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Circolare Ministeriale n. 109
Prot. n. 3563/B/1/A
Roma, 7 Aprile 2000
Oggetto: obbligo formativo, ex art. 68 - L. 144/99 - obbligo di frequenza di attivitą formative.
Questo Ministero, con la c.m. n. 331 del 21.12.1999 concernente le iscrizioni alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2000/2001, ha fatto riserva di successive istruzioni circa gli adempimenti delle istituzioni scolastiche interessate e degli uffici scolastici territoriali finalizzati a rilevare e a comunicare agli organi competenti i dati anagrafici e le scelte degli alunni tenuti all'obbligo di frequenza di attivitą formative fino a 18 anni a norma dell'art. 68 della legge 17.5.1999, n 144.
In attesa dell'emanazione delle norme attuative del citato art. 68 della legge 144/99, gli uffici competenti vorranno richiamare la particolare attenzione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e non statali interessate sull'esigenza di procedere alla rilevazione delle scelte degli alunni che entro l'anno 2000 compiono il 15 anno di etą e che, ottemperato all'obbligo scolastico, sono soggetti all'obbligo di frequenza di attivitą formative, con riferimento alla prosecuzione degli studi nella scuola ovvero all'inserimento nel sistema della formazione professionale ovvero all'accesso all'apprendistato, anche attraverso percorsi integrati.
Tale rilevazione riguarda anche:
· gli alunni che hanno cessato la frequenza entro il 15 marzo;
· gli obbligati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 111 del decreto legislativo 297/94, per aver assolto all'obbligo scolastico nella scuola privata o paterna;
· gli alunni che abbiano assolto all'obbligo scolastico presso i centri di formazione professionale nell'ambito delle opportunitą consentite dalla c.m. n. 22 dell'1.2.99, penultimo paragrafo.
Allo scopo di sostenere scelte consapevoli da parte dei giovani e delle loro famiglie, i dirigenti scolastici promuoveranno ogni utile iniziativa di informazione e di orientamento sulle opportunitą di cui possono avvalersi sia nelle rispettive istituzioni scolastiche sia nell'ambito del territorio.
Al termine degli scrutini finali, le istituzioni scolastiche interessate cureranno la raccolta dei dati degli studenti che sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo in appositi elenchi contenenti le informazioni di cui all'unito prospetto.
Le istituzioni scolastiche medesime trasmetteranno i citati elenchi, anche su supporto magnetico, agli uffici competenti che li trasmetteranno al competente Assessorato provinciale ovvero, nel caso in cui il nuovo assetto decentrato dei servizi per l'impiego non sia stato compiutamente formalizzato, alle Direzioni provinciali del Lavoro, ferma restando ogni eventuale ulteriore indicazione agli uffici competenti da parte dei competenti Assessorati regionali.
Si prega di diramare, con la massima urgenza, la presente comunicazione alle istituzioni scolastiche statali e non statali, e di curarne la pił ampia pubblicizzazione con ogni mezzo ritenuto utile.
Il Ministro
f.to Luigi Berlinguer
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