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Decreto del Direttore Generale del Personale prot.D1/ 7230 del 23 dicembre 1999 di indizione della procedura finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio previsto dall'articolo 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 26 maggio 1999 e dall'articolo 38 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto scuola del 31 agosto 1999.


DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM.VI- DIV. I


IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art.29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 e l'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 31 agosto 1999, che prevedono un trattamento economico accessorio connesso allo sviluppo della professione docente, per i docenti con contratto a tempo indeterminato con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e per gli educatori dei convitti e degli educandati in possesso del medesimo requisito di servizio;
VISTO in particolare, il comma 5 del citato art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, che prevede l'indizione di una procedura per la scelta dei docenti ai quali assegnare la maggiorazione retributiva;
VISTO il D.M. n.316 del 23 dicembre 1999 con cui è stata approvata la griglia strutturata riguardante gli elementi di giudizio per la valutazione delle competenze professionali dei docenti e degli educatori dei convitti e degli educandati ai quali assegnare la maggiorazione retributiva di cui ai citati art. 29 del C.C.N.L. e art.38 del C.C.N.I.;
VISTO il D. M. n. 317 del 23 dicembre 1999 con cui sono stati approvati i contenuti della prova strutturata, prevista per l'assegnazione del trattamento economico accessorio;
VISTO il D.M. n. 318 del 23 dicembre 1999 concernente i requisiti del personale universitario, ispettivo, direttivo e docente aspirante alla nomina nelle commissioni giudicatrici;
VISTO il D.M. n. 319 del 23 dicembre 1999 concernente l'affidamento al Direttore Generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, dell'incarico di adottare i provvedimenti connessi all'attuazione dell'articolo 38 del C.C.N.I. sopra citato;
RITENUTO di dover disciplinare termini e modalità di partecipazione alla suddetta procedura.

DECRETA

Art. 1
Indizione procedura

E' indetta ai sensi dell'art. 29 del C.C.N.L. del comparto scuola e dell'art.38 del contratto collettivo nazionale integrativo, citati in premessa, la procedura, finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio previsto dalle predette norme contrattuali ai docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, ed agli educatori dei convitti e degli educandati, in possesso del medesimo requisito di servizio.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al precedente art. 1 i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e gli educatori dei convitti e degli educandati con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, abbiano maturato almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e siano alla stessa data in attività di servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle italiane all'estero e nelle istituzioni educative.

Art.3
Ripartizione delle risorse e costituzione dei gruppi di scuole

Il Provveditore agli studi, sulla base delle domande di partecipazione presentate, forma i gruppi di scuole a ciascuno dei quali assegna tra i 200 e i 400 partecipanti; è assicurata, in ogni caso, la costituzione di almeno un gruppo per ciascun settore o aree disciplinari per consentire a tutti i candidati di partecipare alla procedura.
Il Provveditore agli studi ripartisce le risorse assegnate alla Provincia tra i gruppi di scuole costituiti, a ciascuno dei quali le risorse medesime sono assegnate in proporzione ai docenti di ruolo in servizio nelle scuole comprese nel gruppo e , comunque, con l'applicazione degli stessi criteri utilizzati per la ripartizione provinciale.

Art. 4
Articolazione della procedura

La procedura di cui all'art.1 si articola nelle seguenti tre fasi, che si svolgono distintamente in sequenza, a conclusione delle quali viene attribuito un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, con le seguenti modalità:

I fase Il candidato presenta, unitamente alla domanda di partecipazione, il proprio curricolo professionale culturale e formativo, da esso stesso redatto ed autocertificato a norma del vigente ordinamento in materia, per la successiva validazione da parte del comitato per la valutazione del servizio di cui all'art.11 del decreto legislativo 297/1994.

II fase
Il candidato svolge una prova strutturata nazionale, fissata in unica data per tutti i partecipanti, sulla base dei contenuti definiti nel D.M. n. 317 del 23 dicembre 1999. A tale prova viene attribuito un punteggio massimo di 25 punti.

III fase
Essa, dopo l'illustrazione e la discussione del proprio curricolo da parte del candidato, si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice; in alternativa, al candidato può essere assegnata, su sua richiesta, la trattazione di una unità didattica destinata agli alunni senza la presenza dei medesimi.
A tal fine, nel giorno fissato dal Ministero per la prova strutturata, i candidati che intendono optare per la trattazione alternativa dell'unità didattica, dovranno farne esplicita richiesta.
La commissione formula il proprio giudizio assegnando al curricolo, sulla base di criteri di omogeneità resi noti in occasione del corso istituito a norma dell'art.6, comma 2, del D.M. n.318 del 23 dicembre 1999, un punteggio non superiore a 25 e alla prova in situazione o alla trattazione alternativa dell'unità didattica un punteggio non superiore a 50.
A ciascun candidato, alla fine della terza fase della procedura, devono essere comunicati i punteggi parziali e quello finale ottenuti sulla base delle attività previste dalla procedura medesima.
Sulla base dei punteggi assegnati complessivamente nelle tre fasi, la commissione giudicatrice redige l'elenco alfabetico dei candidati destinatari della maggiorazione retributiva, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto elenco è pubblicato agli atti della scuola o ufficio indicato dal provveditore agli studi.

Art. 5
Domanda di partecipazione

Le domande di ammissione alla procedura debbono essere presentate utilizzando esclusivamente l'allegato modello A, che comprende anche il modello di scheda curricolare professionale e culturale redatto secondo le prescrizioni di cui all'art.3 del D.P.R. n. 403/98. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U., al capo di istituto della scuola di titolarità che provvederà a conservarle presso la scuola medesima e ad inviare nei dieci giorni successivi al Provveditore agli studi un elenco con l'indicazione dei candidati ripartiti, quando previsto, nei settori e sottosettori.
I candidati in servizio nelle scuole italiane all'estero e quelli che hanno perso la titolarità, che intendono partecipare alla selezione presentano le domande all'ultima scuola sede di titolarità. Il ministero renderà note con successiva comunicazione le modalità di partecipazione alle prove dei candidati in servizio nelle scuole all'estero.

Art. 6
Ammissibilità delle domande Regolarizzazioni ed esclusioni

Non è ammessa la domanda presentata oltre i termini o priva della firma del candidato.
E' ammessa la regolarizzazione delle domande incomplete, che dovrà essere effettuata non oltre i 10 giorni successivi alla avvenuta notifica da parte del capo d'istituto o dell'autorità consolare per i docenti in servizio all'estero. In mancanza di adempimento il capo di istituto procede all'esclusione. Sono esclusi, con provvedimento del capo di istituto, i candidati che abbiano presentato domanda senza il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo 2.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo la conclusione delle prove, il Provveditore agli Studi dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto all'assegnazione del trattamento economico accessorio.

Art. 7
Nomina delle commissioni giudicatrici e svolgimento della prova

I Provveditori agli Studi nominano i componenti delle commissioni giudicatrici, secondo le disposizioni contenute nel D.M n.318 citato.
A ciascuna commissione è assegnato un gruppo di scuole appartenenti rispettivamente al settore della scuola materna, a quello della scuola elementare, e, per le scuole secondarie, al primo e al secondo grado e alle distinte aree disciplinari linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva o scientifico-tecnica.
In rapporto al numero di domande di partecipazione alla procedura, il Provveditore agli studi, ferma restando la decorrenza unica del beneficio dall'1 gennaio 2001, dispone lo svolgimento della procedura medesima in due o più scaglioni, a ciascuno dei quali sono assegnati per sorteggio gruppi di scuole, avendo cura di non determinare, in nessun caso, la separazione di scuole o di candidati appartenenti allo stesso gruppo. La prova strutturata nazionale si svolge, comunque, in unica data per i candidati di tutti gli scaglioni, come stabilisce il precedente articolo 4.
I Provveditori agli studi avranno cura di costituire le commissioni giudicatrici degli scaglioni successivi al primo, nominando in esse anche i docenti che hanno sostenuto con esito positivo le prove della procedura e siano assegnatari della maggiorazione retributiva accessoria e che ne facciano domanda entro 10 giorni dalla conclusione delle prove dello scaglione di appartenenza

Art. 8
Ricorsi

Avverso i provvedimenti di inammissibilità delle domande o di esclusione o di mancata validazione del curricolo da parte del comitato per la valutazione del servizio è ammesso ricorso al competente Provveditore agli Studi, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento stesso.
Avverso l'elenco dei beneficiari della maggiorazione retributiva, approvato dalla competente Autorità scolastica, è ammesso ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 68 del D.Leg.vo n. 29 del 3 febbraio 1993.
A tal fine l'interessato ha il diritto di prendere visione presso la sede dove sono conservati gli atti della procedura cui ha partecipato dei punteggi parziali e totale dell'ultimo dei candidati assegnatari del beneficio e di tutti gli atti relativi alle prove.

Art.9
Comunicazioni

Lo svolgimento della prova strutturata nazionale è fissato per il giorno 04 aprile 2000 con modalità che saranno definite dal Ministero e comunicate alle istituzioni scolastiche dai Provveditori agli Studi.

Art. 10
Trattamento dati personali

L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31 12.1966, n. 675 e successive integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento della procedura di cui al presente decreto.

Art. 11

Con successivo provvedimento sarà determinata la ripartizione delle risorse da assegnare ai singoli provveditorati, suddividendo tra di essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli insegnanti e del personale educativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, in ciascuna provincia, al 31 dicembre 1999.

Roma,23 dicembre 1999

IL DIRETTORE GENERALE
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