Attenzione:
sezione in aggiornamento
Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente
Torna alla homepage
|
|
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO STAMPA
Riforma degli Organi collegiali territoriali della scuola a livello
centrale, regionale e locale
Con il riordino degli organi collegiali a livello centrale, regionale e territoriale si concludono gli adempimenti previsti dall'articolo 21 della legge n.59/97 che ha introdotto l'autonomia scolastica. Uno specifico decreto legislativo, approvato oggi in via definitiva dal Consiglio dei ministri, disciplina e assicura rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola. Nel quadro del riordino si ridefinisce il ruolo di tutte le componenti. La loro partecipazione da pletorica, e pertanto teorica, diventa effettiva: si passa infatti, in tutto il territorio nazionale, da una platea interessata di circa 31mila membri a 4.300. In questo ambito assume maggiore rilievo anche la presenza dei genitori. Nei prossimi giorni sarà, inoltre, avviata una riflessione con tutte le rappresentanze dei genitori per valutare e ricercare assieme modi e forme più efficaci al fine di rendere effettivo il loro diritto - dovere di educare.
Gli organi collegiali sono tre:
A livello centrale, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione diventa anche un organo di supporto tecnico scientifico del ministro. Esso passa dagli attuali 76 a 36 membri, di cui 15 sono eletti dalla componente elettiva del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali, 15 sono nominati dal ministro della Pubblica Istruzione, 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle D'Aosta, 3 ancora sono nominati dal ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dei Comuni. Resta in carica 5 anni.
A livello regionale, il Consiglio scolastico regionale dell'istruzione assolve a livello regionale le stesse funzioni di quello nazionale, fornendo consulenza al dirigente regionale. E' costituito dai presidenti dei Consigli scolastici locali (verosimilmente i genitori) poiché le altre componenti vi sono rappresentati con elezioni di secondo grado; da componenti eletti dalle rappresentanze delle scuole statali nei Consigli scolastici locali; da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute; da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle parti sociali. Il numero complessivo dei componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale scolastico e varia da 14 a 16 se inferiore o superiore a 50mila. Resta in carica tre anni.
A livello territoriale, il Consiglio scolastico locale sostituisce gli attuali Distretti e Consigli scolastici provinciali. Assolve una funzione di consulenza all'amministrazione, alle scuole e agli enti locali che lo richiedono sulla realizzazione dell'autonomia. E' composto da rappresentanti eletti del personale della scuola del territorio, da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio delle medesime scuole, da due rappresentanti del personale amministrativo, da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, da tre rappresentanti degli studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti e da cinque rappresentanti designati dagli Enti locali. Il numero complessivo di componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale delle scuole statali nella misura di 14 o 16 se inferiore o superiore a 30mila. Resta in carica tre anni.
Roma, 25 giugno 1999
Indietro |
|
|