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Circolare ministeriale n. 193
Prot. n. 9407


Roma, 3 agosto 2000



Oggetto: Dirigenza scolastica - preposizione dei capi di istituto alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15/3/1997, n. 59.

In relazione all'approssimarsi dei termini previsti dalla legge per l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche è necessario individuare alcuni passaggi procedimentali indispensabili perché tali prescrizioni possano trovare attuazione.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 individua come termine ultimo ("e comunque non oltre") per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche il 31 dicembre 2000. Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia) ha conseguentemente stabilito che le disposizioni in materia di autonomia, in esso contenute, si applicano alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000. Tale disposizione è peraltro coerente con quella relativa ai piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, contenuta nell'articolo 3, comma 9 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, in forza del quale i piani stessi hanno completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001. L'art. 25 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, introdotto dal decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59, prevede l'istituzione, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, della qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche autonome e l'inquadramento dei dirigenti scolastici in ruoli di dimensione regionale.

Il successivo art. 25 ter dispone che i capi di istituto assumono la qualifica dirigenziale, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, salvaguardando per quanto possibile la titolarità della sede di servizio. Tale disposizione, sulla base anche dell'indicazione contenuta nel regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione in corso di emanazione, va intesa nel senso che la preposizione agli istituti costituisce atto preliminare e distinto rispetto al formale conferimento dell'incarico.

Con circolare prot. n. 8860 del 25 luglio 2000 sono state fornite istruzioni agli uffici scolastici regionali per la predisposizione della certificazione relativa alla partecipazione alle attività di formazione dei capi di istituto, copia della quale sarà messa, dai predetti uffici, a disposizione dei Provveditorati agli studi.

E' necessario provvedere ora a completare l'attuazione di tali disposizioni tenendo presente che: a) i piani di dimensionamento sono stati approvati o sono in via di definitiva approvazione da parte dei commissari nominati dal Governo e, per la Sicilia, da parte dei competenti organi istituzionali;
b) i capi di istituto hanno completato il percorso di formazione e i sovrintendenti scolastici stanno provvedendo a predisporre la certificazione della frequenza dei relativi corsi;
c) è in corso l'attività di ricognizione per la definizione delle dotazioni organiche regionali dei posti di funzione dirigenziale sulla base del numero delle istituzioni scolastiche dimensionate e degli istituti educativi con contestuale soppressione dei posti di vicerettori dei convitti nazionali e di vicedirettrici degli educandati, a norma dell'art. 25 ter, comma 4. del decreto legislativo n. 29/93.

Relativamente al primo degli aspetti indicati, si rileva come l'adozione dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche adottati dalle Regioni in attuazione del D.P.R. n. 233 del 1998 consente di individuare le istituzioni scolastiche cui riconoscere l'autonomia e attribuire la personalità giuridica.

La predetta individuazione si rende possibile ora tanto relativamente alle Regioni che hanno adottato i piani in questione nei termini previsti tanto in quelle ove si è proceduto tramite l'intervento sostitutivo di un commissario governativo.

Conseguentemente, laddove non si fosse già provveduto, i Provveditori agli Studi (nelle Regioni Liguria, Lombardia e Toscana, ove è in corso la sperimentazione della nuova organizzazione dell'amministrazione periferica, i dirigenti incaricati della sperimentazione stessa) sono tenuti ad emettere, entro il 1° settembre 2000, con riferimento a ciascuna istituzione scolastica afferente al territorio di appartenenza, come risultante dal piano di dimensionamento della Regione, un formale provvedimento di riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica per quelle che ne siano prive. Per la Sicilia la competenza è attribuita agli organi istituzionali regionali.

Correlativamente, a ciascuna istituzione scolastica autonoma dovrà essere preposto uno dei capi di istituto, compresi coloro che si trovano nelle posizioni di stato indicate al comma 5 del più volte citato art. 25 ter d.lgs. n.29/93, che hanno frequentato i corsi di formazione, salvaguardando, ove possibile, la titolarità della sede di servizio e, comunque, nel rispetto del settore formativo di appartenenza; per l'assegnazione della sede al personale in soprannumero si farà riferimento ai criteri contenuti nel relativo accordo decentrato siglato il 25 luglio scorso.

I sopramenzionati dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica e il dirigente dell'ufficio regionale sperimentale della Sicilia, su delega dei direttori generali, che si allega, provvederanno pertanto ad adottare provvedimenti collettivi di preposizione dei capi di istituto alle istituzioni scolastiche autonome.

Ciascun capo di istituto eserciterà i poteri connessi con l'entrata in vigore del regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/1999), fatte salve le limitazioni discendenti dalla necessità di attendere il riordino dell'amministrazione centrale e periferica.

Riguardo ai poteri che possono essere immediatamente esercitati, il Consiglio di Stato - Sez. II - al quale questa Amministrazione ha inoltrato richiesta di parere, si è espresso nel senso della immediata applicabilità della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 25 bis del decreto legislativo. n. 29/93 che prevede, per il dirigente scolastico, la possibilità di avvalersi della collaborazione di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. Si deve pertanto ritenere superata la disposizione contenuta nel comma 2, lettera h, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 297/94 riguardante la competenza del collegio dei docenti in materia. Restano ferme le competenze del collegio dei docenti previste dal CCNL riguardo all'identificazione e attribuzione delle funzioni obiettivo.

Le questioni relative alla funzione vicaria formeranno oggetto di successive comunicazioni.

A norma dell'articolo 28-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nulla è innovato, fino all'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso concorso di reclutamento ordinario, in materia di conferimento degli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda il conferimento formale degli incarichi dirigenziali e la stipula dei relativi contratti individuali, che recheranno anche l'indicazione della durata degli incarichi stessi e l'entità del connesso trattamento economico, occorrerà attendere il contratto nazionale di lavoro dei dirigenti scolastici che disciplinerà anche gli altri istituti demandati alla contrattazione collettiva.

IL MINISTRO

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