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Il presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 9 - 4° serie speciale - del 1 febbraio 2000

Concorso per titoli per il comando di personale direttivo e docente presso l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio da assegnare per comando della durata di un quinquennio, riservato al personale di cui al comma 2 dell'art. 294 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con il quale è stato approvato il Testo Unico per l'istruzione universitaria e le successive modificazioni e integrazioni (in particolare, legge 21 febbraio 1980, n. 28, e D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di attuazione del citato Testo Unico;

VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

VISTA la legge 11 luglio 1980, n. 312;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente l'approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che ha recepito il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato ed il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, sulla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi Istituti;

VISTO il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione;

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 1986, recante le modalità di svolgimento dei concorsi per titoli, come previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419;

VISTO il decreto interministeriale 14 febbraio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 1989, reg. 29 P.I., fg. 24, con il quale è stato, tra l'altro, fissato il contingente di personale docente da assegnare agli IRRSAE, al CEDE ed alla BDP;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, relativa all'esenzione dell'imposta di bollo per domande di concorso e di assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;

VISTI il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed il decreto del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38;

VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nell'adunanza della sezione II del 16 dicembre 1998, ha espresso parere negativo alla partecipazione ai concorsi per titoli per l'assegnazione agli IRRSAE, CEDE e BDP del personale ispettivo tecnico in quanto lo stesso non rientra nell'ambito della categoria professionale di cui all'art. 294, comma 2, del decreto legislativo 297/1994 sopracitato.

DECRETA:


Art. 1

E' indetto un concorso, per titoli, per n. 12 posti presso l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio riservato al personale indicato nel successivo art. 2, da assegnare per comando della durata di un quinquennio.
I posti di cui al comma precedente sono così ripartiti:

- sezione scuola materna posti n. 1
- sezione scuola elementare posti n. 1
- sezione istruzione secondaria primo grado posti n. 2
- sezione istruzione secondaria secondo grado e istruzione artistica posti n. 2
- sezione attività di educazione permanente posti n. 2
- servizio documentazione e informazione posti n. 1
- servizio metodi e tecniche della ricerca sperimentale posti n. 1
- servizio organizzazione attività di aggiornamento posti n. 2

Art. 2

Al concorso di cui al precedente articolo è ammesso il seguente personale in possesso del requisito della conferma in ruolo:

a) direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dello Stato;
b) professori universitari di prima e seconda fascia, a condizione che i relativi oneri vengano assunti dalle Università e dagli Istituti di rispettiva appartenenza.

I requisiti di ammissione al concorso ed i titoli a tal fine valutabili devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso.
In relazione ai posti messi a concorso la partecipazione può essere richiesta con unica domanda, comunque limitata a non più di tre tra sezioni e servizi.

Art. 3

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve pervenire unitamente ai documenti ed alle pubblicazioni all'Istituto entro e non oltre il termine perentorio di giorni 40 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) la sezione ed il servizio per il quale o per i quali intende partecipare;
c) di essere disposto, in caso di assegnazione all'Istituto, a prestare il servizio di comandato presso la sede dell'Istituto stesso con vincolo di permanenza di almeno tre anni. Le attività del personale comandato si svolgeranno sulla base delle necessità organizzative dell'Istituto, nella sede di esso o comunque nell'ambito del territorio di competenza. L'orario di servizio è disciplinato dalle disposizioni in vigore per gli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Nella domanda devono essere indicati la sede di titolarità e la sede di servizio, nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso. Qualsiasi variazione della sede di titolarità, della sede di servizio e del recapito deve essere tempestivamente comunicata all'Istituto. Qualora tali variazioni, compresa quella relativa allo stato giuridico, dovessero intervenire durante il periodo di comando, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Istituto. Al presente decreto è allegato lo schema di domanda cui gli interessati potranno uniformarsi ( allegato A).

Art. 4

Ciascuna domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) a pena di esclusione, copia integrale dello stato di servizio, ovvero certificato di servizio, che, con esplicita dichiarazione in calce, sostituisca lo stato di servizio non ancora compilato o non aggiornato dall'Ufficio competente. Il certificato di servizio deve essere rilasciato dallo stesso Ufficio competente al rilascio dello stato di servizio.
2) documenti in originale o in copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;
La documentazione di cui ai punti 1 e 2 può essere attestata anche con autodichiarazioni secondo le modalità previste dal D.P.R. 403/98, compilando gli allegati B1 e/o B2.
3) eventuali pubblicazioni a stampa, delle quali sia comprovata l'attribuzione personale;
4) eventuali lavori originali, attinenti alla ricerca, alla sperimentazione, all'aggiornamento in campo educativo dei quali sia comprovata l'attribuzione personale.
La documentazione di cui ai punti 3 e 4 dovrà essere presentata in originale od in copia autenticata anche dallo stesso aspirante con le modalità di cui allo stesso D.P.R. 403/98.
5) elenco in triplice copia, sottoscritto dal concorrente medesimo, dei documenti presentati e/o delle auodichiarazioni;
6) curriculum, in tre copie, sottoscritto dal concorrente medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte. L'Istituto non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti; la restituzione sarà comunque possibile soltanto dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale di rinunciare alla partecipazione alla procedura concorsuale o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura già conclusa o all'esito dei concorsi.

Art. 5

Le pubblicazioni, i lavori originali ed i documenti di valutazione o integrazione di essi, spediti oltre il termine perentorio di cui all'art. 3, non saranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.
Non è consentito fare alcun riferimento a documenti diversi da quelli indicati nell'art.7 del D.P.R. 403/98, ancorchè siano stati precedentemente presentati, a qualsiasi titolo, ad Uffici del Ministero della P.I. o di altre Amministrazioni ovvero allo stesso Istituto nel caso di partecipazione ad un precedente concorso.

Art. 6

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Direttore Generale competente e sarà composta a norma degli artt. 7 e 8 del citato D.M. 12 giugno 1986.

Art. 7

La valutazione dei titoli, ai fini della compilazione di distinte graduatorie per le sezioni e i servizi in cui si articola il concorso, sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base della tabella allegata al presente bando di cui fa parte integrante.
La Commissione stabilirà preventivamente i criteri ed i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo dei punteggi indicati nella predetta tabella. La idoneità al concorso si consegue con il punteggio minimo di 20/100 nei servizi e di 17,20/100 nelle sezioni.
In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione. In caso di ulteriore parità ha precedenza il candidato più anziano di età .
La Commissione provvederà alla compilazione delle graduatorie generali di merito degli idonei, recanti il punteggio complessivo riportato da ogni candidato, ed alla formulazione di un elenco nominativo dei docenti esclusi, coll'indicazione a fianco di ciascuno di essi dei motivi dell'esclusione e di un elenco nominativo dei concorrenti non idonei, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito.
Le graduatorie generali di merito degli idonei e gli elenchi nominativi dei concorrenti esclusi e di quelli non idonei saranno esposti, a cura dell'Istituto, all'albo della propria sede, per almeno dieci giorni.
Di tale pubblicazione sarà dato congruo preavviso mediante affissione di apposita comunicazione nello stesso albo ed eventualmente con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.
Nei successivi dieci giorni sarà data facoltà agli interessati di proporre reclamo alla Commissione avverso il risultato del concorso, previa eventuale visione o rilascio di copia fotostatica della propria scheda di valutazione dei titoli.
Le graduatorie generali di merito degli idonei, sottoposte a revisione dalla Commissione a seguito dell'esame dei reclami presentati, saranno rimesse al Ministero della Pubblica Istruzione per l'approvazione; successivamente le graduatorie definitive di merito degli idonei saranno pubblicate all'albo della sede dell'Istituto, con le stesse modalità di affissione e di pubblicità previste dai precedenti commi 4 e 5, con l'espresso avvertimento che esse non sono impugnabili in via amministrativa ma solamente in via giurisdizionale o straordinaria e che i termini per l'impugnativa decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione. Di tale operazione sarà redatto a cura dell'Istituto apposito processo verbale contenente l'indicazione del primo e dell'ultimo giorno di affissione.
Per consentire la conoscenza da parte dei candidati dei motivi di esclusione o dei punteggi riportati, che hanno comportato la mancata inclusione nelle graduatorie definitive di merito degli idonei, l'Istituto provvederà, negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per le graduatorie di merito, a pubblicare gli elenchi definitivi dei candidati esclusi e dei non idonei.

Art. 8

L'Istituto dovrà far conoscere al Ministero della Pubblica Istruzione, nei dieci giorni successivi all'esaurimento delle operazioni previste dal penultimo e dall'ultimo comma dell'articolo precedente, il personale, utilmente collocato in graduatoria e che abbia espresso accettazione alla nomina, da utilizzare immediatamente, riservandosi, con successive comunicazioni, di segnalare i tempi di utilizzazione degli altri vincitori.
Il comando viene disposto rispettivamente dal Ministero della Pubblica Istruzione relativamente al personale appartenente ai ruoli direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dalle Università e dagli Istituti Universitari per il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari di prima e seconda fascia.
I provvedimenti di comando del personale appartenente ai ruoli direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado sono disposti entro l'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo, ai sensi del D.L. 6 giugno 1981, n. 281, convertito in legge 24 luglio 1981, n. 392, e decorreranno dalla data indicata nel relativo provvedimento comportando, salvo quanto appresso stabilito, un vincolo di permanenza almeno triennale presso l'Istituto.
Una eventuale richiesta di cessazione dal comando, presentata nel triennio di permanenza obbligatorio, potrà essere accolta solo in presenza di passaggio ad altro ruolo o di gravi motivi debitamente comprovati e documentati.
La cessazione dal comando a richiesta viene comunque disposta, anche nel successivo biennio, dal Direttore Generale competente sentito il parere del Consiglio direttivo dell'Istituto e dell'Ufficio dal cui ruolo il personale interessato dipende.

Art. 9

Il presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione parte II e all'albo dell'Istituto; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 18 novembre 1999

IL DIRETTORE GENERALE
- Michele Paradisi -

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