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Direzione generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Divisione XIII


Circolare ministeriale n. 69

Roma 13 marzo 2000


Oggetto: Cessazione dal servizio per superamento del periodo massimo di assenza per motivi di salute. Effetti sul trattamento di quiescenza.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti in merito alla problematica inerente gli effetti sul trattamento di quiescenza della cessazione dal servizio per superamento del limite massimo di assenza per motivi di salute, questa Direzione ritiene opportuno precisare quanto segue.

La materia delle assenze per malattia è regolata allo stato attuale dall'art.23 del C.C.N.L sottoscritto il 4 agosto 1995.

Il primo comma prevede la conservazione del posto per il dipendente assente per malattia fino a diciotto mesi nell'arco temporale di un triennio.

Per situazioni particolarmente gravi, qualora sia stato superato il suddetto periodo dei diciotto mesi, all'interessato, in base al secondo comma, può essere concesso, previa presentazione di specifica richiesta, un ulteriore periodo di diciotto mesi.

I Provveditorati agli Studi, allo stato attuale, e le Istituzioni Scolastiche, per effetto del D.P.R. dell' 8 marzo 1999, n. 275, dal 1° settembre 2000, nel caso in cui il dipendente non si sia avvalso della facoltà disciplinata dal succitato secondo comma, devono attivare la procedura per l'accertamento tecnico della sussistenza dell'eventuale inidoneità allo svolgimento del servizio.

La formale richiesta di visita medica collegiale va rivolta all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il dipendente dichiarato inidoneo alla sua funzione può, alla luce del quinto comma dell'art.23 in esame, chiedere, con apposita istanza, il collocamento fuori ruolo e/o l'utilizzazione in altri compiti.

In assenza di questa richiesta, l'Amministrazione dispone la cessazione del rapporto di lavoro dell'interessato per inidoneità fisica, attribuendo, ove spettante, il trattamento di quiescenza.

Il diritto alla pensione è riconosciuto, in siffatta ipotesi, se è stata maturata l'anzianità minima contributiva di anni 15, in quanto l'art.1 - comma 32 - della legge 8 agosto 1995, n.335 ha stabilito che le previgenti disposizioni, in materia di requisiti di accesso alla pensione, continuano a spiegare i loro effetti anche nei casi di cessazioni dal servizio derivanti da invalidità.

Pertanto, per quanto riguarda il personale del comparto scuola, è applicabile l'art.27 della legge 29 aprile 1976, n.177, che ha sostituito l'art.42, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092.

Si rammenta che l'importo della pensione di cui trattasi è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva conseguita e che non è soggetto ad alcuna riduzione.

Le suindicate istruzioni potranno essere tenute presenti per i casi pregressi non ancora definiti.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art.2 - comma 12 - della legge 8 agosto 1995, n.335 e del decreto interministeriale n. 187 dell'8 maggio 1997 di applicazione di detto comma 12 nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il contenuto della presente nota è conforme agli avvisi espressi sull'argomento dal Ministero del Tesoro - .R.G.S - I.G.O.P..

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Paradisi

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