 ottobre 1998 prot. n. 402, 14 dicembre 1998 prot. n. 468 e 24 febbraio 1999 prot.40 della Cassa DD.PP. - a fronte di un importo globale di £.597.306.470.393 la somma concretamente ripartibile, tenuto anche conto del necessario preammortamento previsto dalla normativa di riferimento, ammonta a £. 591.000.000.000;
ACQUISITO, come formulato nella seduta del 21 gennaio 1999 (Rep. atti n.600 di pari data), il parere favorevole della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;
D E C R E T A
ART. 1 - Per la terza annualità del primo piano di programmazione triennale contemplata dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, richiamata in epigrafe, assistita da interventi finanziari dello Stato in materia di edilizia scolastica, è globalmente disponibile la somma di £. 591.000.000.000, secondo quanto in premessa indicato.
ART. 2 - La ripartizione dei finanziamenti previsti per il citato terzo piano annuale di attuazione, come sopra determinato, viene predisposta con i criteri ed il procedimento rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
ART. 3 - Le somme attribuite alle singole Regioni per l'attivazione delle opere relative alla terza annualità del primo triennio, in applicazione dei richiamati criteri e procedimento di cui al precedente articolo 2, sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:
PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGURIA
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA |
£. 29.282.429.000
£. 5.550.381.000
£. 47.678.286.000
£. 2.793.051.000
£. 5.300.673.000
£. 35.883.745.000
£. 18.667.120.000
£. 19.833.826.000
£. 41.154.731.000
£. 57.270.650.000
£. 13.432.503.000
£. 25.532.531.000
£. 33.131.156.000
£. 26.888.590.000
£. 14.299.985.000
£. 39.156.057.000
£. 36.094.290.000
£. 14.730.315.000
£. 26.102.183.000
£. 65.073.141.000
£. 33.144.357.000 |
ART. 4 - Rimane confermata, in quanto compatibile con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nel precedente decreto 18 aprile 1996, n. 152 indicato in premessa.
IL MINISTRO
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