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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DIVISIONE XIII
Circolare Ministeriale n. 118
Prot. n.1356
Roma, 14 aprile 2000
Oggetto: C.C.N.I. del 31 agosto 1999 - Competenze accessorie - Modalità operative.
Nel S.O. alla G.U. n. 212 del 9 settembre 1999 è stato pubblicato il contratto di cui all'oggetto contenente anche la disciplina per l'erogazione del compenso individuale accessorio, dell'indennità di direzione e dell'indennità di amministrazione.
Per ogni emolumento in questione, alla cui erogazione, per la parte di competenza, provvede in via informatizzata il Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di Latina con inizio dalla rata di settembre 1999, si forniscono alcune indicazioni, in linea generale, di ordine operativo, anche a scioglimento di alcuni dubbi già rappresentati.
1) Compenso individuale accessorio - art.25 C.C.I.N.
Il compenso, previsto dall'art.42, comma 2, del C.C.N.L. del 26 maggio 1999, spetta:
dal 1 luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; a tal fine si considera anche l'eventuale periodo del contratto stipulato dal capo d'istituto ai sensi dell'art.40 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n.449;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale; a tal fine si considera anche l'eventuale periodo del contratto stipulato dal capo d'istituto ai sensi dell'art.40 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n.449;
per i mesi di luglio e agosto 1999 al personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale nell'anno scolastico 1998/99.
Pertanto il compenso in parola non compete ai supplenti brevi e saltuari, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni; a tale personale non deve essere liquidato l'emolumento di cui trattasi nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi dell'art.40, comma 9, della legge 449/97.
Nei confronti del personale docente a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed ATA con contratto part-time, il compenso va liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti provinciali del Tesoro - direzioni provinciali dei servizi vari - procederanno all'esatta attribuzione del compenso, dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche.
Il compenso in questione spetta anche per il periodo di attività delle commissioni degli esami di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 al personale titolare di contratto stipulato fino al termine delle attività didattiche, in quanto membro delle commissioni stesse. Al riguardo deve essere fatta dalle istituzioni scolastiche interessate apposita comunicazione al competente Dipartimento provinciale del Tesoro - direzione provinciale dei servizi vari.
2) Indennità di direzione - art.33 C.C.I.N.
Prevista dall'art.21 del CCNL del 26 maggio 1999, spetta, dal 1.9.1999:
a) In misura intera
ai capi d'istituto, ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche;
ai docenti incaricati dell'ufficio di presidenza o di direzione;
ai vice-rettori e alle vice-direttrici degli istituti di educazione.
In caso di assenza o di impedimento del capo d'istituto titolare l'indennità di cui trattasi è erogata al sostituto dall'istituzione scolastica interessata.
b) In misura del 50%
al personale educativo incaricato della funzione di vice-rettore o vice-direttrice di convitto nazionale o di educandato femminile dello Stato;
ai docenti vicari delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza.
In caso di assenza o impedimento del reggente, a detti docenti compete l'intera indennità, al netto del compenso individuale accessorio spettante in relazione allo status di docente. Il conguaglio viene effettuato direttamente dall'istituzione scolastica (art.33, commi 4 e 10).
c) In misura intera, più il 50% per ogni reggenza
L'indennità di direzione è costituita da un importo base, comprensivo del compenso individuale accessorio, che viene corrisposto su partita di spesa fissa e, per particolari tipologie di istituzioni scolastiche, da un importo aggiuntivo, corrisposto direttamente dall'istituzione scolastica.
L'importo base compete anche ai capi d'istituto in servizio presso le scuole italiane all'estero.
3) Indennità di amministrazione - art.34 C.C.I.N.
Prevista dall'art.35 del CCNL del 26 maggio 1999, spetta, dal 1°.9.99:
a) In misura intera
ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie;
ai responsabili amministrativi delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative;
al personale insegnante elementare che, ai sensi dell'art.2 -comma 1- della legge 2 dicembre 1967, n.1213, viene utilizzato in compiti di segreteria della direzione didattica. Per la corresponsione dell'importo base di tale indennità è necessario che la direzione didattica interessata trasmetta al competente dipartimento provinciale del Tesoro - direzione provinciale dei servizi vari - un'apposita dichiarazione attestante la posizione di utilizzazione del personale in questione.
b) In misura del 50%
ai direttori amministrativi, senza responsabilità di firma, dei conservatori di musica e delle accademie:
ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie, come stabilito dall'accordo, in data 5.10.1999, di interpretazione autentica dell'art.34, comma 2, del C.C.I.N., pubblicato nella G.U. n. 275 del 23.11.1999.
In caso di mancato esercizio della funzione da parte del personale di cui sopra l'indennità in questione è corrisposta al sostituto da parte dell'istituzione scolastica per il periodo in cui il titolare non ha svolto la funzione stessa.
Anche l'indennità di amministrazione, come quella di direzione, è costituta da un importo base, comprensivo del compenso individuale accessorio, che viene corrisposto su partita di spesa fissa, nonché, per particolari tipologie di istituzioni scolastiche, da un importo aggiuntivo, corrisposto direttamente dall'istituzione scolastica.
Disposizioni comuni
I compensi in esame spettano, agli aventi diritto, in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
In caso di servizio o situazioni assimilate di durata inferiore al mese, per ciascun giorno compete 1/30 del compenso.
Le particolari posizioni di stato, per le quali sussiste il diritto alla percezione dei compensi, sono indicate nell'art.50 del CCNL del 26 maggio 1999 (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con trattamento a carico del Ministero della Pubblica Istruzione).
In caso di assenza per malattia per l'indennità di direzione e di amministrazione si applica l'art.23 del CCNL del 4 agosto 1995, come integrato dall'art.49 del CCNL del 26 maggio 1999; pertanto tali emolumenti sono corrisposti per periodi di assenza superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero. In caso di gravi patologie, che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i compensi in argomento non subiscono alcuna riduzione per i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e per quelli dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL (comma 8 bis dell'art.23 del C.C.N.L. del 4.8.1995, come novellato dalla lettera E dell'art.49 del C.C.N.L. del 26.5.1999).
Tale disciplina è anche applicabile all'indennità di amministrazione spettante al personale assunto a tempo determinato limitatamente al periodo retribuito durante le assenze per malattia.
Si fa riserva di fornire indicazioni sulla corresponsione del compenso individuale accessorio per i periodi di assenza per malattia atteso che è stata richiesta all'ARAN interpretazione autentica dell'art.23 -comma 8- del CCNL del 4.8.1995, come modificato dall'art.49 - lett.D - del CCNL del 26 maggio 1999.
Pertanto, nelle more della definizione della vicenda, nessuna riduzione sull'emolumento di cui trattasi va operata anche a seguito di comunicazione delle assenze per malattia fatte dalle singole istituzioni scolastiche.
Ai sensi dell'art.21, comma 7, del CCNL del 4.8.1995, durante i primi trenta giorni di astensione facoltativa dal lavoro, di cui all'art.7, primo comma della legge n.1204/71, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, al personale a tempo indeterminato interessato compete l'intera retribuzione, escluse l'indennità di direzione e quella di amministrazione.
Per quanto riguarda il personale titolare di contratto a tempo determinato, si precisa che il compenso individuale accessorio deve essere computato ai fini della determinazione dell'indennità di cui all'art.15 della legge n. 1204/71, anche se corrisposta, nell'ipotesi prevista dall'art.17 della legge medesima, dopo la scadenza del contratto.
Nei periodi di servizio prestati in posizioni che comportino riduzione di stipendio, il compenso è ridotto nella stessa misura.
Nessun assegno accessorio, comunque denominato, viene corrisposto sull'assegno alimentare di cui all'art.62 -comma 5 - del CCNL del 4.8.1995.
Il Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di Latina ha provveduto, sulla rata di settembre 1999, all'attribuzione in via informatizzata degli assegni in oggetto.
La relativa procedura è stata oggetto della circolare prot. n. 181 del 27.8.1999 del Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, rammentando che all'attribuzione dei compensi accessori ai direttori amministrativi, ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie ed agli altri dipendenti esclusi dalla lavorazione, dovranno provvedere i Dipartimenti provinciali del Tesoro -direzioni provinciali dei servizi vari-, acquisendo, se necessario, informazioni dagli uffici di servizio degli interessati.
Si fa presente, infine, che nulla è variato per le indennità di funzioni superiori e di reggenza, di cui all'art.69 del CCNL del 4.8.95.
La presente viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro.
Paradisi
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