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Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi


Roma, 8 settembre 2000


Oggetto: Trattamento di quiescenza - applicazione dell'art.2 - commi 1 e 2 della Legge 8 agosto 1995, n.335.

Con la Circolare Ministeriale 9 giugno 2000, n.159, D13, prot.n.1841, è stata data notizia dell'iniziativa di questa Amministrazione e dell'INPDAP finalizzata al passaggio delle competenze in materia di trattamento di quiescenza a tale ente previdenziale per le situazioni che si determinino dal 1°settembre 2000.

L'operazione relativa, per la sua notevole complessità, comporta la predisposizione di un piano particolarmente articolato, da definire in modo dettagliato con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali.

Come è noto l'art.14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 affida alle istituzioni scolastiche, dal 1°settembre 2000, le attribuzioni relative allo stato giuridico del personale del comparto scuola non riservate, in base al successivo art.15 o ad altre specifiche disposizioni, all'Amministrazione centrale e periferica.

Allo stato attuale le stesse istituzioni scolastiche, non disponendo degli elementi e degli strumenti necessari, ivi comprese le procedure automatizzate del Sistema Informativo del Ministero, non sono nella condizione di provvedere agli adempimenti connessi alla determinazione del trattamento di quiescenza nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, che avverranno dal 1°settembre 2000 in poi, per infermità non dipendente da causa di servizio, per decesso, per decadenza, per licenziamento, per destituzione, per dispensa, per incapacità o persistente insufficiente rendimento, per superamento del periodo massimo di assenza per malattia di cui all'art.23 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995.

I Provveditorati agli Studi, pertanto, per tali causali di cessazione dal servizio e limitatamente al periodo dal 1°settembre al 31 dicembre 2000, sono invitati ad attenersi alle seguenti modalità operative perché l'I.N.P.D.A.P. sia in grado di attribuire, con tempestività, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita spettanti agli interessati.

A. PENSIONE

L'INPDAP, per gli adempimenti di sua competenza, ha bisogno delle informazioni riportate nella tabella allegata.

Non essendo possibile, allo stato attuale, la trasmissione per via telematica delle informazioni di cui trattasi, le stesse dovranno essere fornite alle competenti sedi provinciali dell'INPDAP tramite supporto cartaceo, ottenibile attraverso specifiche funzioni del sistema informativo a seconda della fattispecie ricorrente, che saranno rese disponibili entro la fine del corrente mese di settembre.

Pertanto, perché la competente sede provinciale dell'INPDAP possa avviare l'attività di sua pertinenza, i Provveditorati agli Studi vorranno far pervenire a tale ente i seguenti atti:

  • prospetto informativo su supporto cartaceo, contenente le notizie relative a ciascun interessato.
    Sul prospetto informativo medesimo risulteranno anche i periodi e/o servizi utili a pensione, compresi quelli già oggetto di computo, riscatto, sistemazione contributiva ex art.142 T.U. 1092/1973, ricongiunzione ai sensi delle leggi 29/1979 e 45/1990.
    Si precisa, per quanto riguarda i periodi e/o servizi non utili di per sé, che le relative domande presentate sino al 31 agosto 2000 devono essere definite dai Provveditorati agli Studi secondo le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n.496 del 30 dicembre 1998 e nella nota D13/1943 del 10 agosto 1999, senza più la prescrizione della registrazione presso la Ragioneria Provinciale dello Stato dei provvedimenti adottati;

  • richiesta dell'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare e delle detrazioni previste dalla normativa vigente;

  • solo in caso di pensione indiretta, è necessaria la dichiarazione, sottoscritta dai superstiti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, della legge 15 marzo 1997, n.127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, relativa al decesso del dipendente;

  • eventuali domande di riscatto, computo, sistemazione contributiva ex art.142 del T.U. 1092/1973 e ricongiunzione ai sensi delle leggi 29/1979 e 45/1990 se presentate dal 1°settebre 2000 in poi.
    Ove siano state prodotte presso le singole istituzioni scolastiche, le istanze stesse vano inoltrate ai competenti Provveditorati agli studi unitamente alla dichiarazione dei servizi di cui all'art.145 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 e all'art.3 del D.P.R. 28 aprile 1998, n.351.
    I Provveditorati agli Studi cureranno l'inserimento al Sistema Informativo dei dati risultanti su tali atti, senza svolgere alcun accertamento presso enti previdenziali circa la copertura assicurativa, al solo fine di consentire alla sede periferica dell'INPDAP di svolgere l'attività di propria competenza in tempi brevi.
    Sarà cura dell'ente previdenziale calcolare l'eventuale onere di riscatto e/o di ricongiunzione da detrarre dall'importo della pensione;

  • domanda di attribuzione del beneficio di cui dell'art.2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335 e relativo verbale della commissione medico-ospedaliera, senza decreto di risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio.

Le suddette istruzioni valgono anche per il personale degli enti locali trasferito allo Stato ai sensi dell'art.8 della legge 3 maggio 1999, n.124, con la precisazione che le eventuali domande di valutazione di servizi e/o periodi non utili di per sé, presentate entro il 31 dicembre 1999, vanno comunque definite dalle sedi periferiche dell'INPDAP.

Per il solo Provveditorato agli Studi di Roma, si precisa che le informazioni e gli atti devono essere inviati alla sede periferica dell'INPDAP di Roma, Via Quintavalle, 32.

B. INDENNITÀ DI BUONUSCITA

Per questo periodo transitorio, limitato, come detto precedentemente, al 31 dicembre 2000, continua ad applicarsi l'attuale procedura consistente nell'inoltrare alla competente sede periferica dell'INPDAP il mod.P.L.1 unitamente all'altra documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Per il personale transitato dagli enti locali in virtù dell'art.8 della legge 124/1999 occorre tener presenti sulla materia anche la circolare ministeriale n.34 dell'8 febbraio 2000 e la nota n.D7/2223 del 6 luglio 2000.

Si confida nella preziosa e fattiva collaborazione di codesti uffici perché gli adempimenti richiesti siano svolti con il consueto impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di una celere liquidazione dei trattamenti previdenziali, mentre sarà cura di questa Direzione Generale di fornire tempestive notizie sugli ulteriori sviluppi della complessa vicenda, comprese quelle concernenti il piano di cui è stato fatto cenno all'inizio.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali.

IL DIRETTORE GENERALE
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