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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DIVISIONE I




Circolare Ministeriale n. 276
D1/Prot.n.12022

Roma, 13 Dicembre 2000


Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto valide per l'anno scolastico 2000/2001 del personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie permanenti.

A partire dalla data della presente circolare saranno rese disponibili a ciascun Ufficio Scolastico Provinciale, tramite il Sistema Informativo, le stampe delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie permanenti.
Tali graduatorie di circolo e di istituto - che avranno validità limitata al corrente anno scolastico - in considerazione delle previste operazioni di integrazione delle graduatorie permanenti con effetto dall'anno scolastico 2001/2002 - saranno utilizzate da ciascuna scuola per il corrente anno scolastico, dopo l'effettuazione da parte dei Provveditori agli studi delle operazioni indicate nella C.M.220 del 27 settembre 2000, per le operazioni di supplenza di competenza nei casi previsti dal relativo Regolamento emanato con D.M. n.201 del 25 maggio 2000.
A decorrere dal successivo anno scolastico 2001/2002 saranno costituite nuove graduatorie di circolo e di istituto composte da tutti gli aspiranti che abbiano titolo a figurare nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie medesime ai sensi dell'art.6 del precitato Regolamento, secondo le disposizioni che saranno successivamente impartite con il provvedimento ministeriale cui fa rinvio l'art.9 del Regolamento stesso.

A) OPERAZIONI PRELIMINARI

La prenotazione di stampa da parte di ciascun Ufficio Scolastico, che avverrà solo quando ricorrano le condizioni di consolidamento e di operatività dei relativi scaglioni di graduatorie permanenti secondo le istruzioni già impartite al terzo capoverso della C.M.n.220, del 27 settembre 2000, dovrà comunque essere preceduta, per gli Uffici che ne siano interessati, da operazioni di ripristino della correttezza delle posizioni degli aspiranti nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie di circolo e di istituto che, secondo riscontri effettuati, riguardano sostanzialmente due fenomeni:

  • indebita presenza di aspiranti in graduatorie permanenti di due province

  • espressione di preferenze invalidate da operazioni di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, o, comunque, di variazioni del codice delle istituzioni scolastiche, successive alla data di presentazione del relativo modello di domanda (mod.4).

Alle operazioni preliminari di cui al presente punto A) viene data attuazione secondo le istruzioni e modalità operative contenute nell'apposito documento allegato, che fa parte integrante della presente circolare, mediante i necessari supporti forniti dal Sistema Informativo per la conoscenza, da parte degli uffici e degli aspiranti interessati, delle situazioni che devono essere corrette.
Per quanto riguarda gli aspiranti che hanno prodotto nuove domande ponendosi in posizioni di indebita presenza in graduatorie permanenti di due province - secondo le situazioni analiticamente descritte nel documento allegato - gli Uffici Scolastici interessati provvederanno - d'intesa - agli opportuni contatti con gli aspiranti medesimi ed alle successive valutazioni se ricorrano gli estremi per le esclusioni previste dall'art.9, comma 5, del D.M. 18.5.2000, n.146 ovvero se, considerato il carattere innovativo e complesso delle procedure di cui al predetto D.M. n.146, si tratti di errore scusabile da sanare tramite opzione degli aspiranti per l'una o l'altra provincia.
Per quanto riguarda i candidati che hanno espresso preferenze successivamente invalidate da operazioni di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, ciascun Ufficio Scolastico interessato stabilirà autonomamente un breve termine entro il quale gli aspiranti potranno produrre un pari numero di nuove preferenze. Sono fatte salve le operazioni di aggiornamento delle preferenze in base alla nuova situazione anagrafica delle scuole eventualmente già attuate in maniera autonoma dagli Uffici Scolastici Provinciali.

B) VALIDITA' DELLE NUOVE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

L'utilizzazione delle nuove graduatorie di circolo e di istituto necessita, per le condizioni di straordinarietà che caratterizzano il presente anno scolastico, di specifiche istruzioni in relazione ai casi e situazioni di seguito rappresentati.

1) Dal momento della messa a disposizione delle nuove graduatorie di circolo e di istituto, ciascuna scuola provvede all'individuazione dei destinatari di supplenze, per il corrente anno scolastico, nei casi previsti, utilizzando, nell'ordine:
  • le nuove graduatorie di circolo o di istituto
  • le previgenti graduatorie di circolo o di istituto
  • le graduatorie, nel medesimo ordine, dei circoli e istituti viciniori.

2) Nei casi in cui siano fornite alle scuole graduatorie di circolo o di istituto convalidate solo relativamente ad alcuni scaglioni di graduatorie permanenti, l'utilizzazione delle nuove graduatorie di circolo o di istituto medesime sarà temporalmente limitata agli aspiranti inclusi nei predetti scaglioni fino a quando l'Ufficio Scolastico Provinciale non darà notizia della convalida delle posizioni degli aspiranti inclusi nei successivi scaglioni.
3) Rimangono, comunque, temporaneamente prive di effetti le posizioni degli aspiranti che non risultino aver ancora conseguito l'abilitazione a seguito del superamento della relativa sessione riservata.
4) Nei casi in cui nelle graduatorie di circolo e di istituto figurino aspiranti che siano inclusi nelle graduatorie permanenti di altra provincia, le relative posizioni devono essere convalidate previa intesa tra i due Uffici Scolastici interessati; ove tale convalida non sia immediatamente possibile per il differente stato di operatività delle graduatorie permanenti delle due province, tali posizioni rimarranno prive di effetti ai fini del conferimento delle supplenze fino ad avvenuta convalida.

C) EFFETTI DELLE NUOVE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO SUI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO GIÀ IN ATTO

1) I rapporti di lavoro a tempo determinato già attivati per coprire, a titolo provvisorio, i posti disponibili in attesa delle operazioni provveditoriali di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche in applicazione dell'art.1, comma 5, del D.L. n.240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge n.306 del 27 ottobre 2000, rimangono validi fino all'effettuazione delle suddette operazioni provveditoriali.
2) Nei casi in cui dopo l'effettuazione delle predette operazioni, per effetto dell'esaurimento delle graduatorie permanenti, siano rimasti posti disponibili che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Regolamento sulle supplenze emanato con D.M. 25 maggio 2000, n.201, sono attribuiti alla competenza dei dirigenti scolastici, i posti medesimi sono ricoperti a titolo definitivo per l'anno scolastico in corso, con aspiranti individuati scorrendo le relative graduatorie di circolo o di istituto secondo l'ordine di cui al precedente punto B/1. Il personale eventualmente ancora in servizio a titolo provvisorio sui posti in questione è comunque individuato come destinatario della relativa supplenza a titolo definitivo prioritariamente rispetto al personale incluso nelle previgenti graduatorie di circolo e d'istituto ed a quello incluso nelle graduatorie dei circoli e istituti viciniori. Ove durante lo scorrimento delle graduatorie permanenti non siano state prese in considerazione - secondo le indicazioni al riguardo fornite al 4° capoverso della C.M.n.220 del 27.9.2000 - le posizioni di coloro che non hanno ancora conseguito l'abilitazione a seguito del superamento della relativa sessione riservata, i posti rimasti disponibili sono rimessi alla competenza dei dirigenti scolastici solo previo accertamento che nelle istituzioni scolastiche interessate possano essere ricoperti con personale fornito di abilitazione; in caso contrario i posti medesimi sono prioritariamente ricoperti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie permanenti nei riguardi di coloro che sono ancora in attesa del conseguimento dell'abilitazione. Sono fatte salve le operazioni di attribuzione di supplenze a titolo definitivo sui posti di sostegno già precedentemente effettuate in applicazione delle disposizioni di cui alla C.M.n.245 del 30 ottobre 2000.
3) Con operazioni di scorrimento delle nuove graduatorie di circolo o di istituto secondo l'ordine di priorità di cui al precedente punto B/1, i dirigenti scolastici provvedono a ricoprire a titolo definitivo per l'anno scolastico in corso, le disponibilità relative a spezzoni di ore di insegnamento non superiori a sei ore settimanali già eventualmente coperte con supplenze a titolo provvisorio, secondo le indicazioni di cui al decimo capoverso della C.M.n.220, del 27 settembre 2000. Il personale eventualmente ancora in servizio a titolo provvisorio sui posti in questione è comunque individuato come destinatario della relativa supplenza a titolo definitivo prioritariamente rispetto al personale incluso nelle previgenti graduatorie di circolo e d'istituto ed a quello incluso nelle graduatorie dei circoli e istituti viciniori.
4) I contratti a tempo determinato per supplenze brevi in sostituzione di personale temporaneamente assente eventualmente già attivati in base allo scorrimento delle previgenti graduatorie di circolo o di istituto, rimangono validi fino alla loro scadenza; ove, per prolungamento del periodo di assenza del titolare, ricorrano le condizioni di cui all'art.7, commi 3 e 4 del già citato Regolamento emanato con D.M. n.201/2000, i relativi provvedimenti di proroga o conferma vengono disposti nei riguardi del supplente già precedentemente in servizio.
5) Con l'entrata in vigore delle nuove graduatorie di circolo e di istituto viene, di norma, a cessare l'utilizzabilità della posizione nelle previgenti, analoghe graduatorie degli aspiranti che nell'anno scolastico 1999/2000 figuravano nelle graduatorie provinciali di una provincia diversa da quella in cui hanno presentato domanda di supplenza per l'anno scolastico 2000/2001.
Fatte salve, pertanto, esclusivamente le situazioni disciplinate dal precedente punto 4), l'attivazione delle graduatorie di istituto nella provincia prescelta per il corrente anno scolastico rende priva di effetti la posizione di aspirante a supplenze nelle previgenti graduatorie di circolo e di istituto della precedente provincia.
6) Le condizioni di eccezionalità del presente anno scolastico sotto il profilo del reclutamento comportano limitatamente all'anno scolastico 2000/2001, l'ammissibilità, in deroga al regime sanzionatorio di cui all'art.8 del Regolamento sulle supplenze di cui al citato D.M.n.201/2000, dei seguenti comportamenti da parte degli aspiranti a supplenze:

  1. è privo di qualsiasi effetto sanzionatorio l'abbandono di una supplenza in atto in una scuola appartenente alla provincia di precedente inclusione del candidato, per l'accettazione di supplenza in scuola appartenente alla nuova provincia prescelta per il corrente anno scolastico;

  2. è priva di qualsiasi effetto sanzionatorio la rinuncia a proposte di assunzione formulate sulla base delle graduatorie permanenti.

Si pregano gli Uffici competenti di voler diramare, con la massima urgenza, la presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso la rete INTRANET.

IL DIRETTORE GENERALE
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