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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE
COORDINAMENTO ESAMI, SCRUTINI, ISCRIZIONI, CERTIFICAZIONI
Roma, 7 giugno 2000
Oggetto: O.M. n.126 del 20.4.2000 - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1999-2000
Com'è noto, l'ordinanza ministeriale in oggetto ha previsto, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche "adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami".
Tale adempimento non va considerato come un atto a se stante, di carattere meramente burocratico, ma come momento conclusivo di una continua e proficua collaborazione tra scuole e famiglie da incentivare e rendere sempre più intensa e partecipata nel futuro. D'altra parte, questo Ministero non ha mancato di richiamare costantemente tale esigenza in atti significativi, riguardanti la gestione e l'attività delle istituzioni scolastiche. A titolo di esempio, si richiamano le ordinanze sul calendario scolastico relative agli anni 1999/2000 e 2000/2001 (O.M. 22 aprile 1999, n.110, e O.M. 2 maggio 2000, n. 134).
È appena il caso di far presente che le modalità da adottare per la comunicazione alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami vanno individuate e definite dalle singole istituzioni scolastiche nella loro autonoma valutazione e secondo il prudente apprezzamento derivante dalla conoscenza e peculiarità dei singoli casi.
Ad ogni buon fine, per ridurre il più possibile l'aggravio di lavoro a cui vanno incontro le istituzioni scolastiche, si ritiene di suggerire, tra le altre soluzioni praticabili autonomamente dai dirigenti scolastici, la possibilità di rendere visionabili le votazioni riportate dagli alunni non promossi in locali della scuola non aperti al pubblico, a cui far accedere solo i diretti interessati o i genitori dei minori.
E' ovvio che la pubblicazione degli scrutini potrà essere disposta anche in un momento non immediatamente successivo alla conclusione degli scrutini stessi, entro un lasso di tempo ragionevole, che consenta di effettuare la/le comunicazioni occorrenti.
IL DIRETTORE GENERALE
PASQUALE CAPO
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