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DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI


Ordinanza Ministeriale n.5 applicativa del D.P.R. 18 aprile 1994 n.389

Prot.152/G2T

Roma, 13 gennaio 1999


Disciplina del funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389, con il quale è stato emanato il regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTO il D.L.vo 31 marzo 1998, n.112 artt.137 e 138;

VISTO il D.P.R 20 ottobre 1998, n.403;

VISTO il provvedimento in data 13/1/99 con il quale si è delegata ai Provveditori agli Studi la competenza in materia di autorizzazione al funzionamento di dette scuole e istituzioni culturali;

RITENUTA la necessità di emanare nuove istruzioni per l'istruttoria e la definizione dei relativi provvedimenti in applicazione del citato regolamento anche in considerazione delle disposizioni contenute nella legge 127/97 ;

ORDINA

ART. 1
Domanda di autorizzazione/Denuncia di inizio di attività


1. La domanda di autorizzazione ad istituire o gestire nel territorio italiano scuole od organismi didattico e/o educativi stranieri ovvero la denuncia di inizio di attività di dette scuole od organismi stranieri deve essere presentata al Provveditore agli Studi della provincia ove ha sede l'istituzione, rispettivamente da cittadini ed enti extracomunitari o da cittadini ed enti dell'Unione Europea.

2. I cittadini ed enti italiani che abbiano con cittadini ed enti appartenenti a Paesi extracomunitari o dell'Unione Europea rapporti di dipendenza o comunque finanziari o amministrativi devono presentare, rispettivamente, domanda di autorizzazione o denuncia di inizio di attività, al citato Provveditore agli Studi.

3. La domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio di attività, sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante dell'istituzione, redatta in conformità alle vigenti norme sul bollo, deve indicare la denominazione ufficiale e la sede dell'istituzione, il codice fiscale, l'attività svolta, nonché l'azienda sanitaria locale competente per territorio.

4. Il gestore o il legale rappresentante, inoltre, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che:

  • non ha subito condanne penali e non ha carichi penali pendenti;
  • non sussistono, anche nei confronti di conviventi nominativamente indicati, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, precisate nell'allegato 1 al D.L.vo 8-8-94, n.49°(ex certificato antimafia);
  • i locali sede dell'istituzione sono idonei dal punto di vista igienico sanitario, agibili per l'attività svolta,in regola con le norme sulla prevenzione incendi. In alternativa a detta dichiarazione il gestore o il legale rappresentante può allegare documentazione atta a certificare la predetta idoneità.

Alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio di attività deve essere allegata:

  • una relazione sull'attività didattica e/o educativa che si intende svolgere e sul personale impiegato;
  • pianta planimetrica dei locali utilizzati compilata da un tecnico iscritto all'albo. I singoli ambienti, in cui detti locali si articolano, devono risultare connotati per quanto concerne la destinazione e l'uso di essi;
  • nel caso di gestore o legale rappresentante, cittadino appartenente a Paese extracomunitario, il permesso di soggiorno per lavoro;
  • nel caso di cui al comma 2, documentazione atta a dimostrare i rapporti con cittadini o enti stranieri.

5. In caso di falsa dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art.2
Adempimenti amministrativi

1. Il Provveditore agli Studi non appena ricevuta la domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio di attività ne invia immediatamente copia alla Prefettura e, nel caso in cui non sia stata presentata documentazione idonea a certificare l'idoneità dei locali, al Comune, all'Azienda Sanitaria Locale e al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, per eventuali comunicazioni di elementi ostativi allo svolgimento dell'attività, elementi di cui deve essere contestualmente informato anche il gestore o il legale rappresentante.

2.L'assenso allo svolgimento dell'attività si intende acquisito qualora il Provveditore agli Studi non comunichi entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attività l'esistenza di motivi ostativi.

3.Nel caso di gestore o di legale rappresentante, cittadino appartenente a Paese extracomunitario, la domanda di autorizzazione viene trasmessa in copia anche al Ministero degli Affari Esteri per il parere di cui all'art.3 del D.P.R. 389/94. Acquisito il parere favorevole del Ministero degli Affari Esteri , il Provveditore agli Studi emana il provvedimento di autorizzazione L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività si intende concessa, qualora il Provveditore agli Studi non emani un provvedimento di diniego entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

ART.3
Mutamenti di gestione, sede, attività o cessazione

Ogni mutamento relativo alla titolarità della gestione, alla sede e/o all'attività delle istituzioni di cui alla presente Ordinanza deve essere comunicato al Provveditore agli Studi per i provvedimenti di competenza. Analoga comunicazione deve essere data in caso di cessazione dell'attività.

In caso di mutamento, il gestore o il legale rappresentante dell'istituzione, in relazione al mutamento avvenuto, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto indicato nell'art 1.

ART.4
Validità attestati e diplomi

Ai fini della tutela della buona fede del cittadino, il modulo di iscrizione ai corsi sottoscritto dagli utenti delle istituzioni di cui alla presente Ordinanza nonché gli attestati o i diplomi rilasciati dalle stesse devono contenere la seguente espressione: " Il presente attestato/diploma non ha il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute".

ART.5
Presentazione al pubblico dell'attività

1. Ai fini di cui all'art.4, le istituzioni di cui alla presente Ordinanza per la presentazione al pubblico dell'attività dalle stesse svolta, devono utilizzare l'espressione "Corso libero a carattere privato ".

2. L'espressione di cui al comma 1 deve essere utilizzata anche dalle istituzioni già autorizzate ai sensi della legge 1636/40 o del D.P.R.389/94 ovvero funzionanti con atto di assenso del Ministero della Pubblica Istruzione comunicato ai sensi del D.P.R. 389/94.

ART.6
Attività di vigilanza

1. La vigilanza e il controllo sulle istituzioni di cui alla presente Ordinanza è esercitata dal Provveditore agli Studi secondo le norme proprie della vigilanza sulle scuole private.

2. Ai soggetti interessati possono essere chieste le notizie necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

ART.7

Le disposizioni di cui agli artt.1-2-3, per quanto applicabili, si applicano anche alle scuole i cui titoli di studio finali sono riconosciuti ai sensi di intese bilaterali tra l'Italia e i Paesi di riferimento di dette scuole per le quali resta ferma la competenza del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale degli Scambi Culturali.

ART. 8

La presente Ordinanza Ministeriale annulla e sostituisce l' O.M. n.362 del 30/11/1995

ART.9

La presente Ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.



IL MINISTRO

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