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Roma, 30 agosto 2000

Oggetto: funzioni e adempimenti degli uffici dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche in ordine al regolare avvio e allo svolgimento dell'anno scolastico 2000-2001.

Si ritiene utile fornire agli uffici dell'amministrazione ed alle istituzioni scolastiche, nel momento di avvio del nuovo anno scolastico caratterizzato dall'entrata in vigore dell'autonomia e dal trasferimento di funzioni alle istituzioni scolastiche, chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti attinenti alla gestione del servizio scolastico e del personale ad esso addetto.

a) Sulla G.U. n.202 del 30 agosto è pubblicato il decreto legge 28 agosto 2000 n.240, contenente disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001. Il provvedimento d'urgenza non ha inteso disporre, rispetto ai decorsi anni scolastici, un rinvio generalizzato delle nomine in ruolo e una loro scansione nell'arco dell'anno scolastico. La ratio del citato decreto, invece, è quella di consentire il proseguimento, dopo il loro ordinario consueto avvio, delle operazioni di nomina in ruolo del personale nel corso dell'anno scolastico in relazione alla conclusione, dopo il 31 agosto, dei concorsi ordinari a cattedre e della sessione di abilitazioni e di idoneità riservate prevista dalla L.124 del 1999.
In ragione di ciò, le SS.LL. procederanno, con la massima sollecitudine, nei tempi normalmente programmati ogni anno in relazione alla conclusione delle operazioni di mobilità e di utilizzazione, nonché, non appena il Consiglio dei Ministri avrà adottato la prescritta deliberazione autorizzatoria, sulla base del contingente di cattedre e di posti assegnati dall'annuale decreto ministeriale che fisserà anche i necessari criteri e possibilmente prima dell'inizio delle lezioni, alle nomine in ruolo degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie regionali dei concorsi a cattedre per esami e per titoli già approvate entro il 31 agosto e nelle graduatorie permanenti per le quali, alla medesima data del 31 agosto, si siano già concluse alcune delle fasi di prima integrazione. Nel corso dell'anno scolastico, man mano che si concluderanno i concorsi a cattedre e saranno concluse le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti, con le relative graduatorie approvate comunque non oltre il 31 marzo 2001, le SS.LL. proseguiranno nel conferimento delle nomine in ruolo che avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede assegnata dal 1° settembre 2001. Si reputa opportuno, di conseguenza, che siano indette a cura delle SS.LL. stesse e al più presto conferenze di servizio dei presidenti coordinatori delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre, affinchè essi predispongano un piano aggiornato di svolgimento e di conclusione dei concorsi medesimi nel rispetto assoluto dei tempi imposti dal decreto legge in argomento.

b) In relazione alla fase di transizione al nuovo modello organizzativo dell'autonomia, che si inserisce nel quadro di rinnovamento strutturale ed organizzativo delle istituzioni scolastiche, degli apparati amministrativi e di trasferimento di funzioni agli enti locali, è stata definita l'allegata mappa di competenze, funzioni, atti gestionali e procedure, che potrà contribuire ad orientare i lavori degli uffici e delle scuole. Va al riguardo sottolineato che, ferma restando la data di trasferimento dei compiti alle istituzioni scolastiche, nulla osta che queste ultime possano singolarmente e temporaneamente delegare alle strutture periferiche dell'amministrazione alcune delle competenze trasferite, ciò che soprattutto può evitare, come nel caso delle competenze pensionistiche, destinate presto ad essere affidate all'INPDAP, inutili appesantimenti gestionali. In relazione, d'altronde, ad esigenze di organizzazione del sistema informativo, si profila l'opportunità che il passaggio al nuovo sistema sia graduale e si svolga in relazione alla ordinaria temporizzazione delle operazioni di gestione nell'arco dell'intero anno scolastico. Con l'ovvio impegno di predisporre, in sintonia con le specifiche procedure, ulteriori istruzioni analitiche, si richiama l'attenzione sul grafico allegato al documento di lavoro, nel quale è riassunta l'ottimale temporizzazione del trasferimento dei compiti. La descritta gradualità dei processi consente, in definitiva, alle istituzioni scolastiche di inserirsi con la necessaria serenità nel nuovo quadro di competenze e di continuare ad utilizzare all'occorrenza la struttura organizzativa e le procedure di gestione degli uffici periferici. In ogni caso si confida che il documento di lavoro allegato, pur nella difficoltà di costruire un quadro subito esaustivo, corrisponda all'esigenza di chiarezza nell'identificazione dei soggetti, delle azioni e delle scansioni temporali che il processo innovativo comporta.
Si specifica, ancora, che nella predisposizione del documento si è reso necessario considerare la situazione a regime, cioè dopo l'emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici centrali e periferici di questo ministero (attualmente in corso di registrazione), proprio al fine di offrire tutti gli elementi di chiarezza complessivamente utili per approfondire, poi, gli snodi di un sistema complesso e radicalmente innovato.
Sarà naturalmente cura dell'amministrazione fornire via via i necessari approfondimenti settoriali per mettere in grado, in primo luogo le scuole, di corrispondere ai nuovi adempimenti, tenuto conto che la gradualità di svolgimento delle operazioni già enunciata è coerente non solo con i periodi diversi nell'anno scolastico in cui esse devono essere compiute, ma anche con le possibilità offerte dal sistema informativo, che metterà a disposizione le nuove versioni delle funzioni adattate all'uso delle scuole.
Le risorse tecnologiche e le modalità tecniche offerte alle scuole subiranno nel tempo profonde modifiche, ma già nella prima fase dell'anno scolastico 2000-2001 saranno disponibili soluzioni che, come precisato nel documento, consentiranno alle scuole di operare agevolmente.
Il processo di decentramento e di passaggio delle competenze, descritto nel documento, deve essere comunque supportato con l'individuazione di punti di riferimento e di consulenza operativa che coadiuvino e assistano le scuole nei nuovi compiti; essi possono essere individuati sia negli attuali provveditorati agli studi sia in istituzioni scolastiche oggettivamente idonee ad esercitare una funzione sussidiaria nella conduzione delle azioni che implichino l'uso del sistema informativo.

c) Per quanto riguarda le competenze del collegio dei docenti e del dirigente scolastico in ordine alla nomina dei collaboratori, prevista dal decr. leg.vo 297 del 1994, e di docenti individuati dal dirigente scolastico ai quali delegare specifici compiti a norma dell'art.25 bis, comma 5, del decr.leg.vo 29 del 1993, è noto che il Consiglio di Stato, come ricordato nella circ.193 del 3 agosto scorso, ha espresso il proprio parere in merito a due quesiti. In merito all'esonero e al semiesonero del collaboratore vicario del dirigente scolastico il Consesso ha chiarito che, in ragione del passaggio di competenze dai provveditorati agli studi alle singole scuole, i provvedimenti di concessione degli esoneri in questione debbano essere ora emanati direttamente dalle scuole stesse, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti che nella materia in esame disciplinano le condizioni nelle quali gli esoneri medesimi possano essere concessi. Quanto alla immediata applicazione del citato art.25 bis ed alle esclusive competenze del dirigente scolastico, per quanto riguarda la delega di specifici compiti ad alcuni docenti e la nomina del vicario, l'Organo Consultivo ha affermato che tale competenza va correttamente inteso ed esercitata anche nel rispetto delle attribuzioni degli organismi collegiali e, per quel che più direttamente attiene al problema in argomento, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti. La norma va letta, dunque, alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà: le norme contenute nel decreto 297 vanno verificate e limitate con le nuove, contenute nel più volte citato art.25 bis, che sono recessive solo se si sia in presenza dell'affidamento a docenti individuati dal dirigente scolastico di specifici compiti di gestione e di organizzazione. Il collegio dei docenti, pertanto, fino alla approvazione del disegno di legge di riforma degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, continua ad assegnare le funzioni obiettivo in coerenza con le indicazioni della circolare n.204 del 28 agosto scorso e continua altresì a poter eventualmente individuare ulteriori figure di collaborazione del dirigente scolastico, alle quali, alla luce della evoluzione normativa riassunta, potrebbero essere affidati, in coerenza col P.O.F., solo compiti connessi all'attività educativa e didattica. In ragione della complessità della situazione così determinata e della oggettiva difficoltà di distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione da quelle di contenuto educativo-didattico, appare auspicabile, e per esigenze di razionalizzazione della spesa e affinchè sia condivisa la valutazione del possesso, da parte degli insegnanti chiamati a svolgere la funzione vicaria e quelle delegate, delle necessarie doti di professionalità e di esperienza, che siano costituite in questa prima fase di transizione e nell'attesa del provvedimento legislativo di riforma degli OO.CC., forme di raccordo tra le autonome scelte del dirigente scolastico e quelle del collegio dei docenti.

IL MINISTRO
Tullio De Mauro

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